Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23195/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for omitting prior continuity of crimes finding in penalty recalculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order that recalculated Carmine Cerchia's sentence based on a new continuity of crimes finding. The court found the lower tribunal failed to mention a prior 2017 order that had already established continuity between two of the three relevant judgments. Consequently, the cassation court annulled the contested order and remanded the case for a new penalty calculation that includes this historical finding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge must explicitly reference any prior judicial findings regarding the continuity of crimes when recalculating the total sentence, and omission of such a finding constitutes a ground for annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes execution order annulment penalty recalculation omission of prior finding judicial continuity revisione della sentenza penale sospensione di pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà tenere conto, nella rideterminazione della pena, della indicata circostanza.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: CERCHIA CARMINE nato a NAPOLI il 09/06/1981 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dott. Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 28 settembre 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento delle richieste formulate nell'interesse di Cerchia Carmine, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze annotate ai nn. 6, 7 e 10 del casellario giudiziale; per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di anni nove di reclusione ed C. 3.000,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza, Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto opposizione, qualificata quale ricorso per cassazione, evidenziando che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto o, comunque, non avrebbe fatto menzione nella propria decisione, anche ai fini della rideterminazione della pena, che il medesimo Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13.12.2017, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di due delle sentenze indicate.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Giordano, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, l'ordinanza impugnata, nel rideterminare la pena complessiva inflitta al Cerchia, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le tre sentenze di condanna indicate (n. 6, n. 7 e n. 10 del casellario giudiziale) ha omesso di considerare o, comunque, di farne menzione nella decisione adottata, che, con provvedimento del 13.12.2017, il medesimo Tribunale aveva applicato la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con due delle tre sentenze in questione.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), dovrà tenere conto, nella rideterminazione della pena, della indicata circostanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Tale