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Ordinanza — n. 23218/2022 — snpen Generato dall'IA

Court corrects material error in sentence header changing Ancona to Rome surveillance court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a material error in the header of its own previous judgment. The original text incorrectly identified the issuing authority as the Ancona Surveillance Court instead of the Rome Surveillance Court. The court ruled that under Article 130 of the Code of Criminal Procedure, this clerical mistake must be rectified to ensure the document accurately reflects the procedural history.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; The court may correct material errors in its own judgments to ensure the accurate identification of the competent judicial body involved in the proceedings.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy Criminal Procedure Code surveillance court jurisdiction judgment header amendment impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
art. 130 cod. proc. pen
Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore materiale dell'intestazione della sentenza pronunciata da questa Sezione in data 21/1/2022 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA avente ad oggetto la correzione di errore materiale della sentenza del 21/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONEn. 7932/22 pronunciata nei confronti di FERRARO GIUSEPPE nato a OPPIDO MAMERTINA il 06/12/1968 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che: - con la sentenza n. 7932/22 adottata da questa Sezione all'udienza del 21/1/2022 nel procedimento avente R.G.N. 24619/21, veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe Ferraro avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in materia di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen; - nell'intestazione della sentenza, in conseguenza di errore materiale, l'ordinanza impugnata veniva indicata essere stata emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla correzione dell'errore materiale.

P.Q.M.

Visto l'art. 130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell'errore materiale dell'intestazione della sentenza pronunciata da questa Sezione in data 21/1/2022 n. 7932/22 pronunciata nei confronti di Ferraro Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 6/12/1968, nel senso che, dove si legge "Tribunale di Sorveglianza di Ancona" deve intendersi "Tribunale di Sorveglianza di Roma". Manda alla Cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale dell'atto. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President