Sentenza — n. 23210/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'art. 438 comma 6 ter cod. proc. pen., introdotto unitamente al comma 1 bis dello stesso articolo, che impedisce l'accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, recita: "qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.". Trattasi di previsione che riproduce il dettato della Corte Costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992, pronunciata con riferimento all'originaria disciplina del giudizio abbreviato introdotta dal nuovo codice di rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23210/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 438 comma 6 ter cod. proc. pen., introdotto unitamente al comma 1 bis dello stesso articolo, che impedisce l'accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, recita: "qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.". Trattasi di previsione che riproduce il dettato della Corte Costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992, pronunciata con riferimento all'originaria disciplina del giudizio abbreviato introdotta dal nuovo codice di rito.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIALLO AMADOU TIDIANE nato il 05/12/1997 avverso l'ordinanza del 29/11/2021 della CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Antonietta Picardi che ha chiesto la declaratoria inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
I 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza del difensore di Diallo Amadou Tidiane di restituzione nel termine per avanzare richiesta di definire il processo con rito abbreviato. L'istanza era fondata sull'impossibilità di avanzare richiesta di rito abbreviato all'udienza preliminare in forza dell'art. 438, comma 1 bis cod. proc. pen., essendo stato contestato all'imputato il delitto di omicidio volontario aggravato dai futili motivi punito con l'ergastolo. La Corte di assise aveva escluso tale aggravante, condannando l'imputato alla pena di anni 24 di reclusione.
Il difensore e procuratore speciale dell'imputato aveva presentato istanza di restituzione nei dieci giorni successivi alla pronuncia della sentenza, sostenendo che la contestazione dell'aggravante, impedendo la richiesta di rito alternativo all'udienza preliminare, costituiva una causa di forza maggiore. La Corte rigettava l'istanza sulla considerazione che il difensore non aveva avanzato una richiesta di rito abbreviato all'udienza preliminare, osservando che non sussisteva alcun impedimento alla presentazione dell'istanza.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Diallo Amadou Tidiane, deducendo violazione degli artt. 175, comma 6 e 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. L'esclusione da parte della Corte di assise dell'aggravante dei futili motivi non era né conoscibile né prevedibile in precedenza, poiché solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emersa l'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Si trattava, quindi, di caso fortuito o di forza maggiore che aveva impedito alla difesa dell'imputato di proporre l'istanza di rito abbreviato. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
1. L'art. 438 comma 6 ter cod. proc. pen., introdotto unitamente al comma 1 bis dello stesso articolo, che impedisce l'accesso al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, recita: "qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.". Trattasi di previsione che riproduce il dettato della Corte Costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992, pronunciata con riferimento all'originaria disciplina del giudizio abbreviato introdotta dal nuovo codice di rito.
2. Tale norma dimostra con ogni evidenza che una richiesta di giudizio 'abbreviato avrebbe potuto essere presentata al giudice dell'udienza preliminare, anche soltanto per vederla dichiarare inammissibile e poter far valere la domanda davanti al giudice del dibattimento, al fine di ottenere la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Correttamente, quindi, l'ordinanza impugnata pone, a fondamento del rigetto dell'istanza, la circostanza che nessuna richiesta di procedere con il rito abbreviato era stata avanzata all'udienza preliminare. D'altro canto, la previsione normativa, da una parte garantisce la possibilità per l'imputato di ottenere la riduzione della pena nel caso in cui la contestazione operata dal Pubblico Ministero nella richiesta di rinvio a giudizio venga sconfessata all'esito del dibattimento e, dall'altra, impedisce un'anomala regressione del processo, già celebrato con il rito ordinario e che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere nuovamente celebrato con il rito alternativo.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigl