Sentenza — n. 22828/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 giugno 2020 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa 11. aprile 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha, tra l'altro, rideterminato in trenta anni di reclusione la pena inflitta a Giuseppe Mele ed Antonio Bellofiore per l'omicidio pluriaggravato di Vincenzo Birra ed i connessi reati in materia di armi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 22828/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente, avendo i ricorrenti articolato doglianze anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MELE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/09/1973 BELLOFIORE ANTONIO nato a NAPOLI il 20/06/1965 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; udito l'avvocato DAVINO CLAUDIO, difensore di fiducia di MELE GIUSEPPE, che conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento con o senza rinvio della sentenza; udito l'avvocato FORTUNATO MARIO PASQUALE, difensore di fiducia di BELLOFIORE ANTONIO, che insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2020 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa 11. aprile 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha, tra l'altro, rideterminato in trenta anni di reclusione la pena inflitta a Giuseppe Mele ed Antonio Bellofiore per l'omicidio pluriaggravato di Vincenzo Birra ed i connessi reati in materia di armi.
2. Il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la decisione impugnata attiene all'uccisione di Vincenzo Birra, il cui cadavere venne rinvenuto il 14 luglio 2013 all'interno di un fondo agricolo sito nella Contrada Spadari del quartiere napoletano di Pianura. I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità degli odierni ricorrenti, Giuseppe Mele ed Antonio Bellofiore, in ordine a tale episodio criminoso valorizzando, in primis, le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, Raffaele Dello Iacolo — il quale, per il medesimo fatto, è stato condannato alla pena di quindici anni di reclusione, divenuta definitiva per non avere l'imputato proposto ricorso per cassazione — Salvatore Romano e Pasquale Esposito Junior.
Dello Iacolo, in particolare, ha riferito che Birra, appartenente al suo stesso ambiente criminale, è stato ucciso, su mandato anche di Giuseppe Mele, perché eccessivamente disinvolto nel riferire, pubblicamente, della partecipazione ad un pregresso omicidio, del quale era stato vittima Fosco Di Fusco, ed ha specificato, tra l'altro, di avere procurato, su incarico di Mele, la pistola che, consegnata ad Antonio Bellofiore, è stata da questi utilizzata per colpire a morte la vittima. Nel racconto di Dello Iacolo, l'esecuzione del crimine è stata affidata, oltre che ad Antonio Bellofiore, allo stesso Giuseppe Mele ed a Luigi Aversano, i quali hanno attirato Birra in un tranello, conducendolo sul luogo ove Bellofiore, che li aveva preceduti, gli ha sparato al viso ed al tronco.
I giudici di merito hanno ritenuto la sovrapponibilità tra la narrazione di Dello Iacolo e quelle di Salvatore Romano e Pasquale Esposito Junior, con essa sostanzialmente coincidenti. La Corte di assise di appello, in particolare, ha disatteso i motivi di impugnazione relativi ai temi che, in quanto riproposti con i ricorsi per cassazione, meritano precipua attenzione. Ha, in primo luogo, qualificato come chiamata in correità, anziché chiamata in reità e de relato, il racconto di Raffaele Dello Iacolo il quale, a dispetto di quanto eccepito dagli appellanti, ha offerto una rappresentazione compiuta e circostanziata della vicenda omicidiaria, avuto riguardo a tutte le fasi (da quella e organizzativa a quella esecutiva sino agli eventi successivi al delitto), e riferito fatti caduti sotto la propria percezione ovvero riferiti da Giuseppe Mele.
Dello Iacolo, continuano i giudici partenopei, ha fornito un apporto causalmente rilevante alla consumazione del delitto, in specie consegnando l'arma a Bellofiore, killer designato dai mandanti, oltre che cooperando, successivamente, per l'eliminazione della vettura della vittima. La Corte di assise di appello, ricostruita la dinamica degli eventi, per come si è rappresentata a Dello Iacolo, reputa che egli abbia agito animato dal prescritto coefficiente psicologico giacché, nel partecipare attivamente alla fase preparatoria procurando l'arma «buona» (cioè non utilizzata, in precedenza, per il compimento di atti delittuosi), si è prefigurato, necessariamente, il senso di quelli rapida successione di accadimenti, ignorando forse il nome della vittima, ma non potendo attribuire alla consegna della pistola altro significato se non quello di una imminente azione di sangue.
Ribadito il giudizio di attendibilità del collaboratore, la Corte di assise di appello si è attenuta, quanto alla sua qualificazione soggettiva, alle conclusioni esposte, al riguardo, dalla Corte di cassazione che, già in sede cautelare, aveva ricondotto il suo contributo dichiarativo ad una vera e propria chiamata in correità, con statuizione che i giudici campani hanno reputato, in sostanza, vincolante. Ha, di conseguenza, escluso che il narrato di Dello Iacolo possa definirsi de relato, atteso che, per una parte - peraltro consistente - della sua deposizione, egli ha riferito circostanze, inerenti l'omicidio, cadute sotto la sua diretta percezione, mentre ha appreso de auditu soltanto le modalità di esecuzione del delitto, delle quali è stato messo a parte da uno degli esecutori materiali, Giuseppe Mele, il quale, rientrato, ancora sporco di sangue, dall'agguato mortale, ha giustificato l'avvenuta esecuzione con la necessità di proteggere il gruppo dalle imprudenti rivelazioni di Vincenzo Birra sugli omicidi perpetrati dal sodalizio, e in particolare sull'omicidio di Fosco Di Fusco.
Rilevato, allora, che Dello Iacolo è chiamante in correità diretto in ordine alla fase organizzativa e preparatoria del delitto e chiamante de relato in relazione alla fase strettamente esecutiva, la Corte di assise di appello è pervenuta a disattendere la censura di circolarità della prova formulata dalla difesa ed ha espresso, in specie, il convincimento che le dichiarazioni de relato di Romano ed Esposito siano geneticamente autonome rispetto ai segmenti della chiamata in correità di Dello Iacolo che prescindono dalle confidenze elargitegli da Giuseppe Mele, perché attengono a circostanze delle quali egli è stato diretto protagonista o spettatore.
La Corte di assise di appello ha, successivamente, disatteso le censure difensive vertenti sull'attitudine degli apporti di Salvatore Romano e Pasquale Esposito Junior a fungere da riscontro alle propalazioni di Dello Iacolo e sull'immanenza del rischio, già segnalato nella delibazione dell'apporto di quest'ultimo, di circolarità della prova. Premesso il richiamo alle condizioni, enucleate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 45276 del 30 Ottobre 2003, cui è subordinata l'attitudine probatoria di una chiamata in reità de relato, ha ritenuto che esse debbano intendersi soddisfatte con riferimento alle dichiarazioni di Romano ed Esposito, informati, il primo, oltre che da Dello Iacolo, dalla di lui madre Anna Calone e da Vincenzo Mele, fratello di Giuseppe e di Salvatore (quest'ultimo pure imputato nel presente procedimento ed assolto in secondo grado), il secondo, da Romano e da Vincenzo Mele.
La Corte di assise di appello, individuate le fonti dirette di conoscenza dell'episodio criminoso per cui è processo in Anna Calone e Vincenzo Mele, ha nuovamente fatto riferimento alle decisioni adottate dalla Corte di cassazione sui ricorsi presentati dagli odierni imputati e dai loro correi, stavolta in relazione alla catena di trasmissione della notizia, alla possibilità che Romano ed Esposito siano stati informati, direttamente o indirettamente, da Anna Calone e Vincenzo Mele e, in ultimo, all'insussistenza del rischio di circolarità della prova dichiarativa.
In specie, quanto a Vincenzo Mele, ha osservato che, ove pure si degradi Vincenzo Mele da fonte primaria di conoscenza a dichiarante de relato da Mele Giuseppe, non può ritenersi che tutte le propalazioni debbano, in ultimo, essere a quest'ultimo riferite, giacché gli apporti dichiarativi de relato di Pasquale Esposito e Salvatore Romano riscontrano, in rapporto di reciproca convergenza, la parte del narrato di Raffaele Dello Iacolo non generatosi de relato da Giuseppe Mele, ma acquisito per scienza diretta dalla partecipazione a segmenti qualificati della condotta omicidiaria.
In ordine alla Calone, la Corte campana ha evidenziato come, nel racconto di Romano, ella avrebbe riferito effettivamente di eventi caduti sotto la sua diretta percezione, sicché la pretesa difensiva di ricostruire una ipotetica catena di trasmissione della notizia — che condurrebbe logicamente al figlio Raffaele, così da compromettere la praticabilità del riscontro — appare, anche in questo caso, infondata. La Corte di assise di appello, ancora una volta in continuità con quanto ritenuto dalla Corte di cassazione nella fase cautelare, ha ritenuto più apparente che reale, e comunque marginale, la discrasia tra le dichiarazioni rese, rispettivamente, da Dello Iacolo e Romano in ordine all'identità del soggetto — indicato in Giuseppe Mele, dall'uno, nel fratello Salvatore, dall'altro — che, insieme a Luigi Aversano, accompagnò la vittima sul luogo del delitto e, sotto altro aspetto, reputa fisiologica la conoscenza degli eventi da parte della Calone, pienamente intranea al clan e, peraltro, presente nell'abitazione teatro dell'incontro propedeutico all'attuazione del proposito criminoso.
La Corte di assise di appello ha, quindi, convalidato il giudizio di attendibilità soggettiva già' formulato dal Giudice dell'udienza preliminare nei confronti dei collaboratori di giustizia, confermato anche dall'esito di precedenti processi, conclusisi con il riconoscimento, nei loro riguardi, dell'attenuante speciale oggi prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., e sottolineato come la narrazione di Dello Iacolo sia stata corroborata dall'acquisizione, per altra via, di una corposa serie di elementi che attestano la piena, affidabile, qualificata e concreta conoscenza dei fatti detenuta dal collaboratore.
Ha valorizzato, al riguardo, l'importanza delle espletate intercettazioni e, in particolare, di quelle intercorse il 13 luglio 2013 tra Vincenzo Arillo e Vincenzo Birra, che dimostrano come, quel giorno, Arillo tentò a più riprese — e, infine, con successo — di provocare la presenza di Birra al cospetto dello «zio», termine che ha ritenuto identificare Giuseppe Mele. Sempre nell'ottica del riscontro, ha segnalato i commenti elargiti, in occasione di un colloquio carcerario, da Giuseppe Marfella, dal figlio Mario e dal nipote Domenico Russolillo.
Conclusivamente, la Corte di assise di appello ha stimato che il quadro indiziario raccolto a carico di Giuseppe Mele ed Antonio Bellofiore sia connotato dai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza ed avallato, pertanto, il giudizio di loro penale responsabilità in ordine ai fatti contestati già espresso dal Giudice dell'udienza preliminare. 2.1. I giudici di merito hanno, altresì, concordemente ritenuto il carattere premeditato del delitto, frutto di una meticolosa organizzazione ed eseguito a congrua distanza temporale dall'insorgenza del proposito criminoso.
Hanno precisato che l'aggravante va estesa, ai sensi degli artt. 59 e 118 cod. pen., a Bellofiore il quale, sebbene coinvolto solo a ridosso dell'attuazione del delitto, ha senz'altro compreso che l'operazione cui gli è stato chiesto di cooperare era il portato di una risalente deliberazione e di accurata predisposizione di mezzi e strumenti, per poi aggiungere che, comunque, il tempo intercorso tra il conferimento dell'incarico al sicario, momento in cui Bellofiore percepì il carattere premeditato dell'omicidio, e quello della sua esecuzione non fu breve, giacché Bellofiore, ricevuto il mandato, si recò con la pistola procuratagli da Dello Iacolo sul luogo del delitto, precedendo i complici, in tempo utile per sorprendere la vittima.La Corte di assise di appello, da ultimo, ha confermato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei riguardi sia di Mele che di Bellofiore, della recidiva reiterata specifica, ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Giuseppe Mele propone, con il ministero dell'avv. Claudio Davino, ricorso per cassazione articolato su tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello errato nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, recependo acriticamente la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sulla base delle dichiarazioni dei cc.dd. «pentiti» come risultanti dai verbali nella forma riassuntiva e non trascrittiva. Obietta che Raffaele Dello Iacolo avrebbe dovuto essere qualificato come chiamante in reità de relato anziché quale chiamante in correità, atteso che dal contenuto delle sue dichiarazioni emerge con chiarezza che i fatti da lui narrati si sono svolti al di fuori della sua diretta percezione, avendoli egli appresi dalla voce di Giuseppe Mele.
Il tema della veste soggettiva da riconoscersi a Dello Iacolo assume rilevanza ancor maggiore, nella prospettiva del ricorrente, in ragione della carenza di autonomia genetica delle propalazioni di Salvatore Romano e Pasquale Esposito Junior, la cui fonte dovrebbe essere individuata, in ultimo, nello stesso Dello Iacolo, in forza di un tipico fenomeno di circolarità della prova. Per dimostrare tale assunto e tener fede, al contempo, al principio di autosufficienza del ricorso, Mele trascrive alcuni stralci delle dichiarazioni dei tre collaboratori la cui lettura consente, nella sua ottica, di apprezzare l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata.
Aggiunge, con specifico riferimento alla vincolatività delle decisioni intervenute nella fase cautelare, che le conclusioni ivi raggiunte possono e devono essere rimesse in discussione in conseguenza dell'acquisizione delle trascrizioni delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in prima battuta vagliate sulla base dei soli verbali riassuntivi depositati dalla pubblica accusa. La più ampia ed affidabile base probatoria mette in luce, a giudizio del ricorrente, l'illogicità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, con precipuo riferimento alla genesi delle conoscenze di Romano ed Esposito.
Il ricorrente contesta, ulteriormente, la legittimità del giudizio di intrinseca attendibilità riservato, senza il dovuto impegno critico, all'apporto di Raffaele Dello Iacolo, privo di spontaneità e reticente, quanto al coinvolgimento nell'omicidio della madre e del cugino Fabio Minopoli, aspetti che, in vista di una più completa e tranquillizzante delibazione delle sue accuse, avrebbero dovuto essere approfonditi, compito al quale la Corte di assise di appello si è sottratta, limitandosi ad affermare che i riguardi usati da Dello Iacolo ai suoi congiunti non minano la sua complessiva credibilità.
Adombra che la scelta collaborativa abbia influito sulla genuinità del suo contributo, dovendosi tenere conto anche della sua militanza nel gruppo Mele per il solo periodo che va da maggio ad agosto del 2013, preceduto e seguito dall'inserimento nel clan rivale dei Marfella-Pesce. Il ricorrente segnala, poi, che i riscontri esterni alla narrazione di Dello Iacolo esaltati dalla Corte di assise di appello (quali, tra gli altri, la circostanza che il 13 luglio 2013 era sabato o che la Smart di Birra è stata notata dal padre il giorno del delitto) attengono al fatto storico oggetto dell'imputazione e non hanno, invece, portata individualizzante nei suoi confronti.
Aggiunge, ancora in punto di riscontri, che il sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione di Dello Iacolo non risulta avere registrato i movimenti indicati dai collaboratori di giustizia e che le espletate intercettazioni non hanno fornito conferma del pregresso rapporto tra Birra ed i fratelli Mele né di contatti tra questi ultimi e Dello Iacolo, e che parimenti nullo è, in chiave accusatoria, l'esito degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti sui mozziconi di sigaretta trovati sul luogo del delitto, accanto al corpo della vittima.
Profili, questi, sui quali la Corte partenopea, pur sollecitata con i motivi di appello, è rimasta del tutto silente. Il ricorrente obietta, ancora, che manifestamente illogica e contraddittoria è l'identificazione, operata di giudici di merito, dello «zio» cui si riferisce Vincenzo Arillo parlando con Vincenzo Birra, che andrebbe, invece, identificato in Raffaele Dello Iacolo, secondo quanto indicato dallo stesso pubblico ministero nell'integrazione alla richiesta di applicazione di misura cautelare, e che Giuseppe Marfella ed i suoi familiari commentano, ad appena due giorni dal fatto, la notizia pubblicata sulla stampa senza avventurarsi in illazioni di sorta.
In termini generali e complessivi, contesta che il compendio probatorio soddisfi i requisiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. e taccia la motivazione della sentenza impugnata di incoerenza, incompiutezza, incompletezza e parzialità. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito riconosciuto la circostanza aggravante della premeditazione a dispetto del contenuto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, latori di contributi che, sul punto, appaiono generici e frutti di deduzioni piuttosto che di personali e dirette conoscenze, non potendosi, dunque, stabilire con sufficiente certezza se e quando sia insorto l'animus necandi.3.3.
Con il terzo ed ultimo motivo, Giuseppe Mele deduce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello rigettato il motivo di impugnazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione dell'aumento per la recidiva sulla base di una motivazione di mera apparenza, basata su astratte presunzioni ed inammissibili automatismi piuttosto che sulla ponderata considerazione delle evidenze disponibili, specie con riferimento al rapporto tra il più recente episodio criminoso e quelli per i quali egli ha patito precedenti condanne.
4. Antonio Bellofiore propone, con l'assistenza dell'avv. Mario Pasquale Fortunato, ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello travisato la prova dichiarativa. Ripropone le obiezioni, già svolte nella fase di merito, in ordine all'assenza di autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché alla carenza di riscontri realmente individualizzanti. Nota, specificamente, che l'incontro che egli avrebbe intrattenuto con Giuseppe Mele è affidato alla sola parola di Raffaele Dello Iacolo, che non può essere validamente riscontrata, sul punto, da quella di Salvatore Romano, il quale espone, al riguardo, circostanze apprese de relato.
Aggiunge che tangibile è il difetto di attendibili informazioni in merito alla fase esecutiva del delitto, che la Corte di assise di appello ha ricostruito sulla base di dichiarazioni de auditu, che, oltre a non individuare la propria specifica fonte di conoscenza diretta, si limitano ad indicarne altra de relato che, a sua volta, non è in grado di individuare quella primaria. Il vizio segnalato è tanto più rilevante, continua il ricorrente, in quanto Dello Iacolo nulla riferisce circa la sua (di Bellofiore) presenza sul luogo del delitto ed il ruolo di esecutore materiale che gli viene contestato, e si esprime sulla scorta di una personale, e non riscontrata, deduzione, che finisce con il condizionare il narrato di Salvatore Romano.
Il ricorrente ripercorre i vari passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori che, rettamente intese, rendono, a suo modo di vedere, manifestamente illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene, tra l'altro, che Anna Calone possa avere riferito a Salvatore Romano circostanze rilevanti, „a' da lei apprese direttamente, circa la sua partecipazione all'omicidio, e che ulteriori informazioni possano essere state veicolate da Vincenzo Mele, che Dello Iacolo indica come assente, per essersi allontanato prima, dal luogo ove il fratello Giuseppe gli avrebbe conferito l'incarico omicidiario.Ritiene, in definitiva, che la catena di trasmissione resti priva di chiusura, atteso:
1) che Vincenzo Mele ed Anna Calone, menzionati da Salvatore Romano ma non anche dagli altri collaboratori come presenti all'azione omicidiaria, non possono che avere riferito circostanze apprese da Raffaele Dello Iacolo;
2) che manca, in relazione alla sua posizione, il necessario riscontro individualizzante, atteso che nessuno dei dichiaranti si trovava sul luogo del delitto al momento della sua consumazione, né ha indicato la fonte della sua conoscenza. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, prosegue il ricorrente, con riferimento all'apporto di Pasquale Esposito Junior, latore di confidenze ricevute da Salvatore Romano e Vincenzo Mele. 4.1. Con il secondo motivo, Bellofiore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello travisato senso e contenuto delle dichiarazioni di Dello ,Iacolo il quale, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte partenopea, non ha mai affermato che Giuseppe Mele, tornato presso la sua abitazione dopo l'esecuzione dell'omicidio, gli comunicò che a sparare era stato colui al quale, poche ore prima, egli aveva consegnato l'arma procuratagli dallo stesso Dello Iacolo, né riferito alcunché sulla sua partecipazione all'agguato come concorrente o esecutore materiale.
Reputa, parimenti, illogico il ragionamento seguito dai giudici di merito per ricollegare la consegna della pistola, in ipotesi destinata ai fini più disparati, alla commissione dell'omicidio di Vincenzo Birra, peraltro avvenuta grazie all'utilizzo di un'arma che non presentava le peculiari caratteristiche (proiettili esplosivi) indicate da Dello Iacolo. Segnala, ancora, come sia impossibile ascrivere ad Anna Calone — assente, a dire del figlio, all'incontro avvenuto all'interno della sua abitazione — la percezione diretta di quanto accaduto, ciò che concorre a rendere la motivazione della sentenza impugnata apparente, in quanto non si confronta adeguatamente con i temi posti con i motivi di impugnazione e la memoria difensiva e ribaditi all'atto della discussione. 4.2.
Con il terzo ed ultimo motivo, Bellofiore eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante della premeditazione, che i giudici di merito hanno ritenuto ad onta della prossimità temporale tra la sua convocazione presso l'abitazione di Dello Iacolo e l'esecuzione dell'omicidio e sovrapponendo indebitamente la nozione di premeditazione a quella di preordinazione, senza tener conto dell'estemporaneità del suo coinvolgimento e della rapidità dell'intera sequenza di accadimenti che sfociò nell'uccisione della vittima.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto.
2. Preliminarmente, avendo i ricorrenti articolato doglianze anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative f2k letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924;
Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
3. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello ha esaminato funditus tutti i temi che, introdotti con l'atto di impugnazione, sono stati riproposti, in chiave critica, nell'ambito del giudizio di legittimità. Alla completa ed accurata disamina degli elementi di fatto ha, in specie, corrisposto la pertinente evocazione di condivisi indirizzi ermeneutici, che ha concorso allo sviluppo di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei parametri normativi ed alieno da sintomi di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà. In questo contesto, le doglianze dei ricorrenti si risolvono nella sterile reiterazione di considerazioni ed obiezioni che il giudice di merito ha compiutamente delibato, pervenendo ad una decisione che, per come si vedrà, è scevra da vizi rilevabili in sede di legittimità.
4. Giuseppe Mele, nell'ambito del primo motivo, contesta, innanzitutto, la correttezza dell'attribuzione a Raffaele Dello Iacolo della qualifica di chiamante in correità, che avrebbe dovuto essere esclusa, a suo giudizio, per essere il correo rimasto estraneo — in ordine tanto alla fase organizzativa quanto a quella esecutiva — alla vicenda in esame, in ordine alla quale sarebbe stato da lui informato ex post. A tal fine, a dispetto di quanto programmaticamente indicato a pag. 7 del ricorso, richiama stralci delle dichiarazioni rese da Raffaele Dello Iacolo nell'interrogatorio del 23 ottobre 2017 senza, nondimeno, allegare l'atto istruttorio né provvedere alla sua trascrizione integrale, sicché l'impugnazione risulta, per questa parte, inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017). La fallacia delle considerazioni svolte dal ricorrente è, d'altro canto, ictu oculi dimostrata dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di Dello Iacolo in ordine alla partecipazione all'omicidio di Vincenzo Birra ed ai connessi reati in materia di armi e dalla sua condanna, per tali fatti, alla pena di quindici anni di reclusione, divenuta irrevocabile per non avere egli impugnato la sentenza della Corte di assise di appello, ciò che rende implausibile, sul piano logico prima ancora che giuridico, l'attribuzione al collaboratore di giustizia della veste processuale di soggetto estraneo alla commissione dei reati oggetto della sue propalazioni.Ma vi è di più, giacché la Corte di assise di appello ha ricollegato il consapevole e fattivo concorso di Dello Iacolo all'omicidio a scorta di rilievi, compendiati alle pagg. 23-28 della sentenza impugnata, che, ad onta di quanto eccepito dal ricorrente, appaiono conformi ad ordinari canoni razionali.
Dal punto di vista materiale, hanno precisato i giudici di merito, Dello Iacolo ha contribuito all'uccisione di Birra consegnando ad Antonio Bellofiore, su sollecitazione di Giuseppe Mele, un'arma che, in quel determinato contesto — connotato dalla separata convocazione di Bellofiore e Birra e dal previo allontanamento del primo — egli ha senz'altro avuto modo di comprendere essere destinata alla commissione di un omicidio, ed ha, a fatto compiuto, ulteriormente cooperato adoperandosi per l'eliminazione della vettura di Birra. Scrive, sul punto, la Corte di assise di appello:
«Era, infatti, evidente che la consegna di una micidiale arma non utilizzata in precedenti azioni criminali (e perciò: "buona") fosse prodromica alla imminente perpetrazione di un delitto di sangue; e che, in una eloquente medesimezza di contesti spazio-temporali, il coordinato coinvolgimento del Birra, irretito dai suoi sodali nell'espletamento di un fantomatico "servizio", fosse fatalmente intrecciato con l'incarico assegnato pochi istanti prima al Bellofiore (armato e avviato in "anticipo" verso l'obiettivo prefissato). Il Dello Iacolo, che partecipò attivamente a tale fase preparatoria procurando l'arma "buona", dovette, dunque, chiaramente rappresentarsi il senso di quella rapida successione di eventi, ignorando forse il nome della vittima, ma non potendo attribuire alla consegna della pistola altro significato se non quello di una imminente azione di sangue».
La circostanza, poi, che Dello Iacolo, al momento della consegna dell'arma, non conoscesse l'identità della vittima designata non esclude, hanno aggiunto i giudici di merito, che egli sia corresponsabile dell'omicidio; né rileva, del pari, il personale convincimento del correo — il quale, nota il ricorrente, non si è mai esplicitamente definito quale partecipe del fatto di sangue — in ordine alla illiceità penale dell'atto, la consegna della pistola, da lui compiuto prima di conoscere l'identità del soggetto da uccidere. La decisione impugnata si connota, anche per questa parte, per assoluto rigore logico-espositivo e per l'applicazione di condivisi principi di diritto, onde privo di concreta incidenza si rivela il richiamo, operato dalla Corte di assise di appello e contestato dal ricorrente, alla preclusione valutativa che deriverebbe dalla pronunzia — perfettamente in linea con l'iter argomentativo seguito dai giudici partenopei — emessa dalla Corte di cassazione, sul medesimo tema, nella fase cautelare, provvedimento che, anche qualora ritenuto non vincolante, costituisce ennesima riprova della fondatezza dell'impostazione accusatoria.A fronte della doglianza del ricorrente che si appunta sulla natura indiretta delle conoscenze, con riferimento al ruolo svolto da Giuseppe Mele, vantate da Raffaele Dello Iacolo — il quale, lungi dal riferire di eventi vissuti in prima persona, si sarebbe limitato ad esporre quanto dedotto dal racconto di Mele — la Corte di assise di appello chiarisce che il collaboratore di giustizia espone, per una parte consistente della sua deposizione, accadimenti dei quali ha avuto diretta percezione, relativi sia alla fase preparatoria che a quella successiva all'omicidio, mentre, per quanto concerne le modalità esecutive del delitto (esplosione di un colpo di pistola, ad opera di Antonio Bellofiore, verso la bocca della vittima, rea di avere diffuso notizie che avrebbero dovuto restare riservate), egli ripete, in effetti, quanto espostogli da Giuseppe Mele, componente del gruppo incaricato di porre a compimento il mandato omicidiario.
Da ciò discende, continua la Corte di assise di appello, l'infondatezza della censura di circolarità della prova sollevata dagli imputati, e riproposta con i motivi di ricorso per cassazione, con specifico riferimento alla genetica autonomia delle dichiarazioni di Dello Iacolo rispetto a quelle rese da Salvatore Romano e Pasquale Esposito Junior ed alla responsabilità per il fatto di sangue degli odierni ricorrenti. Queste, sul punto, le considerazioni, coerenti e lineari, svolte dalla Corte di assise di appello: «...la contestuale convocazione del killer Bellofiore; l'interlocuzione diretta tra quest'ultimo e il mandante Mele Giuseppe; la consegna della pistola; l'allontanamento del Birra con i suoi carnefici verso il luogo di esecuzione del delitto costituiscono altrettante frazioni della condotta omicidiaria (egualmente cadute sotto la diretta percezione del propalante), dotate di autonoma pregnanza rappresentativa, poiché espressive di un coinvolgimento diretto degli imputati nel delitto.
Esse si saldano — con criterio di logica e insuperabile implicazione — con la successiva narrazione del Mele Giuseppe (appresa dal Dello Iacolo subito dopo l'omicidio e concernente la fase strettamente esecutiva) e assumono, per tale via, un significato inequivoco ai fini dell'affermazione di penale responsabilità di Mele Giuseppe e Bellofiore Antonio. Secondo quella narrazione (appresa de auditu dal collaborante), a sparare fu proprio l'uomo che il Dello Iacolo aveva preventivamente curato di armare presso la propria abitazione; e la vittima attinta dai colpi di arma da fuoco in via Spadari (di cui riferiva il Mele) era la stessa persona che il Dello Iacolo aveva visto sopraggiungere a casa — convocata dall'Arillo su ordine dei fratelli Mele — e poi ripartire, subito dopo, in compagnia dei suoi carnefici per espletare un "servizio".
Lo stesso è a dirsi per la susseguente condotta di distruzione dell'auto, operazione curata personalmente I 3 dal Dello Iacolo e innestatasi in rapporto di logica successione sulla precedente azione omicidiaria». Tanto, a definitiva confutazione dell'assunto, sostenuto da Giuseppe Mele ancora con il ricorso per cassazione, che Dello Iacolo sia dichiarante de relato che ripete da lui le proprie conoscenze sull'accaduto.
5. Non meno infondate sono le contestazioni che sia Mele che Bellofiore dedicano all'attitudine del contributo di Salvatore Romano e Pasquale Esposito Junior a fungere da riscontro, individualizzante nei confronti di entrambi, a quello di Raffaele Dello Iacolo. La Corte di assise di appello, al riguardo, ha ricordato, in primis, che Romano ha indicato, quale concorrente fonte delle informazioni da lui acquisite, Anna Calone, madre di Raffaele Dello Iacolo, e Vincenzo Mele, fratello di Giuseppe e, diversamente da quanto dedotto dalla difesa di Antonio Bellofiore, non ha veicolato notizie di fonte giornalistica, mentre Esposito ha esposto quanto, a suo dire, riferitogli da Romano e da Vincenzo Mele.
Ha, quindi, sottolineato, in continuità con quanto già chiarito dalla Corte di cassazione nella fase cautelare del procedimento, che Vincenzo Mele deve ritenersi fonte autonoma rispetto a Raffaele Dello Iacolo e diretta, in quanto presente a casa di quest'ultimo in occasione della riunione dedicata alla pianificazione dell'omicidio ed occupatosi, specificamente, di prendere il fratello Salvatore e condurlo altrove prima dell'arrivo sul posto di Vincenzo Birra, appositamente convocato per il tramite di Arillo. Vincenzo Mele, continua la Corte di assise di appello, è fonte di conoscenza la cui qualificata attendibilità discende, oltre che dalla circostanza testé segnalata, dall'essere egli germano di Giuseppe e Salvatore — con i quali condivideva una posizione di comando all'interno del gruppo criminale che, stando al racconto di Romano, si è consolidata dopo l'arresto dei congiunti, che ha fatto di lui il principale punto di riferimento per la Calone ed il clan da lei capeggiato — nonché dal rapporto di privilegiata frequentazione con Esposito, tale da rendere più che plausibile che egli abbia elargito all'amico e sodale le confidenze afferenti all'omicidio di Vincenzo Birra.
D'altro canto, pure laddove si assumesse che Vincenzo Mele abbia riferito a Romano ed Esposito ciò che egli aveva, a sua volta, appreso dai fratelli, il rischio di circolarità della prova resterebbe, comunque, escluso dalla saldatura tra le propalazioni di Vincenzo Mele e la porzione — ampia, prevalente ed assai significativa — delle dichiarazioni di Raffaele Dello Iacolo relative a fatti da lui vissuti e percepiti e non appresi attraverso la mediazione di Giuseppe Mele, fatti che, scrivono i giudici napoletani sono «dotati di formidabile valore inferenziale» perché «riscontrano in forma individualizzante le chiamate in correità de relato di Esposito e Romano».
Innanzi all'assunto, articolato nel ricorso di Giuseppe Mele, secondo cui i giudici di merito avrebbe giustificato il rigetto delle eccezioni difensive mal valutandole ed indulgendo in «mere formule di stile», è utile riportare, ancora, il pertinente stralcio della motivazione impugnata, che dà icasticamente conto di una profondità argomentativa e di una linearità espositiva tanto spiccate da smentire in toto l'obiezione difensiva: «...a fronte di una doppia chiamata in reità de relato, proveniente dai collaboratori di giustizia Romano ed Esposito (i quali hanno individuato, tra gli altri, in Mele Giuseppe il mandante dell'omicidio e in Bellofiore l'esecutore materiale), sicura funzione asseverativa, sia pure basata su di un criterio di tipo inferenziale, svolge la narrazione del Dello Iacolo: egli descrive Mele Giuseppe mentre compie una serie di atti che avvicinano, in rapporto di indubbia prossimità, l'agente al fatto oggetto di imputazione; analogo accostamento egli opera per Bellofiore Antonio.
Stando a quanto riferito dal collaboratore, il Mele (indicato da Esposito Pasquale e Romano Salvatore come mandante dell'omicidio), convocò con urgenza — per il tramite dei suoi adepti — la vittima Birra Vincenzo; si adoperò per allertare nello stesso contesto spazio-temporale il Bellofiore (indicato dagli altri chiamanti in reità come l'esecutore materiale del delitto); affidò a quest'ultimo — attraverso una interlocuzione riservata — un compito ben preciso; lo munì, nel contempo, di un'arma micidiale, inviandolo, in immediata successione temporale, verso un luogo prestabilito; si recò personalmente con il Birra — una volta ottenuta la sua presenza — verso una destinazione ben precisa per l'effettuazione di un "servizio"; al rientro dalla missione, Mele Giuseppe affidò al Dello Iacolo il compito di distruggere l'auto con la quale il Birra (indicato dai chiamanti in reità de relato come la vittima dell'agguato) si era recato presso l'abitazione del Dello Iacolo.
Tali azioni, che sono chiaramente espressive della meticolosa preparazione di un delitto di sangue e della successiva distruzione delle tracce del reato, hanno come protagonisti gli stessi soggetti indicati da Esposito e Romano nella veste di carnefici e vittima; si svolgono in un unico, brevissimo, contesto temporale, nel pomeriggio immediatamente precedente al rinvenimento del cadavere di Birra Vincenzo presso la località Spadari, indicata dai chiamanti in reità de relato come il luogo di esecuzione del delitto. Costituiscono — cioè — riscontri, in chiave logica, assolutamente decisivi nella corroborazione del racconto offerto da Esposito e Romano».
Per quanto concerne, poi, l'individuazione in Anna Catone una delle fonti di Salvatore Romano, autonoma rispetto al figlio Raffaele Dello Iacolo, la Corte di assise di appello ha, da un canto, ritenuto la sostanziale irrilevanza della marginale discrasia tra il narrato di Salvatore Romano — il quale indica, sia pure in termini probabilistici, in Salvatore Mele il soggetto che, unitamente a Luigi Aversano, condusse Birra sul luogo del delitto — e quello di Raffaele Dello Iacolo che assegna, invece, tale ruolo a Giuseppe Mele. Dall'altro, ha spiegato che Anna Calone è persona che, per la sua collocazione in ambito delinquenziale e, vieppiù, perché, almeno marginalmente, coinvolta nella vicenda (se non altro perché la fase preparatoria ebbe luogo presso la sua abitazione) si è trovava in un punto di osservazione privilegiato, sì da rendere plausibile che ella sia stata messa a parte dai sodali dei perpetrati reati di sangue e, quindi, da scongiurare il rischio di circolarità della prova paventato da entrambi i ricorrenti.
6. La Corte di assise di appello ha, quindi, replicato, in modo logicamente e giuridicamente ineccepibile, alle doglianze difensive vertenti sull'intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia e sulla reciproca sovrapponibilità dei rispettivi apporti, che i ricorrenti ripropongono in questa sede e che, non appaiono, nondimeno, idonee ad evidenziare profili di violazione di legge o vizio di motivazione. In proposito, ha, in particolare, dato compiutamente conto della, parziale, reticenza di Raffaele Dello Iacolo in ordine al — del tutto marginale, invero — coinvolgimento nella vicenda della madre e del cugino Fabio Minopoli e spiegato, con argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit razionale e che, pertanto, resistono alle censure articolate, sostanzialmente in termini di confutazione e dissenso, con i motivi di ricorso, perché il cauto, benevolo, e, in ultimo, non commendevole, atteggiamento del collaboratore di giustizia non inficia il formulato complessivo giudizio di credibilità riservatogli.
Più ad ampio raggio, ha stimato che l'apporto di Raffaele Dello Iacolo, Salvatore Romano e Pasquale Esposito Junior meriti credito in ragione, da un lato, della loro collocazione criminale, tale da rendere plausibile la maturazione delle conoscenze veicolate nel processo, e dall'altro, della positiva conferma della loro attendibilità acquisita in distinte sedi giurisdizionali. Per quanto concerne, specificamente, Dello Iacolo, ha chiarito, in risposta ad obiezione nuovamente articolata con i ricorsi per cassazione, che la sua storia criminale — che lo ha visto militare a lungo nel clan Marfella-Pesce per transitare, quindi, nel gruppo rivale dei Mele solo pochi mesi prima dell'omicidio Birra e dell'arresto di preminenti esponenti del sodalizio — non accredita il sospetto che egli, spinto da risentimento, abbia reso dichiarazioni calunniose, illazione contraddetta dalle ragioni che determinarono la conclusione della sua militanza nell'associazione camorristica, rinvenute in sopravvenienze obiettive anziché in fattori traumatici legati ad ipotetici ed insussistenti contrasti.
7. La Corte di assise di appello, dopo avere ribadito che gli apporti di Romano ed Esposito, oltre ad essere autonomi rispetto a quello di Dello Iacolo, appaiono solidi e credibili, in ragione della storia criminale di tali collaboratori e dell'assenza di elemento alcuno che induca a temere che le accuse rivolte agli odierni ricorrenti siano frutto di malevoli intenti ritorsivi, ha posto l'accento (cfr., in specie, pagg. 41-42) sui riscontri, di fonte esterna, che avvalorano il racconto di Raffaele Dello Iacolo, a partire da quelli che, pur privi di portata individualizzante, tranquillizzano, per il numero e la significatività, circa la sua sincerità e che non risultano in alcun modo contraddetti né sminuiti, nella loro portata dimostrativa, dalle circostanze segnalate, ancora con gli atti introduttivi del presente giudizio, dai ricorrenti, ed in special modo da Giuseppe Mele, e relative: all'assenza di conferme tratte dal sistema di videosorveglianza installato all'esterno dell'abitazione di Raffaele Dello Iacolo; all'esame dei tabulati telefonici, silenti circa eventuali contatti tra Dello Iacolo ed i fratelli Mele; all'infruttuosità degli accertamenti eseguiti, in vista del reperimento di tracce biologiche, sui mozziconi di sigaretta rinvenuti sul luogo del delitto ed accanto al corpo della vittima.
I giudici di merito hanno, ancora, convenientemente esaminato l'obiezione — mossa, in particolare, da Bellofiore, che la ha reiterata con il ricorso per cassazione — che si appunta sul mancato riscontro del carattere «esplodente» dei colpi partiti dall'arma che uccise Vincenzo Birra, connotazione alla quale, precisa la Corte di assise di appello, Raffaele Dello Iacolo accennò in via dubitativa, ripetendo, per tre volte, l'intercalare «se non ricordo male», sì da non inficiare la credibilità della sua narrazione, peraltro positivamente riscontrata con precipuo riferimento, tra l'altro, al calibro da lui indicato.
La sentenza impugnata si rivela non meno convincente, ad onta delle contrarie obiezioni del ricorrente, laddove assume che la combinata lettura delle risultanze istruttorie conduce a stimare l'identità tra la pistola consegnata, secondo quanto esposto da Dello Iacolo, al killer, recatosi anticipatamente sul luogo nel quale, di lì a poco, i correi avrebbero condotto la vittima designata, e quella utilizzata per compiere l'omicidio, materialmente eseguito, come attestato anche da Romano ed Esposito, da Antonio Bellofiore: tanto — va ulteriormente notato in replica alle doglianze articolate proprio da Bellofiore — a suggello della natura individualizzante dei riscontri acquisiti in ordine alla sua partecipazione all'omicidio ed al ruolo in concreto svolto, id est a circostanze compiutamente ricostruite grazie al sinergico vaglio critico delle informazioni rispettivamente veicolate dai collaboratori di giustizia.
Inconsistenti si rivelano, del pari, le doglianze sollevate in relazione all'attitudine confermativa, rispetto all'impostazione accusatoria, che i giudici di merito hanno riconosciuto alle conversazioni intercorse tra Vincenzo Arillo e Vincenzo Birra il 13 luglio 2013, comprovanti che la persona offesa è stata sollecitata, nell'imminenza del delitto, a recarsi al cospetto dello «zio», ovvero di soggetto che, con ragionamento stringente e perspicuo (cfr. pagg. 46-48), hanno individuato proprio in Giuseppe Mele, così rinvenendo un formidabile e, in sostanza, definitivo riscontro alla chiamata in correità di Raffaele Dello Iacolo.
Né può dubitarsi, allo stesso modo, dell'incidenza sul complessivo compendio indiziario della conversazione, registrata in carcere, nel corso della quale Giuseppe Marfella, il figlio ed il nipote, personaggi a pieno titolo inseriti nell'ambiente criminale nel quale la vicenda in esame è maturata, la commentano, traendo spunto da una notizia giornalistica ed indicando in Giuseppe Mele il responsabile dell'omicidio, ovvero fornendo una indicazione che, in quel momento, era ignota agli investigatori, che la avrebbero appresa solo a distanza di quattro anni.
8. Le considerazioni critiche svolte dai ricorrenti nei motivi — il primo, per Mele; i primi due, quanto a Bellofiore — dedicati alla legittimità della decisione impugnata in punto di affermazione della loro penale responsabilità non riescono, dunque, a scalfire la tenuta logica e giuridica del percorso argomentativo indicato dalla Corte di assise di appello, che muove dalla qualificazione, di cui si è già detto, in termini di autonomia genetica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dall'insussistenza del denunciato rischio di circolarità della prova e ribadisce, subito dopo, la specificità ed attendibilità della chiamata rivolta a Giuseppe Mele, concordemente individuato da Dello Iacolo, Esposito e Romano quale responsabile del delitto, del quale è stato mandante e del quale ha curato sia la fase ideativa che quella esecutiva.
Analoga precisione connota, nella ricostruzione della Corte di assise di appello, la descrizione del ruolo svolto, nella fase esecutiva, da Antonio Bellofiore, che Romano ed Esposito indicano in modo dettagliato, così consentendo la saldatura delle loro dichiarazioni con quelle di Dello Iacolo, coinvolto nella consegna della pistola, su input di Giuseppe Mele, ad Antonio Bellofiore. La Corte partenopea non manca, d'altro canto, di confrontarsi, disattendendole, con le obiezioni difensive incentrate sull'ignoranza, ex ante, in capo a Dello Iacolo, di talune circostanze, quali il luogo in cui i soggetti incaricati dell'attuazione del proposito criminoso si sarebbero incontrati, l'effettiva presenza in loco di Bellofiore e l'utilizzo, a scopo omicidiario, della pistola che era stata poco prima messa a sua disposizione.
Ribadisce, al riguardo, in termini tetragoni alle contrarie osservazioni articolate con il ricorso per cassazione, che «gli elementi di prova acquisiti attraverso le dichiarazioni del Dello Iacolo (la convocazione del Bellofiore nel medesimo contesto spazio-temporale in cui si attuavano le ricerche del Birra; l'interlocuzione riservata tra l'imputato ed il capo-clan Mele Giuseppe; la consegna dell'arma "buona"; l'immediata partenza del Bellofiore; il successivo arrivo della vittima, accompagnata - subito dopo - fuori casa con un pretesto; il ritorno del Mele Giuseppe con la notizia della sua uccisione) costituiscono emergenze che - indipendentemente dalla conoscenza (più o meno avvertita dal Dello Iacolo) del piano omicidiario - si integrano, in un rapporto di reciproca e insuperabile corroborazione logico-fattuale, con la chiamata in reità dei collaboratori di giustizia Esposito e Romano», di tal fatta concorrendo all'individuazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, in Antonio Bellofiore dell'autore materiale del delitto.
9. Privi di pregio si rivelano, del pari, i motivi — secondo e terzo, rispettivamente — che Mele e Bellofiore dedicano al tema del carattere premeditato dell'omicidio. In proposito, la Corte di assise di appello ha, in primo luogo, chiarito che la causale del delitto, connessa all'eccessiva loquacità di Vincenzo Birra, il quale, come univocamente riferito dai collaboratori di giustizia, aveva orgogliosamente rivendicato, discorrendo con terzi, la paternità dell'uccisione di Fosco Di Fusco, rimanda ad una decisione adeguatamente ponderata, anziché frutto di un'estemporanea ed improvvisa determinazione.
Nella stessa direzione militano i riferimenti alla fase organizzativa dell'agguato, accuratamente seguita da Giuseppe Mele e dai sodali a lui sottoposti e scandita, tra l'altro, dalla convocazione, con uno stratagemma, della vittima presso l'abitazione di Dello Iacolo, dal reperimento di un'arma non utilizzata per il compimento di precedenti atti illeciti e, dunque, «pulita», dal coinvolgimento dei correi, con conseguente conferimento a ciascuno di un preciso compito operativo. Ne discende, nella ricostruzione dei giudici di merito, la sicura sussistenza degli indici sintomatici degli elementi costitutivi della contestata aggravante, rappresentati dal decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione e dal fermo mantenimento, nell'intervallo, della determinazione al compimento del delitto.• A fronte di un robusto costrutto argomentativo, che trova in Giuseppe Mele iI perno di una nitida strategia criminale ostinatamente perseguita sino al conseguimento dell'obiettivo finale, il ricorrente si limita a segnalare, in una prospettiva che, ancora una volta, non si emancipa dal piano della mera confutazione, l'incompletezza delle conoscenze maturate dai collaboratori di giustizia e l'insufficienza degli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito ad attestare con certezza la presenza del requisito temporale e di quello ideologico. 9.1.
Per quanto concerne, poi, la posizione di Antonio Bellofiore, estraneo all'ideazione dell'omicidio e coinvolto sorfo nella fase esecutiva, la Corte di assise di appello ha ritenuto che l'estensione, nei suoi confronti, della circostanza aggravante si imponga ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 118 cod. pen.. A tal fine, ha osservato che le modalità di programmazione del delitto accreditano la ricostruzione che poggia sul previo reclutamento del killer, informato con congruo anticipo del contributo che egli avrebbe dovuto garantire in funzione del successo di un'azione illecita organizzata secondo coordinate che, almeno nelle linee generali, gli sono state subito rese note; lungo questa direttrice si pone, del resto, l'apporto di Salvatore Romano, che ascrive anche a Bellofiore, indicato con il soprannome di «Puliciello», l'intenzione di eliminare Vincenzo Birra.
Ha, comunque, aggiunto che, pure assumendo, in contrasto con il precedente rilievo, che Bellofiore abbia acquisito consapevolezza della dimensione della vicenda cui è stato chiamato a contribuire solo all'atto della convocazione presso l'abitazione di Dello Iacolo e della consegna della pistola, egli non può non avere immediatamente percepito che quel delitto era stato programmato per tempo dai correi. In questa direzione militano, invero, sia l'appartenenza ad una struttura associativa fortemente gerarchizzata, quale era il clan Mele, che rendeva agevolmente percepibili — da un affiliato di lungo corso, aduso a compiere delitti di sangue — la provenienza del mandato ed il substrato deliberativo che lo supportava, sia il fatto che la vittima designata era un appartenente al gruppo anziché un avversario, che ha instillato nell'agente la coscienza di operare sulla base di un ponderato iter deliberativo, giacché, si legge nella sentenza impugnata, «l'uccisione di un affiliato non poteva essere il portato di una decisione affrettata e imperiosa, ma la conclusione di un ragionato, prolungato e documentato accertamento di responsabilità, tale da giustificare la soppressione in chiave "punitiva" del sodale infedele» La Corte di assise di appello è, pertanto, addivenuta alla conclusione, esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che «Conscio della delicatezza e della gravità dell'azione criminale in cui era stato coinvolto, il Bellofiore — in qualsivoglia susseguente momento, prima dell'inizio dell'esecuzione, sia stato mesa parte della macchina di morte ordita dai correi ed affidata alla sua concreta attuazione — ha di certo immediatamente realizzato, secondo logica e comune esperienza, di essere stato chiamato a cooperare ad un'azione premeditata e ha fatto propria, agendo in sinergia con i complici per il raggiungimento dell'obiettivo criminale stabilito, la più grave connotazione soggettiva caratterizzante l'aggravante in parola».
La decisione impugnata si è, per questa via, posta in continuità con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «La circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione» (Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581; Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866).
La Corte di assise di appello ha, comunque, avuto cura di aggiungere che l'applicazione, nei confronti di Antonio Bellofiore, della circostanza aggravante della premeditazione non può essere rimessa in discussione neanche laddove si postuli, in ossequio ad un orientamento talora mutuato dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità che il concorrente estraneo all'originaria deliberazione volitiva mantenga fermo il proposito, una volta venuto a conoscenza del carattere premeditato del delitto, per un apprezzabile intervallo cronologico, sì da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (in questo cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952).
Nel caso di specie, infatti, il tempo intercorso tra il conferimento dell'incarico al sicario, appostatosi con largo anticipo per realizzare l'omicidio, in coordinata sinergia con Giuseppe Mele, ed il momento attuativo del delitto non fu breve, atteso che Bellofiore, ricevuto il mandato, si recò con la pistola procuratagli da Dello Iacolo sul luogo indicatogli, precedendo i complici, in tempo utile per sorprendere la vittima che, sopraggiunta nel quartier generale del clan, dopo un non breve conciliabolo telefonico con Arillo, fu poi condotta da Mele ed Aversano nel sito in cui Bellofiore era in attesa.
Rileva, al riguardo, la Corte di assise di appello che l'intervallo cronologico intercorso tra la comunicazione del mandato, con contestuale percezione dei suoi contenuti di premeditazione, e l'esecuzione dell'omicidio fu sicuramente «apprezzabile», a prescindere dalla sua precisa determinazione, perché sicuramente sufficiente a consentire al killer designato una ponderata riconsiderazione dell'intera vicenda criminale cui aveva aderito, così da far prevalere la spinta al crimine rispetto ai freni inibitori. L'articolato ragionamento compendiato nella decisione di secondo grado resiste alle obiezioni di Bellofiore, incentrate, in primis, sulla collocazione al momento del conferimento dell'incarico, avvenuto sul balcone dell'abitazione di Dello Iacolo, della consapevolezza dell'altrui 'proposito omicidiario, cioè su un postulato che la Corte di assise di appello si è fatta carico di vagliare, logicamente reputandolo, come detto, ininfluente al fine dell'applicazione della circostanza aggravante.
Né, per revocare in dubbio la solidità delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, vale rimarcare, come fa il ricorrente, l'esiguità dello iato temporale tra il conferimento del mandato e la sua attuazione, profilo che, pure, la Corte di assise di appello ha debitamente considerato, stimandone la certa attitudine a consolidare in Bellofiore, coinvolto nel segmento terminale di un'impresa criminosa frutto di attenta e complessa programmazione, la coscienza del carattere premeditato del delitto, cui egli ha aderito prestandosi, senza riserve, ad adempiere scrupolosamente al compito assegnatogli e rendendosi autore di comportamenti non istantanei ed impegnanti, nel loro complesso, un arco temporale tutt'altro che minimale o trascurabile.
10. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso di Giuseppe Mele attiene alla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione del positivo comportamento processuale. Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di assise di appello ha indicato, alle pagg. 65-66 della motivazione della sentenza impugnata, gli elementi che precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all'oggettiva gravità del reato, nella sua dimensione fattuale, ed all'eccezionale intensità del dolo, espressiva di incondizionata adesione, da parte dell'agente, alle logiche di sopraffazione e terrore della consorteria criminale di appartenenza.
La Corte di secondo grado ha, vieppiù, rimarcato, nell'indicata prospettiva, le efferate modalità di esecuzione dell'omicidio nonché, sotto il versante della personalità dell'imputato, il suo nutrito curriculum criminale, denotante una elevatissima capacità a delinquere, e la totale assenza di sintomi di resipiscenza. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali.
Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 10.1. Non meno infondate sono le doglianze avanzate in punto di applicazione della recidiva reiterata specifica, consentita dalle precedenti condanne riportate da Mele, relativa a reati di estorsione e minaccia aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e giustificata dall'avere egli, nel commettere l'ennesimo delitto aggravato dal c.d.
«metodo mafioso», dimostrato una rilevante inclinazione alla violazione delle norme penali ed una marcata insensibilità all'effetto deterrente della pena, sì da imporre, in ragione del numero dei precedenti, della loro prossimità temporale e della comune indol