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Sentenza — n. 22446/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of naked ownership against good-faith co-owner while upholding bank credit protection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22446/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the confiscation of the naked ownership of an apartment against Maslova Vera, a co-owner who acted in good faith, while rejecting the Bank's appeal. The lower court had found the bank negligent for failing to verify the borrower's solvency, yet the bank argued that no counterfactual proof was needed to establish the causal link between negligence and the illicit funding. The Supreme Court ruled that once the objective element of instrumentality is proven, the burden shifts to the bank to show it performed due diligence, making a counterfactual analysis legally unnecessary and inadmissible in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.lgs. n.159 del 2011; Once the objective element of instrumentality is proven, the burden shifts to the lender to demonstrate due diligence, excluding the requirement for a counterfactual analysis of the causal link between negligence and the discovery of illicit funding.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of assets good faith co-owner instrumentality of credit bank negligence counterfactual analysis procedural admissibility burden of proof beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 d.lgs. n.159 del 2011
Simile giudizio controfattuale, ad avviso del Collegio, non è richiesto dalla disposizione di legge in tema di tutela del credito (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. V n. 12772 del 5.2.2020
Sez. V n. 12772 del 5.2.2020, rv 279024 ) teso ad affermare la necessità di una verifica controfattuale tra l'impiego della diligenza richiesta dalle prassi bancarie e la scoperta del nesso di strumentalità della erogazione del credito alla prosecuzione della attività illecita.
Sez. I n. 33898 del 11.3.2021
Sez. I n. 33898 del 11.3.2021, n.m.), tale opzione interpretativa non può ritenersi condivisibile.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO- SOCIETA' COOPERATIVA MASLOVA VERA nato il 31/01/1977 avverso il decreto del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG £_. 6t:L. )-to($3,t.12.‹) c4y,tcr),),>.c pAYe I 41-C C-71,,W-QA1-7-0 ofLU X ‘k co >11?-0 01-. 3c,Ai.cq 6e£2...ckR) 6"f" xp.c70 otO Anc-0,1A-o KQ-)Lot/Q VAYCALL

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con decreto emesso in data 28 maggio 2021 ha respinto gli atti di appello proposti nell'interesse di Maslova Vera e della Banca di Credito Cooperativo di Milano, avverso la statuizione di confisca emessa in primo grado. 1.1 La Procedura di prevenzione si è svolta nei confronti di Bernini Marco Bruno, ritenuto soggetto portatore di pericolosità sociale perchè raggiunto da sentenze di condanna in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (per fatti avvenuti dal 2007 in poi). Oggetto di confisca è, in particolare, l'intero diritto di usufrutto sull'immobile sito in Brugherio, acquistato dal Bernini nell'aprile del 2016 dalla sua convivente Maslova Vera, nonchè la proprietà di un immobile sito in Milano e acquistato nel novembre del 2016, gravato da ipoteca per mutuo fondiario erogato da MPS spa.

E' stata altresì confiscata la nuda proprietà dell'immobile sito in Brugherio, nei confronti di Maslova Vera (l'acquisto è stato realizzato dalla Maslova per l'intero nell'ottobre del 2015 - al prezzo di 348mila euro -, con posteriore cessione a titolo oneroso, ma senza pagamento immediato del corrispettivo, dell'usufrutto al Bernini; la Maslova non aveva dichiarato redditi nel 2014, 2015 e 2016).

2. In motivazione la Corte territoriale afferma, in sintesi, che:

a) vero è che la Maslova in data 15 ottobre 2015 ha alienato un immobile di sua proprietà (per euro 230mila) ritenuto di lecita provenienza, ma la somma ricevuta non consentiva l'acquisto dell'immobile sito in Brugherio, tanto da rendere necessaria l'erogazione del mutuo per 90mila euro da parte della Banca di Credito Cooperativo;

b) le rate del mutuo vennero pagate con provvista economica proveniente dal Bernini, soggetto a favore del quale venne costituito l'usufrutto senza versamento del corrispettivo;

c) in quel periodo la coppia acquista due veicoli di grossa cilindrata;

d) quanto alla posizione della Banca, la Corte ribadisce la 'rilevante superficialità' della istruttoria preliminare, posto che la Maslova non possedeva al momento della erogazione alcuna capacità reddituale. Vi è stato dunque atteggiamento colposo che escluide in radice la buona fede.

3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso Maslova Vera e la Banca di Credito Cooperativo di Milano, nei modi che si passa ad illustrare. 3.1 Il ricorso proposto, nelle forme di legge, da Maslova Vera (avverso la confisca della nuda proprietà dell'immobile) deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. Si lamenta, in particolare, la mancata considerazione della fonte lecita in larga misura utilizzata per l'originario acquisto dell'immobile (rappresentata dalla cessione della proprietà di un immobile acquistato dalla Maslova nel 2008, prima della convivenza con il Bernini).

Si evidenzia che alla costituzione dell'usufrutto in favore del Bernini non è mai seguito il pagamento del corrispettivo. L'avvenuto pagamento di alcune rate di mutuo con fondi del Berini, 5i-eppur vero, non poteva di certo comportare - si afferma - la confisca dell'intero immobile. La Corte di merito, in sostanza, ha valorizzato il solo dato dell'assenza di reddito nell'anno dell'acquisto, senza tener conto del contenuto dei motivi di appello. 3.2 Il ricorso proposto, nelle forme di legge, da Banca di Credito Cooperativo di Milano articola tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo deduce erronea applicazione di legge.

Si afferma che non è stata dimostrata in modo adeguato, la fittizietà della intestazione dell'immobile sito in Brugherio alla Maslova. Si sostiene che l'acquisto è stato realizzato in piena autonomia dalla Maslova, soggetto cui è stato erogato il mutuo. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al presupposto della strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita del Bernini. La decisione non contiene considerazioni sul profilo della strumentalità del credito, che va motivato in modo espresso, non potendo basarsi sulla sola contestualità temporale tra pericolosità del Bernini ed erogazione del credito.

Si contesta, in fatto, l'affermazione secondo cui fu il Bernini a sostenere i costi del mutuo, posto che i versamenti vennero operati dal conto intestato alla Maslova. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta carenza di buona fede. Si contesta in fatto la ritenuta superficialità dell'istruttoria svolta all'atto della erogazione del credito.Si sostiene, in particolare, che in ogni caso la Banca non avrebbe potuto accorgersi, anche adoperando la ordinaria diligenza, dell'eventuale attività illecita svolta dal Bernini e del sostegno economico da costui fornito alla Maslova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Maslova Vera è fondato. • 1.1 Va premesso che la cessione dell'usufrutto, rimasta priva di corrispettivo, non può recare pregiudizio alla Maslova, posto che la verifica che il giudice della prevenzione è tenuto a compiere riguarda la legittimità o meno dell'acquisto iniziale dell'immobile (sul piano della provenienza delle risorse utilizzate), fatto avvenuto nel 2015. Circa tale aspetto la Corte territoriale effettivamente omette di colosiderare che la dismissione di un bene di lecita provenienza, effettuata contestualmente, aveva determinato una consistente entrata finanziaria in capo alla Maslova iche è lecito ritenere in larga misura impiegata per il nuovo acquisto.

Il fatto che la Maslova abbia dovuto fare ricorso ad un mutuo per l'eccedenza (le cui rate ragionevolmente sono state ritenute saldate con denaro del compagno) non elide la incidenza per l'acquisto della frazione di reddito lecito, posto che per pacifico principio di diritto, ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto (o al soggetto portatore di pericolosità), è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto; pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito (da ultimo, Sez.

I n. 35762 del 4.6.2019, rv 276811). Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo.

2. Il ricorso proposto da Banca di Credito Cooperativo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1 Sono inammissibili, in particolare, le doglianze esposte al primo e al secondo motivo di ricorso, perchè essenzialmente in fatto. Non spetta all'istituto di credito, peraltro, la difesa della posizione della Maslova, posto che ad essere in discussione è l'avvenuta erogazione del credito 'non sostenuta da adeguata istruttoria circa la capacità reddituale di costei. Tanto basta ad integrare un profilo colposo che è in quanto tale ostativo al riconoscimento della tutela in capo al creditore.

In altre parole, il profilo della strumentalità dell'avvenuta erogazione del credito al cooesolidamento degli interessi illeciti del Bernini è oggettivamente emerso in virtù dell'avvenuto sostegno economico fornito dal Bernini proprio in sede di pagamento (ovviamente in forma indiretta) delle raVe di mutuo e sul punto la motivazione espressa nella decisione è logica e coerente ed il ricorso mira a rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. 2.2 II terzo motivo è, invece, infondato. Il profilo di critica si ricollega ad un orientamento interpretativo (v.

Sez. V n. 12772 del 5.2.2020, rv 279024 ) teso ad affermare la necessità di una verifica controfattuale tra l'impiego della diligenza richiesta dalle prassi bancarie e la scoperta del nesso di strumentalità della erogazione del credito alla prosecuzione della attività illecita. Come questa Prima Sezione ha già avuto modo di affermare in precedenti arresti (v. Sez. I n. 33898 del 11.3.2021, n.m.), tale opzione interpretativa non può ritenersi condivisibile. Secondo la decisione citata, una volta accertata la negligenza dell'istpituito di credito,1- il giudice della prevenzione dovrebbe dimostrare, a fronte delle allegazioni della parte, l'incidenza causale tra le omissioni di verifica e la mancata scoperta del nesso di strumentalità.

Simile giudizio controfattuale, ad avviso del Collegio, non è richiesto dalla disposizione di legge in tema di tutela del credito (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011). Ciò perché una volta dimostrato 'in positivo' - da parte del giudice investito della domanda,_ il presupposto oggettivo della strumentalità, si transita in una fattispecie legale governata da un onere dimostrativo in capo all'ente erogatore che ha ad oggetto l'avere - o meno - realizzato all'epoca le dovute verifiche circa i profili di affidabilità imprenditoriale ed economica (con rispetto delle disposizioni in tema di sospetto di riciclaggio o reimpiego) dei soggetti interessati alla percezione del finanziamento.

Il profilo colposo, una volta riconosciuto, è da ritenersi - in quanto tale - ostativo alla ammissione del credito alla particolare forma di tutela offerta dal legislatore, non essendo richiesta l'ulteriore verifica (peraltro connotata da margini di estrema opinabilità, tali da prestare il fianco ad una incontrollabile discrezionalità valutativa) della incidenza del profilo colposo sulla 'scoperta' del nesso di strumentalità. Va rilevato, del resto, che è lo stesso legislatore, come si è detto, a costruire la fattispecie servendosi, in chiave esplicativa, di indicatori logici, la cui elevazione a parametro legale esclude la necessità di una ulteriore verifica controfattuale.

Nel caso in esame, come si è detto, la negligenza è logicamente argomentata ed il ricorso, sul punto, introduce spunti di critica in fatto, non ammissibili nella presente sede di legittimità. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuiali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca disposta in danno di Maslova Vera con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Milano. Rigetta il ricorso di Banca di Credito Cooperativ