Cassation court annuls execution order for omitting prior continuity of crimes finding in penalty recalculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order that recalculated Carmine Cerchia's sentence based on a new continuity of crimes finding. The court found the lower tribunal failed to mention a prior 2017 order that had already established continuity between two of the three relevant judgments. Consequently, the cassation court annulled the contested order and remanded the case for a new penalty calculation that includes this historical finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge must explicitly reference any prior judicial findings regarding the continuity of crimes when recalculating the total sentence, and omission of such a finding constitutes a ground for annulment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: CERCHIA CARMINE nato a NAPOLI il 09/06/1981 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dott. Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28 settembre 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento delle richieste formulate nell'interesse di Cerchia Carmine, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze annotate ai nn. 6, 7 e 10 del casellario giudiziale; per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di anni nove di reclusione ed C. 3.000,00 di multa.
2. Avverso detta ordinanza, Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto opposizione, qualificata quale ricorso per cassazione, evidenziando che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto o, comunque, non avrebbe fatto menzione nella propria decisione, anche ai fini della rideterminazione della pena, che il medesimo Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13.12.2017, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di due delle sentenze indicate.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Giordano, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, l'ordinanza impugnata, nel rideterminare la pena complessiva inflitta al Cerchia, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le tre sentenze di condanna indicate (n. 6, n. 7 e n. 10 del casellario giudiziale) ha omesso di considerare o, comunque, di farne menzione nella decisione adottata, che, con provvedimento del 13.12.2017, il medesimo Tribunale aveva applicato la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con due delle tre sentenze in questione.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà tenere conto, nella rideterminazione della pena, della indicata circostanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Tale