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Sentenza — n. 22748/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug sentencing limits, ruling conviction for heavy drugs precludes lighter statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request to re-determine the sentence. The appellant argued that a Constitutional Court ruling on light drugs should apply retroactively to his conviction, but the court found his crimes involved heavy drugs. Consequently, the court ruled that the favorable sentencing limits for light drugs do not apply to offenses concerning heavy substances.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 606, comma 3, c.p.p.: The favorable sentencing limits established by Constitutional Court rulings for 'light drugs' do not apply to convictions for 'heavy drugs' committed before the reform, as the specific statutory framework differs between the two categories.

Parole chiave

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drug sentencing limits heavy versus light drugs retroactive application Constitutional Court ruling inadmissible appeal sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
643/2012, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2013, per reati in materia di stupefacenti puniti ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 2, comma 4, cod. pen.
79 del 2014, non aveva effetti sul caso in esame, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod.
Sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale
Per un verso, l'istante invocava gli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che aveva determinato il ripristino dei trattamenti sanzionatori differenziati per le droghe «leggere» e per quelle «pesanti», avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANARELLO GIOVANNI nato a MESSINA il 12/06/1983 avverso l'ordinanza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Nicola Lettíerí, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Giovanni Panarello, la rideterminazione della pena che risultava inflitta a costui in base alla sentenza n. 717/11 del Tribunale di Messina, riformata dalla Corte di appello di Messina con sentenza n. 643/2012, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2013, per reati in materia di stupefacenti puniti ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 30 gennaio, il 9 febbraio, il 5 marzo, il 16 marzo e il 9 maggio 2006.

L'istanza era basata su due argomenti. Per un verso, l'istante invocava gli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che aveva determinato il ripristino dei trattamenti sanzionatori differenziati per le droghe «leggere» e per quelle «pesanti», avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.lgs. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali detti trattamenti erano stati uniformati. In virtù di tale sentenza, erano di nuovo operativi, per le droghe «leggere», i limiti edittali più favorevoli precedentemente previsti.

Per altro verso, l'istante invocava l'applicazione della modifica introdotta con il d. I. n. 36 del 2014, conv. dalla I. n. 79 del 2014, che aveva ridefinito la cornice edittale per il suddetto titolo di reato, prevedendo una pena compresa fra sei mesi e quattro anni di reclusione e fra euro 1.032,00 ed euro 10.239,00 di multa.

2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14 giugno 2021, rigettava l'istanza, osservando, da un lato, che la modifica della cornice edittale per i reati riguardanti «droghe leggere», in conseguenza della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, non aveva effetti sul caso in esame, perché la condanna era relativa a reati riguardanti «droghe pesanti»; notando, dall'altro lato, che la modifica della cornice edittale conseguente alla modifica dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ad opera del d. I. n. 36 del 2014, conv. dalla I. n. 79 del 2014, non aveva effetti sul caso in esame, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., perché la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma normativa.

3. Il difensore di Giovanni Panarello ha proposto ricorso per cassazione con riguardo al profilo dell'ordinanza secondo il quale la sentenza n. 32 del 2014 non ha effetti sul caso in esame. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel ritenere che i reati oggetto della condanna abbiano tutti avuto come oggetto «droghe pesanti». Il giudice dell'esecuzione si sarebbe basato su una erronea interpretazione della citata sentenza della Corte di appello. Secondo il ricorrente, il rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena inflitta sarebbe frutto di tale errore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette «leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014. L'illegalità della pena inflitta si configura anche nel caso in cui essa sia stata fissata entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, Rv. 264205). 1.2. Nel caso ora in esame, giustamente il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non sussistevano i presupposti per la rideterminazione della pena inflitta in sede di cognizione, perché la modifica del quadro edittale, conseguente alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, concerne i reati riguardanti «droghe leggere», mentre nel caso in esame la condanna inflitta a Giovanni Panarello è relativa a reati riguardanti «droghe pesanti». Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha riportato un passaggio della citata sentenza della Corte di appello di Messina dalla quale ciò emerge con chiarezza, e il ricorso non offre indicazioni specifiche di ipotetici elementi dai quali possa ricavarsi il contrario.

In definitiva, non sussistono le condizioni per rideterminare la pena nell'ambito dei più limiti edittali più favorevoli, conseguenti, per i reati concernenti le «droghe leggere», all'emissione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022. IL