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Sentenza — n. 22765/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22765/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 29 settembre 2021 il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a Gargiuolo Roberto con la sentenza pronunciata in data 28 settembre 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. La revoca è stata disposta in ragione della sopravvenienza della condanna, con sentenza 7 febbraio 2018 del Tribunale di Trieste, alla pena mesi quattro e giorni venti di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22765/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Roberto Gargiuolo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in quanto il decreto di fissazione dell'udienza non era stato notificato alla parte.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale censure procedurali abbandono del procedimento penale revoca dell'annullamento liberazione condizionale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARGIUOLO ROBERTO nato a TRIESTE il 17/01/1971 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 29 settembre 2021 il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a Gargiuolo Roberto con la sentenza pronunciata in data 28 settembre 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. La revoca è stata disposta in ragione della sopravvenienza della condanna, con sentenza 7 febbraio 2018 del Tribunale di Trieste, alla pena mesi quattro e giorni venti di reclusione.

2. Il difensore di Roberto Gargiuolo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in quanto il decreto di fissazione dell'udienza non era stato notificato alla parte.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza in fatto dei presupposti di eccezione processuale, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza in data 29 settembre 2021, all'esito della quale, non comparso l'interessato, era stata pronunciata l'ordinanza impugnata, era stato notificato presso la residenza del condannato a mezzo del servizio postale e si era perfezionata a seguito della compiuta giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale, non avendo l'addetto rinvenuto presso la residenza alcuno idoneo a ricevere la notifica.

Tale modalità di notifica, pur in sé regolare, è invalida essendo stato noto all'ufficio, che aveva disposto la notifica, che il destinatario si trovava detenuto in carcere: sin dalla richiesta del pubblico ministero risulta indicata la condizione di detenuto della parte. La citazione della parte risulta dunque omessa, con conseguente nullità del procedimento avanti il giudice dell'esecuzione e della decisione assunta.L'annullamento dell'ordinanza impugnata va disposto con rinvio al Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, perché provveda a nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Così deciso, il 27 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il President