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Sentenza — n. 22751/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order regarding pardon revocation due to incorrect calculation of prescription period for three-month sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Genoa Court of Appeal's order revoking a pardon granted to Mirco Gioia. The defense argued violations of articles 172 of the Penal Code and 676 of the Code of Criminal Procedure regarding the prescription term. The court found the lower judge erred in calculating the prescription period as twelve years instead of the mandatory ten years for a three-month sentence, thus overturning the revocation order.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 1, cod. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: When execution depends on pardon revocation, prescription starts from the irrevocability of the conviction sentence, and the duration is strictly double the imposed term, capped at ten years minimum.

Parole chiave

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pardon revocation prescription period penal code article 172 criminal procedure code irrevocable sentence execution of penalty cassation annulment revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 1, cod. pen.
L'art. 172, primo comma, cod.
Art. 676, cod. proc. pen.
artt. 172 cod. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 172 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOIA MIRCO nato a GENOVA il 23/12/1972 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Cuomo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2021, la Corte di appello di Genova, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava l'indulto che era stato riconosciuto a Mirco Gioia, in attuazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, con ordinanza del Tribunale di Genova del 20 settembre 2006, in relazione alla pena di mesi tre di reclusione che era stata inflitta con sentenza emessa dal menzionato Tribunale il 19 maggio 2005, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2006. La revoca era basata sul rilievo che, nel quinquennio dall'entrata in vigore di detta legge, Mirco Gioia aveva commesso, il 7 dicembre 2007, dei reati per i quali era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione con sentenza emessa dalla citata Corte il 14 maggio 2009, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2010.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 172 cod. pen. e 676 cod. proc. pen. in relazione all'individuazione del termine di prescrizione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399 - 01). 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente richiamato tale principio y nell'individuare l'epoca di decorrenza della prescrizione nel 17 giugno 2010, giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per il reato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge di concessione dell'indulto. 1.3.

Il giudice dell'esecuzione, però, ha errato nell'indicare in anni dodici il tempo di prescrizione della pena oggetto di indulto, cioè della pena di tre mesi di reclusione inflitta con la citata sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 19 settembre 2005, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2006. L'art. 172, primo comma, cod. pen., stabilisce, infatti, che la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena di tre mesi di reclusione, quindi, si estingue in dieci, non in dodici anni.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che, senza incorrere nel vizio riscontrato provvederà a nuovo giudizio sulla richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal Pubblico Ministero e sull'eccezione difensiva illustrata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, 2