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Sentenza — n. 22744/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando gli artt. 163 e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., i benefici della sospensione condizionale che erano stati concessi a El Meskine Youssef con la sentenza n. 332 del 2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e con la sentenza n. 428 del 2017 emessa dal Tribunale di Roma.

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen; Sentenza — n. 22744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce: violazioni degli artt. 111, sesto comma, Cost., e 125, comma 3, cod. proc. pen., per apparenza o irtstenza della motivazione dell'ordinanza impugnata; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla revoca dei benefici; violazioni degli artt. 168, terzo comma, e 164 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione, in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha disposto la revoca della sospensione condizionale concessa con la citata sentenza n. 332 del 2020, sebbene la causa ostativa alla concessione fosse nota al giudice che aveva concesso il beneficio.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'esecutore testamentario liberazione condizionale remissione della pena riesame del decreto espulsione revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
332 del 2020, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2020 e recante la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, cioè a una pena che, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, supera i limiti stabiliti dall'art. 168 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MESKINE YOUSSEF nato il 22/04/1990 avverso l'ordinanza del 18/06/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo: l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta con sentenza n. 332/2020, con ogni conseguente statuizione; la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando gli artt. 163 e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., i benefici della sospensione condizionale che erano stati concessi a El Meskine Youssef con la sentenza n. 332 del 2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e con la sentenza n. 428 del 2017 emessa dal Tribunale di Roma.

2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce: violazioni degli artt. 111, sesto comma, Cost., e 125, comma 3, cod. proc. pen., per apparenza o irtstenza della motivazione dell'ordinanza impugnata; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla revoca dei benefici; violazioni degli artt. 168, terzo comma, e 164 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione, in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha disposto la revoca della sospensione condizionale concessa con la citata sentenza n. 332 del 2020, sebbene la causa ostativa alla concessione fosse nota al giudice che aveva concesso il beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono infondati i motivi di ricorso riguardanti la revoca della sospensione condizionale che era stata concessa con la sentenza n. 428 del 2017 emessa dal Tribunale di Roma. Dal testo dell'ordinanza emerge, infatti, che il beneficio che era stato concesso con tale sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 29 maggio 2018, per la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, è stato giustamente revocato in applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, cioè sulla base del rilievo - non contestato - che, entro il quinquennio dalla irrevocabilità di tale sentenza, El Meskine Youssef ha commesso, il 3 luglio 2019, un altro reato per il quale è stato condannato con l'altra citata sentenza, n. 332 del 2020, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2020 e recante la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, cioè a una pena che, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, supera i limiti stabiliti dall'art. 168 cod. pen.

2. È fondato il terzo motivo di ricorso, riguardante la revoca del beneficio concesso con la citata sentenza n. 332 del 2020. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). 2.2. Nel caso concreto ora in esame, il citato principio non risulta applicato dal giudice dell'esecuzione, perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerge che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del giudizio di cognizione in esito al quale era stata concessa, con la citata sentenza n. 332 del 2020, la sospensione condizionale della pena poi oggetto di revoca.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso con la citata sentenza n. 332/2020, e deve essere disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che svolgerà nuovo giudizio sul punto attenendosi al principio sopra richiamato. Per il resto, il ricorso deve essere rigettato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza n. 332/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il -71r SO. Cos