Sentenza — n. 23306/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPesce Giuseppina, nata a Napoli il 20/11/1959; Avverso l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giuseppina Pesce con le sentenze irrevocabili pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli il 13 aprile 2001 e dalla Corte di appello di Napoli il 27 maggio 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23306/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Giuseppina Pesce è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Pesce Giuseppina, nata a Napoli il 20/11/1959; Avverso l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giuseppina Pesce con le sentenze irrevocabili pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli il 13 aprile 2001 e dalla Corte di appello di Napoli il 27 maggio 2011.
2. Avverso questa ordinanza Giuseppina Pesce, a mezzo dell'avvocato Giuseppe Ferrante, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 127, comma 4, 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la ricorrente non era stata avvisata della data di rinvio della procedimento camerale svoltosi davanti alla Corte di appello di Napoli dall'udienza del 23 giugno 2021 all'udienza del 16 novembre 2021, essendosi verificata un'omessa notifica del provvedimento di rinvio che aveva determinato il verificarsi di una nullità assoluta, rilevante ai sensi degli artt. 179 e 179 cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Giuseppina Pesce è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il difensore di fiducia di Giuseppina Pesce non era presente all'udienza del 23 giugno 2021, svoltasi davanti alla Corte di appello di Napoli, nella quale veniva disposto il differimento del procedimento all'udienza del 16 novembre 2021. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'assenza del difensore della ricorrente conseguiva al fatto che l'udienza camerale del 23 giugno 2021 si svolgeva in forma cartolare, nel rispetto della normativa introdotta per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19, non avendo nessuna delle parti processuali chiesto la trattazione del procedimento in presenza, come, peraltro, ammesso nello stesso atto di impugnazione.
Ne discende che il differimento dell'udienza del 23 giugno 2021 non comportava alcun obbligo di rinnovare la notificazione al difensore della ricorrente per effetto delle modalità con cui il procedimento camerale veniva trattato davanti alla Corte di appello di Napoli. Il procedimento camerale, infatti, era stato correttamente instaurato nei confronti di Giuseppina Pesce e, per effetto delle modalità pienamente rituali con cui si svolgeva, nessuna ulteriore notifica in suo favore doveva essere effettuata a seguito del differimento dell'udienza al 21 novembre 2021.
Ne discende che il differimento dell'udienza non comportava alcun obbligo di notificazione al difensore della ricorrente, su cui, per converso, gravava l'onere di informarsi sull'esito dell'udienza del 23 giugno 2021 - svoltasi in forma cartolare - e sull'eventuale data di rinvio della successiva udienza, che non risulta adempiuto nel caso di specie.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppina Pesce deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.