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Sentenza — n. 22746/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming double counting of detention time for sentence reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly rejected the request to offset the custodial period. The defense argued the defendant was simultaneously serving a sentence and in pre-trial detention, seeking a reduction under Article 657 of the Code of Criminal Procedure. The court held that a single period of detention cannot be counted twice, either as pre-trial custody or as time served for a final sentence.

Regesto Legislator

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Art. 657 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: A single period of detention cannot be imputed to multiple titles, meaning time spent in pre-trial custody cannot be deducted again when a final sentence is executed if it overlaps with the sentence's execution period.

Parole chiave

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fungibility of sentence pre-trial detention offset double counting detention Code of Criminal Procedure inadmissible appeal custodial period sentence reduction differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 657 cod. proc. pen.
Con atto rivolto ai Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione dell'istituto della fungibilità, ai sensi dell'art. 657 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
art. 657 cod. proc. pen
Con atto rivolto ai Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione dell'istituto della fungibilità, ai sensi dell'art. 657 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015
(Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015, Rv.
Sez. 1, n. 30831 del 27/06/2006
Sez. 1, n. 30831 del 27/06/2006, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCE' ALDO nato a CEFALU' il 14/07/1990 avverso l'ordinanza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto ai Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione dell'istituto della fungibilità, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., nell'interesse del condannato Aldo Cucè, nei cui confronti erano stati emessi vari provvedimenti di cumulo di pene, l'ultimo datato 27 novembre 2020. In particolare, veniva richiesto che dalla pena da espiare venisse detratto il periodo dal 23 marzo 2017 al 7 giugno 2018, sulla base del rilievo che in tale periodo Aldo Cucè era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.

2. Con ordinanza del 24 maggio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, affermando che dal 23 marzo 2017 decorreva la pena in esecuzione, e che il periodo 23 marzo 2017 - 11 giugno 2018 era stato già computato a titolo di espiazione della pena, quindi non poteva essere computato, nuovamente, a titolo di custodia cautelare.

3. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata sia affetta da vizi di motivazione. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel suddetto periodo 23 marzo 2017 - 11 giugno 2018, l'interessato è stato sottoposto sia alla esecuzione della pena, sia alla custodia cautelare. Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto che, se il detenuto fosse stato sottoposto nel suddetto periodo solo ad espiazione della pena definitiva, in relazione ad essa avrebbe potuto ottenere delle misure alternative alla detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'art. 657 regola l'istituto della fungibilità della pena, stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, deve sottrarre la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena. (Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015, Rv. 263192 - 01;

Sez. 1, n. 30831 del 27/06/2006, Rv. 234795 - 01). 1.3. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha rispettato il suddetto principio di diritto, pienamente condivisibile, e ha reso motivazione adeguata, spiegando che il rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena è basato sul fatto che il periodo del quale il condannato chiede la detrazione è stato già computato a titolo di espiazione della pena in esecuzione e che, quindi, non può essere computato, nuovamente, a titolo di custodia cautelare.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 febbr