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Sentenza — n. 22741/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22741/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21 gennaio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in accoglimento di istanza presentata da Unicredit s.p.a., ha dichiarato che il diritto reale di garanzia vantato dall'istante su un determinato immobile, in relazione a un contratto di mutuo stipulato con Jateh Malafy, è prevalente, nei limiti dell'importo del credito residuo connesso a detto mutuo, alla confisca del medesimo immobile disposta con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano il 13 novembre 2012, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2013, recante la condanna di Jateh Malafy.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Rv. 261713-01). Si è verificata, quindi, la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza qui impugnata, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

Parole chiave

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confisca dei beni ipoteca legale sequestro di beni immobili confisca del veicolo a motore esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare assunzione di beni
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA NAZIONALE PER L'AMM/NE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA avverso l'ordinanza del 21/01/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e le pronunce consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in accoglimento di istanza presentata da Unicredit s.p.a., ha dichiarato che il diritto reale di garanzia vantato dall'istante su un determinato immobile, in relazione a un contratto di mutuo stipulato con Jateh Malafy, è prevalente, nei limiti dell'importo del credito residuo connesso a detto mutuo, alla confisca del medesimo immobile disposta con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano il 13 novembre 2012, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2013, recante la condanna di Jateh Malafy.

2. L'Avvocatura dello Stato, in difesa dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce: l'inosservanza dell'art. 11 r.d. n. 1611 del 1933 e degli artt. 1 d.l. n. 4 del 2010, conv. dalla I. n. 50 del 2010, e 114, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alle prerogative attribuite dalla legge all'Agenzia; l'inosservanza del principio del contraddittorio e degli artt. 58 e 59 d.lgs. n. 159 del 2011, dato che all'Agenzia non è stata consentita la partecipazione al procedimento che è stato definito con l'emissione della suddetta ordinanza; l'inosservanza dell'art. 1, commi da 194 a 206, e, in particolare del comma 199, della I. n. 228 del 2012, in base al quale i titolari dei crediti di cui al comma evidenziato devono, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge citata, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito al giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per l'assorbente ragione che, in mancanza del necessario avviso, non è stata consentita all'Agenzia ricorrente la partecipazione al procedimento definito con l'ordinanza impugnata. Ciò ha costituito violazione del principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. dalla I. n. 356 del 1992, nel procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione per l'accertamento della sussistenza e dell'ammontare dei crediti, i l'Agenzia nazionale dei beni confiscati, in quanto titolare dei beni su cui va ad incidere l'accertamento dei crediti, è terzo interessato, legittimato ad intervenire nel giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ne ha la rappresentanza e difesa in giudizio e alla quale deve essere quindi notificato, a pena di nullità, l'avviso dell'udienza di trattazione (Sez. 5, n. 2772 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282654-01;

Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, Rv. 261713-01). Si è verificata, quindi, la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza qui impugnata, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, e deve essere disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso i