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Sentenza — n. 22233/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22233/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore e procuratore speciale di Elia Nunziata propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte n. 10328/21 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato in relazione alla sentenza della Prima Sezione penale n. 30010 del 15/9/2020. Tale sentenza, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto avverso quella della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna di Elia Nunziata alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio volontario, tentativo di rapina e reati relativi alla disciplina delle armi, sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli irrevocabile il 22/1/2008.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 22233/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso straordinario, in definitiva, denunciava un vizio di travisamento della prova, cioè un vizio di motivazione che è estraneo all'oggetto del ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.; non a caso, la difesa del ricorrente richiedeva un accesso e una valutazione diretta delle prove dichiarative e un giudizio sulla resistenza del corredo dimostrativo vagliato nelle diverse fasi processuali. Non veniva denunciato un errore percettivo della Cassazione, ma il medesimo fondamento decisionale, la cui correttezza non è valutabile nel giudizio instaurato con il ricorso straordinario. 5.1.

Parole chiave

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assassinio gravi addebiti penali tentato omicidio aggravato permesso di promuovere un procedimento penale reato di coazione rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod. proc. pen
Il difensore e procuratore speciale di Elia Nunziata propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUNZIATA ELIA nato a NOLA il 15/11/1959 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. L'avv. MERCURELLI MASSIMO si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento; L'avv. SANTORO PIER GERARDO insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore e procuratore speciale di Elia Nunziata propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte n. 10328/21 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato in relazione alla sentenza della Prima Sezione penale n. 30010 del 15/9/2020. Tale sentenza, a sua volta, aveva rigettato il ricorso proposto avverso quella della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna di Elia Nunziata alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio volontario, tentativo di rapina e reati relativi alla disciplina delle armi, sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli irrevocabile il 22/1/2008.

La vicenda processuale si può così riassumere: dopo la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato irrevocabile la condanna di Nunziata, annullando con rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei coimputati, successivamente assolti, Nunziata aveva chiesto la revisione della condanna: la sua istanza era stata respinta dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza del 10/7/2013; la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso avverso tale pronuncia con sentenza del 21 gennaio 2015. Nello stesso anno, Nunziata aveva avanzato una nuova richiesta di revisione, all'esito della quale la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10 maggio 2016, lo aveva assolto.

La sentenza della Corte territoriale era stata annullata con rinvio dalla Cassazione con la sentenza del 26/3/2018 e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27/3/2019, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30010 del 15/9/2020, aveva rigettato il ricorso proposto avverso tale ultima pronuncia. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto avverso quella sentenza.

2. In estrema sintesi, gli elementi di prova posti a base della condanna di Nunziata erano costituiti dalle dichiarazioni di Lucio Addeo - che aveva riferito di avere ricevuto da Nunziata, nei giorni immediatamente successivi al fatto, l'esplicita confessione di questi di essere l'autore del tentativo di rapina - e da quelle di Clemente Vinciguerra, che aveva dichiarato di avere saputo da Nunziata particolari della vicenda, sebbene non accompagnati dall'ammissione di essere l'autore della tentata rapina. Inoltre, avevano inciso sulla valutazione della vicenda la condotta calunniosa posta in essere da Nunziata nei confronti di altri soggetti (ammessa dall'imputato), l'inattendibilità dell'alibi offerto e il coinvolgimento di Nunziata in altre rapine ai danni di trasportatori di nocciole, analoghe a quella tentata nei confronti del trasportatore Daniele Lamperti.

3. Le "nuove prove" poste a base della seconda richiesta di revisione erano costituite dalle dichiarazioni di Vinciguerra rese nel corso di un incidente probatorio svolto nel 2016, aventi ad oggetto, tra l'altro, la data del colloquio tra Vinciguerra e Nunziata, nonché da ulteriore documentazione giornalistica tendente a dimostrare la conoscenza da parte della generalità dei consociati dei particolari della rapina. La Quinta Sezione penale, nell'annullare con rinvio la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, accogliendo la richiesta di revisione, aveva assolto Nunziata, aveva sottolineato la necessità di comparare le nuove prove con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione al fine di esprimere una valutazione complessiva.

In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma aveva ritenuto irrilevanti l'epoca esatta del colloquio tra Nunziata e Vinciguerra (comunque già accertata definitivamente nel primo procedimento di revisione) e le modalità di divulgazione delle notizie relative alla rapina, valutando, invece, come rilevante la conoscenza dei particolari, specifici e dettagliati, riferiti da Vinciguerra. La sentenza aveva, comunque, rimarcato che le dichiarazioni di Vinciguerra rese nel corso dell'incidente probatorio erano prive del carattere di novità: erano dirette, infatti, a vanificare solo il riscontro e non la prova principale a carico dell'imputato (le dichiarazioni di Addeo), prova che, del resto, era corroborata da altri elementi (il fallimento dell'alibi di Nunziata, il suo coinvolgimento nelle rapine seriali ai danni dei trasportatori di nocciole, il calunnioso coinvolgimento di terzi innocenti, la perizia balistica); per di più il tentativo di vanificare il riscontro era fallito, perché le dichiarazioni rese 24 anni dopo i fatti risultavano inattendibili.

Con la sentenza n. 30010 del 25/9/2020, la Prima Sezione penale aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, ribadendo che l'importanza del contributo dichiarativo di Vinciguerra era collegato alla qualità dei particolari riferitigli da Nunziata, non divulgati dai media, e non già all'epoca del colloquio, mentre la valutazione di affidabilità di Addeo resisteva alle prove nuove, peraltro dirette a confutare il riscontro costituito dalle dichiarazioni di Vinciguerra, senza mettere in discussione il testimone principale; anche gli ulteriori elementi probatori restavano indenni alle prove nuove introdotte con la seconda istanza di revisione.

4. La sentenza in questa sede impugnata rigettava con ampia motivazione la questione con la quale il ricorrente censurava l'assegnazione del ricorso a tale Sezione in applicazione delle regole tabellari che prevedono l'assegnazione alla Quinta Sezione penale dei ricorsi avverso le decisioni emesse in sede di rinvio in esito ad annullamento deciso dalla Prima Sezione penale e alla Prima Sezione penale di quelli avverso le decisioni emesse in sede di rinvio in esito ad annullamento deciso dalla Quinta Sezione penale. La sentenza dava atto che il ricorso straordinario può essere proposto anche avverso le sentenze della Corte di Cassazione che dichiarano inammissibile o rigettano il ricorso contro quelle della Corte di appello in materia di revisione.

Venivano analizzati gli errori di fatto in cui, secondo il ricorso straordinario, sarebbe incorsa la Prima Sezione penale. Il primo e decisivo riguardava la confidenza fatta da Nunziata a Vinciguerra di un dettaglio della dinamica della rapina, specificamente quello del tentativo del camionista rapinato di spingere fuori strada l'autovettura dei rapinatori; tale confidenza, in realtà, era stata fatta all'Addeo. Secondo la Quinta Sezione, si trattava di errore "ricettizio", poiché l'attribuzione della confidenza al colloquio tra Nunziata e Vinciguerra era già presente nella sentenza del 2015 che aveva concluso il primo processo di revisione.

Comunque, in nessun passo della sentenza della Prima Sezione penale veniva attribuito a quel particolare una portata decisiva, cosicché il ricorso straordinario, senza evidenziare in che modo la denunciata aberratio avesse condizionato l'esito decisorio del giudizio di legittimità, palesava una contestazione del complessivo giudizio valutativo formulato dalla Prima Sezione. In effetti, secondo la sentenza sul ricorso straordinario, la Prima Sezione penale, per rigettare il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, più che concentrarsi sul grado di specificazione dei dettagli contenuti nelle dichiarazioni di Addeo e Vinciguerra, aveva valorizzato la convergenza e la contestualità delle due dichiarazioni.

La Corte aveva ritenuto che le censure del ricorrente non avessero efficienza demolitoria e aveva valutato coerente la ricostruzione operata dai giudici del merito sulla base di una pluralità di indicatori. La censura del ricorrente straordinario non dimostrava in che misura l'erronea imputazione del dettaglio relativo alla manovra posta in essere dal camionista contro i rapinatori incidesse sul carattere di novità della prova e finiva per chiedere alla Quinta Sezione penale di rivalutare gli originari motivi di ricorso rispetto alla motivazione della sentenza di merito.

L'errore, quindi, era privo del carattere della decisività in quanto anche il corretto riferimento del dettaglio non avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. La sentenza sottolineava, ancora, che gli "errori - conseguenza" denunciati nel ricorso straordinario - vale a dire gli errori che sarebbero derivati da quel primo errore di attribuzione al colloquio con il Vinciguerra di quel particolare riferito, invece, all'Addeo - assumevano prevalente contenuto valutativo e non percettivo. La sentenza emessa dalla Prima Sezione penale era frutto di una complessiva valutazione delle prove: doveva essere escluso un errore percettivo, in quanto la motivazione si era formata attraverso una implicazione valutativa delle prove dichiarative riguardanti i fatti sui quali la Cassazione era chiamata a decidere, che aveva assorbito i singoli rilievi enunciati dal ricorrente.

Il ricorso straordinario, in definitiva, denunciava un vizio di travisamento della prova, cioè un vizio di motivazione che è estraneo all'oggetto del ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.; non a caso, la difesa del ricorrente richiedeva un accesso e una valutazione diretta delle prove dichiarative e un giudizio sulla resistenza del corredo dimostrativo vagliato nelle diverse fasi processuali. Non veniva denunciato un errore percettivo della Cassazione, ma il medesimo fondamento decisionale, la cui correttezza non è valutabile nel giudizio instaurato con il ricorso straordinario. 5.1.

Il ricorrente straordinario deduce, in un primo motivo, l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede la incompatibilità nel giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen. del giudice che ha pronunciato la sentenza definitoria del processo di cognizione. Il ricorrente esattamente rileva che il ricorso, secondo le tabelle della Corte di Cassazione, sarebbe stato assegnato alla Prima Sezione penale, che viene, quindi, chiamata a pronunciarsi sulla ricorrenza e sulla decisività di errori dalla stessa commessi.

Tale situazione iEZZI non appare esente da possibili condizionamenti, né è sufficiente la diversità della composizione del Collegio rispetto a quello che aveva pronunciato la sentenza che aveva chiuso il processo di cognizione. 3.2. In un secondo motivo il ricorrente deduce omessa valutazione della doglianza sub I del ricorso straordinario. Il ricorrente ricorda che con il ricorso straordinario può essere denunciata anche la mancata considerazione delle doglianze a suo tempo proposte con il primo ricorso straordinario. Nel caso di specie, era stato denunciato l'errore in cui era incorsa la Cassazione con la sentenza n. 30010/2020 con riferimento alla data delle confidenze fatte da Nunziata a Vinciguerra: si trattava di data che tutte le sentenze di merito avevano considerato decisiva e risolutiva, atteso che solo collocando le rivelazioni di Nunziata a Vinciguerra in un momento a ridosso dell'accaduto era possibile assegnare alle stesse qualche rilievo probatorio, tenuto conto che i particolari del delitto erano già conosciuti in tutti i dettagli ad una platea di persone.La sentenza della Corte di appello di Roma che aveva assolto Nunziata in sede di revisione aveva fondato la decisione proprio sulla circostanza che l'incontro tra Nunziata e Vinciguerra era avvenuto solo il 23 ottobre 1991, quindi due giorni dopo il delitto, così come riferito da Vinciguerra nell'incidente probatorio del 2016.

Ebbene: la sentenza n. 30010/20 aveva negato il requisito della novità alle nuove dichiarazioni di Vinciguerra, benché, prima delle stesse, tutti i giudici avessero ritenuto che l'incontro era avvenuto il 21 ottobre o il 22 ottobre. In sostanza, la sentenza della Prima Sezione penale aveva recepito le conclusioni delle sentenze, di merito e di legittimità, emesse nel corso del primo procedimento di revisione che, tuttavia, risalivano ad epoca precedente all'incidente probatorio nel corso del quale Vinciguerra aveva reso le nuove dichiarazioni.

Si trattava di errore decisivo che aveva determinato l'esito del ricorso. Tale errore era stato denunciato con il primo ricorso straordinario, ma era stato del tutto ignorato dalla Quinta Sezione penale nella sentenza in questa sede impugnata. 5.3. In un terzo motivo il ricorrente deduce omessa valutazione dell'errore consistito nell'attribuzione al Vinciguerra e non all'Addeo della rivelazione, da parte di Nunziata, della manovra evasiva - cioè del tentativo di spingere fuori dalla strada l'autovettura dei rapinatori - tentata dal Lamperti nel corso della rapina.

La sentenza non aveva disconosciuto l'errore in cui era incorsa la Prima Sezione penale con la sentenza n. 30010/20, errore relativo al contenuto delle rivelazioni fatte da Nunziata a Vinciguerra; tuttavia, la Quinta Sezione penale aveva neutralizzato l'errore in cui era incorsa la Prima Sezione, con due considerazioni: in primo luogo, quell'errore era già presente nella sentenza di legittimità che aveva chiuso il primo procedimento di revisione, tanto che era stato citato un passo di quella sentenza; in secondo luogo, che quell'errore non risultava decisivo per ritenere il carattere di novità della prova, in quanto il corretto riferimento del dettaglio non avrebbe comunque determinato un diverso epilogo decisorio.

Secondo il ricorrente, la natura "ricettizia" dell'errore non ne muta la natura; inoltre, le ricadute dell'errore avrebbero dovuto essere colte con immediatezza: in effetti, attribuendo all'Addeo (e non a Vinciguerra) il particolare, riferito da Nunziata, della manovra evasiva posta in essere dalla vittima della rapina, le dichiarazioni di Vinciguerra perdevano il valore di riscontro esterno a quelle di Addeo in quanto il riscontro - che era necessario, in quanto, sulla base della normativa previgente, Addeo non aveva reso dichiarazioni in dibattimento - proveniva dallo stesso Addeo.

La denuncia del ricorrente era stata totalmente ignorata dalla Quinta Sezione penale.5.4. In un quarto motivo il ricorrente deduce omessa valutazione della denuncia dell'errore circa il tempo e il contesto della presunta confessione del Nunziata all'Addeo. Secondo il ricorrente, la Prima Sezione penale aveva fondato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Addeo sulla considerazione che Nunziata aveva reso la sua confessione allo stesso nell'ambito di una strategia preordinata ad allontanare maliziosamente da sé l'accusa di essere l'autore dell'omicidio.

Tale ricostruzione sarebbe stata accettabile se la confessione fosse stata resa nel 1994, quando Nunziata si trovava detenuto con Addeo per l'accusa di essere l'autore della rapina e dell'omicidio: ma Addeo aveva riferito che Nunziata gli aveva confessato la partecipazione al delitto già nel mese di ottobre 1991, pochi giorni dopo il fatto, mentre nel 1994 gli aveva anticipato la intenzione di accusare falsamente Prisco, Malinconico e Napolitano senza reiterare la propria confessione. Quindi, la confessione era stata resa nel 1991 quando non vi era nessuna strategia difensiva da adottare, atteso che nessuna accusa era stata mossa a Nunziata.

Tale errore di carattere percettivo era stato denunciato con il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., ma la denuncia era stata ignorata, limitandosi la Corte a dare atto di una valutazione globale delle prove dichiarative, senza analisi specifica della natura e delle ricadute dell'errore. 5.5. In un quinto motivo il ricorrente deduce omessa valutazione della denuncia dell'errore circa il contenuto delle dichiarazioni di Clemente Vinciguerra rese in sede di incidente probatorio. La sentenza della Prima Sezione penale aveva indicato, tra i riscontri all'accusa di Addeo, anche l'esito delle indagini sul coinvolgimento di Nunziata in precedenti rapine analoghe a quelle in cui era stato ucciso Lamperti, riproponendo l'esito del giudizio di cognizione e del primo procedimento di revisione.

Tuttavia, nel corso dell'incidente probatorio del 2016, Vinciguerra aveva apportato novità rilevanti anche su questo aspetto, sostenendo che Nunziata aveva compiuto una sola rapina a un camion con un carico di nocciole, ma escludendo che si trattasse di rapinatore professionista e che facesse uso di armi. Si trattava di dichiarazioni nuove che erano state del tutto ignorate e che avrebbero potuto risultare decisive, quanto meno ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione. La specifica doglianza era stata ignorata sia dalla Prima Sezione nella sentenza n. 30010/2020, sia dalla Quinta Sezione penale nella sentenza in questa sede impugnata.

6. I difensori di Elia Nunziata ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti con i quali approfondiscono e specificano le censure sviluppate con il ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso straordinario è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non è necessario richiamare l'amplissima trattazione svolta dalla sentenza impugnata con il ricorso straordinario sull'analogo motivo di ricorso formulato davanti alla Quinta Sezione penale: la motivazione è del tutto condivisibile, così come la valutazione di conformità della disciplina alle norme costituzionali e convenzionali. Anche nel presente procedimento — così come nel primo ricorso straordinario deciso dalla Quinta Sezione penale — il ricorrente non ha effettuato alcuna dichiarazione di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio (nessuno dei quali, fra l'altro, componeva il Collegio che aveva deciso il ricorso proposto avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione).

Soprattutto, le deduzioni del ricorrente non colgono nel segno nel passo in cui il ricorrente sostiene che questa Sezione sarebbe "chiamata a pronunciarsi sulla ricorrenza e sulla decisività di errori dalla stessa commessi". Questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724;

Sez. 6, Sentenza n. 56966 del 11/09/2017, Ferminio, Rv. 272201; Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483; Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, Mercurio, Rv. 260349). Di conseguenza, per la stessa natura del ricorso straordinario, questo Collegio non è chiamato a pronunciarsi sugli errori in cui altro Collegio della stessa Sezione sarebbe incorso nel valutare la decisione del giudice di merito sulla richiesta di revisione, ma esclusivamente sugli errori materiali o di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio della Quinta Sezione penale nel decidere il primo ricorso straordinario.

In altre parole, benché sia ammissibile un ricorso straordinario avverso una sentenza della Cassazione che decide un precedente ricorso straordinario, l'oggetto di tale ricorso non può che ridursi, non potendo essere oggetto del secondo ricorso straordinario un errore materiale o di fatto che era stato dedotto (o avrebbe dovuto esserlo tempestivamente) con il primo ricorso straordinario, ma solo un nuovo errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel decidere il primo ricorso straordinario.

2. Il secondo motivo del ricorso straordinario sostiene che la Quinta Sezione penale avrebbe ignorato la denuncia dell'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza che aveva chiuso il secondo procedimento di revisione, confermando l'inammissibilità dell'istanza, errore consistito nel non avere ritenuto "nuova" la prova costituita dalle dichiarazioni di Vinciguerra in sede di incidente probatorio sulla data in cui Nunziata aveva fatto le sue confidenze allo stesso Vinciguerra. La sentenza in questa sede impugnata richiama tale denuncia al paragrafo n. 5 del "Ritenuto in fatto", riferendo che "con il primo motivo, il ricorrente deduce plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima sezione ...

1) nell'omettere la valutazione del terzo motivo di ricorso quanto alla novità del contributo reso dal Vinciguerra, in sede di incidente probatorio, in ordine alla collocazione temporale della rivelazione del Nunziata, mentre la sua disanima avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio ...". Nel paragrafo 3 del "Ritenuto in diritto", la sentenza in questa sede impugnata ritiene che "gli errori segnalati nel ricorso non appartengono al novero di quelli deducibili, in quanto insussistenti e, comunque, privi del carattere della decisività"; nel prosieguo si fa nuova menzione della denunciata omissione del terzo motivo del ricorso "quanto al carattere di novità negato alle dichiarazioni rese dal medesimo Vinciguerra nel corso dell'incidente probatorio" e si osserva: "la sentenza impugnata ha, invero, essenzialmente depotenziato le censure inerenti il grado di specificazione dei dettagli che avevano diversamente connotato le due dichiarazioni (di Addeo e Vinciguerra), valorizzandone invece la sostanziale convergenza e contestualità.

Il nucleo essenziale della statuizione di rigetto è, dunque, costituito dalla ritenuta inefficienza demolitoria delle censure del ricorrente rivolte alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione; e, nella sentenza di legittimità impugnata, la coerenza della ricostruzione operata dai giudici del merito sul punto è stata correlata ad una pluralità di indicatori, puntualmente disanimati ...". La valutazione complessiva della sentenza della Prima Sezione penale è ribadita successivamente: "... la motivazione dei giudici si è formata attraverso una implicazione valutativa delle prove dichiarative riguardanti i fatti sui quali erano chiamati a decidere, come tali assorbente dei singoli rilievi di cui si deduce, invece, la preterizione".

Dal % lettura della motivazione della sentenza in questa sede impugnata si desume, quindi, che - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - la denuncia relativa all'errore della Cassazione sulla data del colloquio tra Nunziata e Vinciguerra è stata presa in considerazione, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di (presunto) errore che non coinvolgeva l'iter decisionale della sentenza, che non aveva ritenuto "nuova" la prova costituita dalle dichiarazioni di Vinciguerra in sede di incidente probatorio alla luce della considerazione complessiva del materiale probatorio (a sua volta, imposta dalla sentenza di annullamento con rinvio sulla prima sentenza di assoluzione).

Proprio la lettura della sentenza n. 30010 del 2020 che il ricorrente straordinario sollecita (pag.

70) dimostra la corretta valutazione da parte della Quinta Sezione penale dell'iter argomentativo seguito in quella pronuncia: si riteneva la data del colloquio tra Nunziata e Vinciguerra "elemento non dirimente" e si osservava che "la valenza di riscontro, già attribuita alla conversazione tra Nunziata e Vinciguerra (e al suo oggetto) non dipendente dalla sua collocazione temporale, né dalla risonanza esterna dell'agguato, non è - in radice - intaccata dai contenuti della prova nuova offerta, in un contesto in cui la pregnanza del riscontro stesso è rafforzata dalla sostanziale convergenza di quel narrato con quello, pressoché coevo, tra Nunziata e Addeo ...". Il motivo, in definitiva, è manifestamente infondato.

3. Il terzo motivo di ricorso è palesemente inammissibile. In effetti, con riferimento all'erronea attribuzione a Vinciguerra, anziché ad Addeo, della confidenza ricevuta da Nunziata in ordine alla manovra "evasiva" posta in essere dalla vittima della rapina, il ricorrente straordinario non denuncia l'omessa valutazione della denuncia dell'errore, ma l'errata valutazione degli effetti di quell'errore: una censura estranea all'oggetto del ricorso straordinario. La Quinta Sezione penale, nella sentenza in questa sede impugnata, ha preso atto dell'errore, ne ha rinvenuto l'origine (l'errore era già presente nella sentenza di legittimità del 2015 che aveva chiuso il primo procedimento di revisione) e ne ha valutato gli effetti, ritenendolo niente affatto decisivo, sia perché il dettaglio non era stato ritenuto decisivo dalla Prima Sezione penale, sia osservando che la sentenza in quella sede impugnata aveva rigettato il ricorso non sulla base dei dettagli, ma della valutazione complessiva degli elementi di prova: una "pluralità di indicatori, puntualmente disarrMati, rispetto ai quali la trascrizione di stralcio di altra decisione non dispiega immediata portata decipiente dell'intero costrutto, finendo la deduzione non già con il segnalare un errore di percezione decisivo e determinante, bensì l'erronea valutazione che del novum è stata resa...".

La giurisprudenza costante di questa Corte afferma che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: nel caso di specie, la Quinta Sezione penale ha espresso un giudizio sulla rilevanza dell'errore presente nella sentenza in quella sede impugnata, cosicché non vi è spazio per il ricorso straordinario.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come ammette lo stesso ricorrente, la sentenza in questa sede impugnata ha preso atto della specifica denuncia dell'errore concernente l'epoca della confidenza fatta da Nunziata ad Addeo (pag. 6: "con il primo motivo, il ricorrente deduce plurimi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Prima Sezione in conseguenza della falsa rappresentazione enunciata in premessa: ...

4) nell'omettere la considerazione del tempo e del contesto della confessione asseritamente resa da Nunziata all'Addeo, sì da ritenere rispondente alla strategia di depistaggio del ricorrente non le calunniose accuse rivolte a terzi, ma la sua stessa confessione"), lo ha classificato come "errore - conseguenza" e lo ha inserito nella complessiva valutazione delle prove svolte nella sentenza in quella sede impugnata: "anche a voler riconoscere la fondatezza sia della ricostruzione temporale delle dichiarazioni che il Nunziata avrebbe reso all'Addeo, sia della attribuibilità di taluni dettagli a quest'ultimo e non al Vinciguerra, deve escludersi che possa trattarsi di errore percettivo, in quanto la motivazione dei giudici si è formata attraverso una implicazione valutativa delle prove dichiarative riguardanti i fatti su cui erano chiamati a decidere, come tale assorbente dei singoli rilievi di cui si deduce, invece, la preterizione".

Si deve, quindi, escludere che la Quinta Sezione penale sia incorsa nella mancata considerazione delle censure difensive: l'ha considerata e l'ha valutata, con un giudizio che, in questa sede non è ulteriormente censurabile. Si deve aggiungere un'altra considerazione: come rilevato dalla sentenza n. 30010/2020, l'attendibilità delle dichiarazioni e la credibilità di Addeo non costituivano oggetto delle prove nuove poste a fondamento della seconda istanza di revisione, prove che tendevano a mettere in discussione solo fatti connessi al colloquio Nunziata - Vinciguerra e non a quello Nunziata - Addeo.

La sentenza n. 30010, quindi, osservava che la verifica riguardante le dichiarazioni di Addeo era stata compiuta dalla Corte di appello di Roma "per mero tuziorismo" e che la Corte territoriale non si era correttamente discostata dagli esiti, sul punto, del precedente giudizio di revisione, che aveva confermato l'attendibilità del collaboratore. Non vi era, quindi, spazio per censurare la sentenza di revisione su questo aspetto, su cui si era formato il giudicato e rispetto al quale non erano state formulate prove nuove.

5. Il quinto motivo è inammissibile.La sentenza in questa sede impugnata (pag.

6) menziona espressamente la denuncia relativa all'omessa considerazione delle dichiarazioni di Vinciguerra con riferimento al coinvolgimento di Nunziata in rapine seriali, circostanza che sarebbe stata smentita dagli esiti dell'incidente probatorio, e la considera una denuncia del vizio di travisamento della prova e, quindi, di un vizio di motivazione, come tale inammissibile in sede di ricorso straordinario (pag. 16, par. 3.2.3.). Si tratta, appunto, di una valutazione di carattere giuridico che, in questa sede, non può essere oggetto di censura in base ai principi in tema di ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in