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Sentenza — n. 22760/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding special surveillance regime due to internal prison security risks.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Attanasio inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to maintain special surveillance measures. The Tribunal justified the regime based on Attanasio's oppositional conduct, forty-one disciplinary sanctions, and the resulting instability within the Novara prison. The Court affirmed that these internal security risks and the need to prevent emulative behavior validated the application of the special surveillance regime.

Regesto Legislator

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Art. 14-bis Ord. pen.; Art. 41-bis Ord. pen.: The special surveillance regime is compatible with differentiated detention and is justified by the detainee's oppositional conduct that endangers internal order and security.

Parole chiave

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special surveillance regime internal prison security differentiated detention disciplinary sanctions emulative behavior prevention clan member status inadmissible appeal regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 14-bis Ord. pen.
Il reclamo proposto dal detenuto, nel resto, veniva respinto, con la conseguente conferma delle residue disposizioni relative al regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. applicato ad Alessio Attanasio, che già risultava sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'art.
Art. 41-bis Ord. pen.
applicato ad Alessio Attanasio, che già risultava sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., per essere ritenuto uno degli esponenti di vertice del clan Bottaro-Attanasio di Siracusa.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 44072 del 23/10/2008, Bagarella
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16/07/1970; Avverso l'ordinanza emessa il 30/06/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Torino; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luca Tamperi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30/06/2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino, pronunciandosi sul reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il decreto di applicazione adottato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il 05/05/2021, disapplicava la disposizione relativa al divieto di detenere una sedia con schienale, disponendone l'immediata restituzione al reclamante, che avrebbe potuta detenerla nella camera di pernottamento in luogo di uno sgabello. L'accoglimento del reclamo, relativamente a tale disposizione, derivava dal fatto che la restrizione imposta ad Alessio Attanasio non risultava strettamente necessaria al perseguimento delle finalità di controllo inerenti al regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), di cui si controverteva, evidenziandosi che l'uso di tale mobile, nel passato, era stato prescritto, per esigenze di salute, dai medici della Casa circondariale di Tolmezzo nelle date del 26/07/2020 e del 29/12/2020.

Il reclamo proposto dal detenuto, nel resto, veniva respinto, con la conseguente conferma delle residue disposizioni relative al regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. applicato ad Alessio Attanasio, che già risultava sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., per essere ritenuto uno degli esponenti di vertice del clan Bottaro-Attanasio di Siracusa. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Torino, l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. nei confronti di Alessio Attanasio, nei termini confermati, si giustificava in ragione ,dell'atteggiamento fortemente oppositivo che il detenuto aveva assunto nei confronti della direzione della Casa circondariale di Novara e delle sue proteste intramurarie, costanti e reiterate nel tempo - attestate dalle quarantuno sanzioni disciplinari irrogate al reclamante nell'arco temporale compreso tra il 19/01/2021 e il 22/03/2021 -, che avevano determinato una situazione di instabilità permanente all'interno della stessa struttura penitenziaria, che aveva indotto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a ritenere sussistenti le condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 14 -bis.

2. Avverso questa ordinanza Alessio Attanasio, a mezzo dell'avvocato Maria Teresa Pintus, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14 -bis Ord. pen., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'effettivo disvalore delle violazioni che gli venivano contestate e delle ragioni giuridiche, pienamente fondate, che lo avevano indotto ad attivare le forme di protesta intramuraria in questione, dopo avere preso atto dell'indisponibilità della direzione della Casa circondariale di Novara a confrontarsi con le sue legittime richieste.

Si deduceva, al contempo, che le forme di protesta intramuraria che gli venivano contestate dalla direzione della Casa circondariale di Novara erano giustificate dalle pessime condizioni di vivibilità carceraria patite dai detenuti ed erano state proposte dal ricorrente non già quale espressione di un atteggiamento personale oppositivo verso le istituzioni penitenziarie, ma nell'intereresse dell'intera comunità carceraria e sulla base di argomentazioni giuridiche, più volte riconosciute fondate dall'autorità giurisdizionale, idonee a supportare le manifestazioni censurate, che rendevano destituito di fondamento il richiamo delle quarantuno sanzioni disciplinari riportate da Attanasio, che, al contrario, attestavano l'atteggiamento persecutorio subito dal ricorrente per le sue legittime rivendicazioni.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Alessio Attanasio è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la revoca del regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. nei confronti di Alessio Attanasio si giustificava in ragione dell'atteggiamento fortemente oppositivo assunto nei confronti della direzione della Casa circondariale di Novara e delle proteste intramurarie, costanti e reiterate nel tempo, che avevano determinato una situazione di instabilità all'interno dell'intera struttura penitenziaria.

Tali, ripetuti, comportamenti oppostivi inducevano il Tribunale di sorveglianza di Torino a ritenere sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 14-bis, comma 1, Ord. pen., per la sottoposizione del ricorrente al regime di sorveglianza particolare, che, com'è noto, può essere disposto nei confronti dei detenuti che «a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti». Si richiamavano, in proposito, le quarantuno sanzioni disciplinari che erano state irrogate ad Alessio Attanasio nell'arco temporale compreso tra il 19/01/2021 e il 22/03/2021, che inducevano il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a ritenere sussistenti le condizioni applicative previste dall'art. 14-bis, lett. a), b), c), Ord. pen. sull'assunto, pienamente condiviso dal Tribunale di sorveglianza di Torino, che, nel caso di specie, il regime della sorveglianza particolare si imponeva per «evitare ulteriori rischi per l'ordine e la sicurezza interni [...1» e per «interrompere il perdurare delle condotte contrarie alle regole intramurarie [...]».

In questa cornice, si riteneva che il regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. nei confronti di Alessio Attanasio si giustificava in ragione del fatto che la sua condotta intramuraria esprimeva una volontà univoca di porsi in radicale contrasto con le istituzioni carcerarie e con le regole del regime detentivo speciale al quale il ricorrente era sottoposto, ponendo in essere comportamenti finalizzati a ledere l'ordine e la sicurezza della struttura penitenziaria novarese. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, al contempo, evidenziava che i comportamenti intramurari del detenuto, improntati a un atteggiamento fortemente oppositivo, finivano per condizionare negativamente il comportamento degli operatori penitenziari della Casa circondariale di Novara, continuamente minacciati e derisi, rendendo elevati i rischi di comportamenti emulativi all'interno della stessa struttura carceraria.

Non sussistono, in ogni caso, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. con quello della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen., della cui legittimità si controverte, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il «regime di detenzione differenziata di cui all'art. 41- bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 [...] è compatibile con quello di sorveglianza particolare, previsto dal precedente art. 14-bis, in quanto, mentre il primo consiste nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all'esterno del circuito penitenziario, il secondo ha connotazione disciplinare e la finalità di impedire condotte del detenuto stesso che rechino pregiudizio alla sicurezza o all'ordine interno dell'istituto» (Sez. 1, n. 44072 del 23/10/2008, Bagarella, Rv. 241838- 01).

Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, della gravità e della reiterazione nel tempo delle vicende disciplinari nelle quali Alessio Attanasio era coinvolto, il Tribunale di sorveglianza di Torino ribadiva la sussistenza dei requisiti applicativi del regime della sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen., che si imponeva sia per evitare pericoli per l'ordine e la sicurezza interni sia per impedire il verificarsi di condotte emulative da parte della popolazione carceraria.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessio Attanasio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm