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Sentenza — n. 22754/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by some defendants for lack of standing while rejecting others' expulsion measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed personally by three defendants inadmissible due to a 2017 law requiring all cassation petitions to be signed by special defense counsel. Conversely, the appeals filed by the remaining four defendants were admitted regarding the expulsion security measure not included in their plea bargain. The court ultimately rejected all appeals, ruling that the personal appeals lacked standing and the security measures were properly motivated based on the gravity of the organized immigration crimes.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 235 cod. pen.; Art. 571 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals for cassation filed personally by defendants are inadmissible under current law and must be signed by special defense counsel; however, security measures not agreed upon in a plea bargain remain appealable for lack of motivation.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing standing special defense counsel requirement expulsion security measure plea bargain scope lack of motivation appeal organized immigration crimes immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, in relazione al quantum della «pena irrogata».
Art. 235 cod. pen.
Nei confronti di tutti gli imputati è stata altresì applicata - ai sensi dell'art. 235 cod.pen.
Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Art. 448 comma 2 c.p. pen.
Art. 606 comma 1 c.p. pen.
- è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 235 cod.pen
Nei confronti di tutti gli imputati è stata altresì applicata - ai sensi dell'art. 235 cod.pen.
art. 416 cod.pen
Si tratta di un giudizio che, per quanto sintetico, va letto alla luce dell'intero quadro delle imputazioni oggetto di accordo, che riguardano attività organizzata tesa al favoreggiamento della immigrazione clandestina (art. 416 cod.pen.) e numerosissimi episodi di violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21.12.2017, Aiello
Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
Sez. U. 26.9.2019, n. 21368
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AHMED TOUQEER (02R3VW2) nato il 10/08/1978 HIADER WASI (CUI 053P83P) nato il 11/11/1991 ARSHAD WAQUAS (CUI 05GOAZO) nato il 05/02/1990 BANGER MINTU KUMAR (CUI 052SDCA) nato il 10/08/1985 HUSSAIN SADDAM (CUI 055C6IB) nato il 01/04/1994 ALI JABAR (CUI 05Q6KF4) nato il 15/12/1996 FARAZ NADEEM (CUI 04ZTLNM) nato il 04/09/1984 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serte le conclusioni del PG e...";n 0 arzA °L') et)-k -43-1)A-tt AA-k- 3 ì-n Ge_k ye.;(..,DrA-‘1 IN FATTO E IN DIRITTO 1.

Il GIP del Tribunale di Torino, con sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. in data 4 febbraio 2021, ha applicato a Ahmed Touqueer, Hiader Wasi, Arshad Waquas, Banger Mintu Kumar, Hussain Saddam, Ali Jabar e Faraz Nadeem le pene oggetto di accordo, in riferimento ai delitti loro rispettivamente ascritti. Nei confronti di tutti gli imputati è stata altresì applicata - ai sensi dell'art. 235 cod.pen. - la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atto personale, Ahmed Touqueer, Hiader Wasi e Arshad Waquas, mentre Banger Mintu Kumar, Hussain Saddam, Ali Jabar e Faraz Nadeem hanno proposto ricorso a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1 I ricorsi proposti personalmente da Ahnned Touqueer, Hiader Wasi e Arshad Waquas vanno dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione. Con la legge n.103 del 2017 è stata esclusa la facolta dell imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). I ricorsi devovo pertanto essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno . 2.2 I ricorsi proposti nell'interesse di Banger Mintu Kunnar, Hussain Saddam, Ali Jabar, e Faraz Nadeem, sono invece ammissibili in riferimento alla avvenuta contestazione della misura di sicurezza della espulsione, non ricompresa nell'accordo tra le parti.

Si tratta dell'unica doglianza valutabile, trattandosi per il resto di doglianze relativi ad aspetti ricompresi nell'accordo, con inammissibilità dei motivi per manifesta infondatezza.2.3 Ed invero va evidenziato, quanto alla misura di sicurezza, che le Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 21368 del 26.9.2019, dep.2020) hanno precisato che in caso di misura di sicurezza applicata dal giudice ma non ricompresa nell'accordo, il ricorso per cassazione puo essere proposto per vizio di motivazione, al di là delle ipotesi tipizzate dall'art.448 comma 2bis cod.proc.pen. : [..] discende da quanto esposto che l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, in relazione al quantum della «pena irrogata».

E, in tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di "patteggiamento", ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. [..].

3. Nonostante la ammissibilità, in tali parti, i ricorsi da ultimo indicati sono infondati. 3.1 Ed invero i ricorrenti hanno prospettato, in sintesi, la apparenza di motivazione e la violazione del contenuto degli articoli 133 e 203 cod.pen., essendo stata applicata - in modo indifferenziato - a tutti gli imputati la misura di sicurezza della espulsione senza analisi del livello di pericolosità espresso - in ipotesi - da ogni singolo soggetto destinatario della statuizione. 3.2 Tuttavia va rilevato che la motivazione espessa nella decisione impugnata resiste alle critiche illustrate negli atti di ricorso, pur essendo stata formulata in modo indistinto.

In presenza del presupposto di legge quoad poenam (tempo superiore a due anni di reclusione) il GIP ha fatto riferimento alla gravità dei reati ed alle modalità di commissione degli stessi, tale da denotare una concreta pericolosità sociale degli imputati. Si tratta di un giudizio che, per quanto sintetico, va letto alla luce dell'intero quadro delle imputazioni oggetto di accordo, che riguardano attività organizzata tesa al favoreggiamento della immigrazione clandestina (art. 416 cod.pen.) e numerosissimi episodi di violazione dell'art. 12 d.lgs. n.286 del 1998, con applicazione di pene certamente consistenti (da 3 anni e 8 mesi a 4 anni di reclusione).

Non vi sono, dunque, posizioni soggettive marginali, tra i destinatari della statuizione attuali ricorrenti, che avrebbero imposto una valutazione differenziata del livello di pericolosità sociale. 3.3 Al rigetto dei ricorsi di Banger Mintu Kunnar, Hussain Saddam, Ali Jabar e Faraz Nadeem segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Ahmed Touqueer, Hiader Wasi e Arshad Waquas, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Banger Mintu Kumar, Hussain Saddam, Ali Jabar, Faraz Nadeem, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente