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Sentenza — n. 22742/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls probation revocation for inability to pay damages when judge oversteps by assessing merit of debtor's excuses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's order revoking conditional probation due to the defendant's inability to pay civil damages. The defense argued that the defendant's financial hardship was due to external factors, while the execution judge incorrectly attributed the debt to the defendant's own actions. The court ruled that the execution judge must only verify the existence of impossibility to pay, not evaluate the specific causes or merits of the debtor's excuses.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: In cases of conditional probation tied to civil compensation, the execution judge must verify the factual impossibility of payment without assessing the merits of the reasons cited by the debtor.

Parole chiave

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conditional probation revocation inability to pay damages execution judge powers civil debt assessment probation suspension conditions dilazione di pagamento remissione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.p.
Art. 165 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv.
Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARUSO PAOLO nato a MONFALCONE il 27/09/1979 avverso l'ordinanza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 aprile 2021, il Tribunale di Udine, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dalla Corte di appello di Trieste, con sentenza del 4 luglio 2018 irrevocabile il 30 gennaio 2020, a Paolo Caruso, in relazione alla condanna che risultava a carico di costui in forza di tale sentenza. Non si era avverata la condizione cui il beneficio era stato subordinato, cioè il pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, del risarcimento del danno subìto dalla persona offesa dai reati ivi giudicati.

2. La difesa di Paolo Caruso ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 39, 41 Cost. e 133 e 165 cod. proc. pen., e manifesta illogicità della motivazione in ordine al tema della impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587). È stato precisato che, di fronte all'inadempimento dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall'obbligato con formule stereotipe del tipo «avrebbe potuto trovarsi un lavoro» o «darsi da fare» (Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330).

2. Nel caso ora in esame, deve notarsi che l'ordinanza non è rispettosa di tali principi. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha ritenuto che «la presunta impossibilità di integrale adempimento non derivi da una situazione problematica di base legata alla mancanza di lavoro o ad altri fattori esterni, bensì ad una serie di fattori cui ha contribuito in maniera assai determinante lo stesso soggetto col proprio agire» e che non sussiste «alcuna alternativa alla revoca, non potendosi ritenere dovuto a fattori esterni lo stato di esposizione debitoria che avrebbe impedito un puntuale adempimento». Il giudice dell'esecuzione, in tal modo, ha espresso un giudizio di merito sulle cause dell'impossibilità di adempiere che era stata dedotta dal condannato, mentre, in applicazione dei principi suddetti, avrebbe dovuto limitarsi a verificare se, in concreto, l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili sussistesse o dovesse escludersi, indipendentemente dalla ricostruzione e dalla valutazione delle ragioni che l'avevano determinata.

3. In conclusione, le censure esposte vanno accolte, nel senso di cui sopra, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Udine. Così deciso in Roma, 1 febbraio 2022. IL CON