Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal's refusal of alternative measures due to recent serious crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Catania Surveillance Tribunal's refusal to grant alternative measures to the defendant. The Tribunal rejected the request citing the defendant's recent history of robbery, attempted robbery, and assault, alongside a disciplinary record during detention. The court ruled that the Tribunal correctly prioritized the gravity and recency of the crimes over the social worker's positive report, as appellate review cannot substitute its own merit assessment for the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 47 ord. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own merit assessment for the Surveillance Tribunal's evaluation of social reintegration prospects when the lower court has properly weighed the gravity and recency of crimes and the defendant's subsequent conduct.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONARDI SANTO MARIO nato a CATANIA il 08/09/1983 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di Santo Mario Leonardi, detenuto per i delitti di rapina consumata e tentata e lesioni personali commessi nel 2018, di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà. Secondo il Tribunale, tenuto conto dei reati commessi nel 2018 per i quali era stato condannato Leonardi e dei procedimento penali iscritti nel 2019 per i delitti di furto ed evasione, non era formulabile una prognosi di reinserimento sociale alla luce della notevole propensione a delinquere dimostrata e della sua pericolosità sociale; per di più, nel corso della detenzione, il detenuto aveva riportato un rapporto disciplinare.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Santo Mario Leonardi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la motivazione dell'ordinanza è contraddittoria e illogica: ove fossero state attentamente valutate le risultanze processuali, la decisione sarebbe stata differente. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto in debita considerazione la revisione critica manifestata da Leonardi. Inoltre, la pericolosità sociale del condannato era stata tratta esclusivamente dai precedenti penali e giudiziari, mentre il Tribunale non si era confrontato con le risultanze positive dell'indagine sociale compendiate nella relazione di sintesi. I Servizi sociali avevano indicato il rientro in famiglia come un percorso importante di reinserimento sociale, avevano dato atto della revisione critica del passato e della partecipazione del detenuto al progetto rieducativo, minimizzando la portata della violazione disciplinare. In definitiva, il Tribunale aveva valorizzato solo gli elementi negativi.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il Tribunale di Sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha mostrato di avere conoscenza e di avere valutato la relazione di sintesi redatta dagli operatori penitenziari, ma non ha ritenuto gli elementi in essa indicati sufficienti per modificare il giudizio sulla pericolosità sociale del condannato. Ciò premesso, il ricorso non fa che sollecitare questa Corte di legittimità a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dal Tribunale di Sorveglianza, sostenendo espressamente che la decisione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, avrebbe dovuto essere differente.
Ma in sede di legittimità è possibile soltanto valutare se il giudice del merito ha compiuto una violazione di legge o se la motivazione del provvedimento è manifestamente illogica: vizio che non emerge dal provvedimento impugnato che si aggancia comprensibilmente alla gravità e al numero dei delitti commessi e, soprattutto, all'epoca recente della loro consumazione. D'altro canto, la condotta successiva alla commissione del reato è un parametro indicato dall'art. 47 ord. pen. come rilevante per valutare il pericolo di commissione di nuovi reati ed effettuare una prognosi sull'adeguatezza della misura alternativa.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giac