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Sentenza — n. 22740/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to statute of limitations expiration before appellate judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the criminal offense had expired under the statute of limitations. The defendant argued procedural violations regarding the burden of proof and the lack of motivation in the special surveillance decree, but the court focused on the expiration of the five-year limitation period. Since the crime occurred in 2015 and no procedural suspensions occurred, the limitation period matured before the appellate decision, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 160 cod. pen.: The criminal offense is extinguished by prescription when the maximum limitation period, including interruptions, has elapsed before the final judgment, necessitating the annulment of the conviction.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription annulment without remittal special surveillance procedural suspension obbligo di comparizione all'udienza tempo di presenza diritto di visita sorvegliato

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen., essendo il termine di prescrizione maturato ancor prima della sentenza di appello.
Art. 160 cod. pen.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessa il 13 agosto 2015, condannandolo alla pena di 80 giorni di arresto.
art. 157 cod. pen
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen., essendo il termine di prescrizione maturato ancor prima della sentenza di appello.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a FOGGIA il 27/12/1986 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIERGIORGIO MOROSINI che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 12 aprile 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato Gianluca Bruno colpevole della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessa il 13 agosto 2015, condannandolo alla pena di 80 giorni di arresto. L'imputato, sottoposto al regime della sorveglianza speciale con la prescrizione di rimanere in casa dopo le ore 21.00, non era stato trovato presso la propria abitazione durante la notte.

2. Il difensore di Gianluca Bruno ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo denuncia violazione della legge penale e processuale, in quanto l'accertamento di fatto era stato compiuto ponendo a carico della difesa l'onere di provare la presenza dell'imputato in casa al momento del controllo delle forze di polizia. Con il secondo motivo denuncia la nullità del decreto che aveva applicato la sorveglianza speciale per assenza di motivazione in ordine all'applicazione della prescrizione di rimanere in casa dopo le ore 21. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen., essendo il termine di prescrizione maturato ancor prima della sentenza di appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il terzo motivo di ricorso è fondato e va pronunciato, perciò, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dato che l'accertamento del fatto è stato desunto dall'esito negativo del controllo effettuato dalle forze dell'ordine, mentre il secondo motivo è generico, non risultando allegato al ricorso il decreto applicativo della sorveglianza speciale di cui si denuncia la nullità per omessa motivazione della imposizione della prescrizione violata. Quanto al terzo motivo, il termine massimo di prescrizione relativo alla contravvenzione ascritta è, tenuto conto dell'aumento massimo per le interruzioni del procedimento, di cinque anni, termine che, decorrendo dal 13 agosto 2015 e in assenza di periodi di sospensione, è maturato ancor prima della sentenza di appello. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 3 maggio 2022. Il consigliere estensore Il Presidente Renato Giuseppe Bricchetti 014 );