Sentenza — n. 23207/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Roberto Manno ed intesa all'ammissione, in relazione alla porzione residua della pena detentiva di sette anni e sei mesi di reclusione, alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo previsto dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANNO ROBERTO nato a MELZO il 08/02/1993 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 5 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Roberto Manno ed intesa all'ammissione, in relazione alla porzione residua della pena detentiva di sette anni e sei mesi di reclusione, alla misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo previsto dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Roberto Manno ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Ivano Chiesa, ricorso per cassazione imperniato su un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, specificamente, al formulato giudizio di pericolosità sociale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
4. Il 25 maggio 2022 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con la quale il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso.
5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia.
6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D/lepuccio S