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Sentenza — n. 23206/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23206/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23206/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIASCHE FRANCESCO nato a NOTO il 18/01/1969 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S NTAL CIA; lette/s~ le con lusioni del PG 04111~ Wk\A Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di Francesco Fiaschè di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute. Dalla relazione sanitaria in atti del 16 febbraio 2021 emerge che le condizioni cliniche generali del richiedente sono compatibili con il regime carcerario.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23206/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute stato di salute ricovero psichiatrico forzato valutazione dell'idoneità medica malattie gravi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIASCHE FRANCESCO nato a NOTO il 18/01/1969 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S NTAL CIA; lette/s~ le con lusioni del PG 04111~ Wk\A Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di Francesco Fiaschè di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute. Dalla relazione sanitaria in atti del 16 febbraio 2021 emerge che le condizioni cliniche generali del richiedente sono compatibili con il regime carcerario.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Francesco Fiaschè, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha valorizzato la parte della relazione sanitaria ove si dà atto delle condizioni attuali di salute ma non ha preso in esame la parte in cui si prospetta il pericolo di vita in caso di contagio da virus Covid-19.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente non ha sostenuto, con le necessarie allegazioni, l'affermazione della contraddittorietà dell'ordinanza con un atto del procedimento, costituito dalla relazione sanitaria e dal suo articolato contenuto. Ha quindi demandato alla Corte di cassazione il compito, non esercitabile per i noti confini del sindacato di legittimità, di provvedere alla lettura degli atti processuali, peraltro chiamando ad una rivalutazione di quel dato istruttorio nella parte in cui ha comunque concluso per la compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo intramurario.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 maggio 2022 • Il co ere estensore Il president