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Sentenza — n. 22745/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's revocation of suspended sentence due to failure to review original case file for statutory obstacles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Catania execution judge's order revoking a conditional suspension of sentence. The defendant argued that the revocation violated Article 164 of the Penal Code because the judge failed to examine the original trial file for statutory obstacles. The court held that the execution judge must review the original case file to verify if such obstacles existed at the time of the initial grant, a procedural step the lower court omitted.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4, cod. pen.; The execution judge may revoke a conditional suspension granted in violation of Article 164, paragraph 4, of the Penal Code in the presence of statutory obstacles only if those obstacles were not known to the cognizance judge, requiring the acquisition of the original case file for verification.

Parole chiave

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conditional suspension revocation statutory obstacles execution judge duties original case file review Article 164 Penal Code procedural violation cognizance judge knowledge revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4, cod. pen.
In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod.
Art. 168, ult. comma, cod. pen.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo
A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' GIUSEPPE ALFIO nato a TRECASTAGNI il 19/02/1948 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a Giuseppe Alfio Cannavò con la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 23 febbraio 2015, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2020. La revoca era ricondotta al rilievo che il condannato aveva ottenuto, con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 17 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2017, il beneficio della sospensione condizionale per una pena che, cumulata a quella inflitta con l'altra sentenza citata, superava i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 164 e 168, ult. comma, cod. pen. In base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).

2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena poi oggetto di revoca.Il ricorso, quindi, va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, che svolgerà nuovo giudizio attenendosi al principio sopra richiamato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, 1 febbraio 2022. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL