Cassation court dismisses appeal by converting it to an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Guido Di Caprio's appeal against the Turin Supervision Tribunal's order granting him a social service placement. The appellant argued for generic home detention or semi-liberty, but the lower court rejected these requests in favor of the social service measure. The Supreme Court ruled that the appeal must be reclassified as an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code and remitted the case to the Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal against a provisional supervision order is qualified as an opposition and remitted to the Tribunal for decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CAPRIO GUIDO nato a CASERTA il 08/04/1964 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino in composizione monocratica, col provvedimento in epigrafe indicato, ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di detenzione domiciliare generica e semilibertà formulate nell'interesse di Guido Di Caprio, accogliendo, invece, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale sempre proposta nell'interesse del suddetto.
2. Avverso tale provvedimento Di Caprio propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli atti vanno ritrasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino, dovendosi qualificare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso proposto da Di Caprio come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, 20 maggio 2009, n. 23901, Ichim, rv. 244221; Sez. 6, 21 aprile 2008, n. 25615, Montinaro, rv. 240529; Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, rv. 237362; Sez. 3, 20 gennaio 2004,n. 14724, rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34403, rv, 225717).
Invero, con la modifica dell'art. 678 cod. proc. pen. - di cui all'art. 4 d. Igs. 2 ottobre 2018, n.pr.123, che ha introdotto il comma 1-ter - è stato previsto che il tribunale di sorveglianza, quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, può applicare in via provvisoria e in composizione monocratica una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5, cod. proc., con ordinanza adottata senza formalità. Avverso detto provvedimento de plano può essere proposta opposizione davanti al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 30 mar