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Sentenza — n. 23301/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23301/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23301/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Possente Debora (Rinunciante), nata a La Spezia il 05/12/1989; Avverso l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dal Tribunale di Genova; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16 novembre 2021 il Tribunale di Genova, quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Debora Possente con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 23 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2020.

Regesto Legislator

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art. 587 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23301/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso questa ordinanza Debora Possente, a mezzo dell'avvocato Mario Iavicoli, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 587 cod. proc. pen., conseguente al fatto che per il reato per cui si procedeva un coimputato condannato aveva proposto un'impugnazione per la quale non era ancora stato celebrato il giudizio di appello, da cui discendeva l'assenza di irrevocabilità anche nei confronti del coimputato non impugnante, non riguardando l'appello motivi non esclusivamente personali. Deve, infine, rilevarsi che 1'11 febbraio 2022, il ricorrente, a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, rinunciava al ricorso.

Parole chiave

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censure procedurali opposizione al precetto esecutivo procedimento in corso adempimento dei presupposti processuali procedura di rivendicazione nel pignoramento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 587 cod. proc. pen
Avverso questa ordinanza Debora Possente, a mezzo dell'avvocato Mario Iavicoli, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 587 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Possente Debora (Rinunciante), nata a La Spezia il 05/12/1989; Avverso l'ordinanza emessa il 16/11/2021 dal Tribunale di Genova; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 16 novembre 2021 il Tribunale di Genova, quale Giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Debora Possente con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 23 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2020.

2. Avverso questa ordinanza Debora Possente, a mezzo dell'avvocato Mario Iavicoli, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 587 cod. proc. pen., conseguente al fatto che per il reato per cui si procedeva un coimputato condannato aveva proposto un'impugnazione per la quale non era ancora stato celebrato il giudizio di appello, da cui discendeva l'assenza di irrevocabilità anche nei confronti del coimputato non impugnante, non riguardando l'appello motivi non esclusivamente personali. Deve, infine, rilevarsi che 1'11 febbraio 2022, il ricorrente, a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, rinunciava al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Debora Possente è inammissibile, essendo intervenuta la rinuncia della ricorrente. Deve, in proposito, rilevarsi che I'll febbraio 2022, Debora Possente, a mezzo del suo difensore, munito di procura speciale, l'avvocato Mario Iavicoli, rinunciava all'impugnazione proposta con l'originario ricorso. La rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Debora Possente deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2022. Il Consigliere este