Cassation appeal dismissed for inadmissibility; revocation based on new crime, not prior violation of suspension conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued that the execution judge should have revoked the suspended sentence only if the original granting judge violated specific conditions, but the lower court revoked it due to a new conviction within five years. The Court ruled that the revocation was legally sound based on the new crime, not a procedural violation, making the appeal groundless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, first paragraph, no. 1 of the Penal Code; Art. 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure: A cassation appeal is inadmissible when the execution judge revokes a suspended sentence based on a new conviction within the five-year period, rather than on a violation of the conditions for granting the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAUSA CARMELO nato a PIAZZA ARMERINA il 23/12/1964 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 marzo 2021, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, richiamando gli artt. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e 674 cod. proc. pen., il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a Carmelo Rausa dallo stesso Tribunale, con sentenza di condanna del 6 giugno 2008 divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008. La revoca era ricondotta al fatto che, dopo aver ottenuto la concessione del predetto beneficio, Carmelo Rausa aveva riportato la condanna pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza del 16 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2019, per reati commessi dal giugno 2011 al 19 dicembre 2011; il 12 dicembre 2010; dal marzo all'aprile 2013; dal gennaio 2012 al febbraio 2013.
2. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 168, terzo comma, e 164 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero, nel caso in esame la sospensione condizionale, che era stata concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 6 giugno 2008, non è stata revocata dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., cioè sulla base del rilievo di una violazione, da parte del giudice della cognizione, dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., che vieta una seconda concessione del beneficio quando la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata precedentemente, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
L'ordinanza impugnata, infatti, ha giustamente revocato la sospensione di cui alla prima sentenza per una diversa ragione giuridica, e cioè in applicazione dell'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, cioè sulla base del rilievo - non contestato - che, entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza recante la prima concessione, Carmelo Rausa ha commesso un altro reato per il quale è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 febbraio 2022. IL CONSIGL