Sentenza — n. 23201/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'Il novembre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale. di Trani ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la continuazione tra i reati per i quali Paolo Foresti è stato condannato con quattro diverse sentenze e rideterminato, di conseguenza, la complessivamente inflittagli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 620 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23201/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per erronea applicazione delle norme processuali in relazione all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sul rilievo che la competenza a decidere in ordine all'istanza appartiene alla Corte di appello di Bari, la cui decisione del 30 giugno 2017 è divenuta irrevocabile per ultima, ovvero il 21 novembre 2018.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: FORESTI PAOLO nato a ANDRIA il 19/09/1982 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale. di Trani ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la continuazione tra i reati per i quali Paolo Foresti è stato condannato con quattro diverse sentenze e rideterminato, di conseguenza, la complessivamente inflittagli.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per erronea applicazione delle norme processuali in relazione all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sul rilievo che la competenza a decidere in ordine all'istanza appartiene alla Corte di appello di Bari, la cui decisione del 30 giugno 2017 è divenuta irrevocabile per ultima, ovvero il 21 novembre 2018.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta fondato il motivo di ricorso, relativo alla nullità per violazione della competenza funzionale. È consolidato il principio secondo cui "Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. Comp. in proc. Antonov, Rv. 272491; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl.
Comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. Comp. in proc. Armanio. Rv. 261459). La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., è, invero, volta a garantire l'unitarietà della funzione di esecuzione attraverso un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. Tale soluzione è, peraltro, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che àncora la competenza ad un parametro di tipo oggettivo, qual è il riferimento al dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione.Poiché nel caso in esame l'ultima sentenza definitiva è quella della Corte di appello di Bari del 30 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2018, a tale ufficio giudiziario va attribuita — quantunque il procedimento ex art. 671 cod. proc. pen. concerna reati diversi da quello accertato in detta circostanza — la competenza funzionale ed inderogabile sull'istanza avanzata da Paolo Foresti.
L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 27/05/2022. Il Consiglie