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Sentenza — n. 22227/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22227/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di Vincenzo Di Maio, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle pene irrogategli per i reati giudicati con le sentenze divenute irrevocabili il 10 gennaio 2020, il 29 gennaio 2020 e il 28 giugno 2017.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 22227/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In data 28 dicembre 2021 è pervenuta richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale del ricorso alla quale non si è dato corso, trattandosi di ricorso rientrante fra quelli per cui deve procedersi in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611, cod. proc. pen.

Parole chiave

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sospensione di pena criminalità persistente proroga della carcerazione chiusura dell'istruzione penale abbandono del procedimento penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di Vincenzo Di Maio, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
Propone ricorso per cassazione Vincenzo Di Maio, tramite il proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 416 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MAIO VINCENZO nato a NAPOLI il 13/08/1966 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli-Nord, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di Vincenzo Di Maio, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle pene irrogategli per i reati giudicati con le sentenze divenute irrevocabili il 10 gennaio 2020, il 29 gennaio 2020 e il 28 giugno 2017.

2. Propone ricorso per cassazione Vincenzo Di Maio, tramite il proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizi della motivazione. Rileva che il giudice dell'esecuzione ha negato l'esistenza del medesimo disegno criminoso alla base dei reati separatamente giudicati, citando in modo inappropriato precedenti giurisprudenziali e qualificando come notevole una distanza temporale di appena pochi mesi intercorsa fra i fatti relativi al reato di cui all'art. 416 cod. pen. separatamente giudicati. Inoltre, il provvedimento ha affermato che i procedimenti definiti con le sentenze irrevocabili nel 2020 avevano avuto ad oggetto due diverse associazioni criminali, senza però considerare che il capo e il promotore dell'organizzazione era risultano sempre Vincenzo Di Maio e fra gli altri compartecipi comparivano Carlo Di Maio (figlio di Vincenzo Di Maio) e Ciro Alfano, ai fini della consumazione nello stesso contesto spaziale di condotte aventi le medesime modalità e finalità.

3. In data 28 dicembre 2021 è pervenuta richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale del ricorso alla quale non si è dato corso, trattandosi di ricorso rientrante fra quelli per cui deve procedersi in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il Giudice dell'esecuzione, richiamando i principi giurisprudenziali in materia di riconoscimento della continuazione, ha fra l'altro ricordato che, con riguardo ai reati associativi, il medesimo disegno criminoso può essere ritenuto solo quando le successive condotte siano state programmate sin dal momento dell'originaria partecipazione dell'agente al sodalizio (in tale senso, fra le altre, Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930).

3. Rapportandosi a tale insegnamento, il giudice dell'esecuzione ha escluso che nel gennaio del 2015, quando ebbe inizio la condotta di partecipazione giudicata con una delle due sentenze irrevocabili nel 2020, unitamente a reati "predatori" commessi fino ad ottobre 2016 e ritenuti in 7r. 2_ tale sede in continuazione con quello associativo, il ricorrente si fosse già rappresentato l'altra condotta di partecipazione a partire dal febbraio del 2017 giudicata con la seconda sentenza.

4. Le censure mosse nel ricorso, svolgendo rilievi tesi a rappresentare l'operatività del medesimo sodalizio del quale il ricorrente è stato ritenuto partecipe con le due sentenze, non solo introducono mere rivalutazioni in ordine ad aspetti relativi alla composizione e al programma associativo, ma anche non colgono il dato costituito dall'affermazione della responsabilità del ricorrente non per un unico reato permanente, ma per fatti partecipativi periodi diversi, con un intervallo di tempo fra loro e, dunque, con una cesura temporale della continuità del vincolo. In ragione di tale ultimo rilievo, le censure risultano in ogni caso inidonee a destrutturare la tenuta dell'intero impianto motivazionale, allorquando menzionano elementi relativi semplicemente all'omologazione delle condotte e alla posizione dei concorrenti, posto che per ciò solo non rimane rappresentato che fin dal gennaio del 2015 il ricorrente avesse programmato di fare ingresso ovvero nuovamente ingresso, a partire dal febbraio 2017, nel sodalizio criminale.

5. Da ciò deriva l'infondatezza delle censure mosse con riguardo ai reati giudicati con le due suddette sentenze, mentre nessun specifico rilievo viene articolato nel ricorso in opposizione alle ulteriori considerazioni in forza della quali è stata esclusa la continuazione con riferimento ai reati giudicati con la terza sentenza divenuta irrevocabile nel 2017, sul rilievo che trattasi di un fatto risalente al 2013 e così dandosi correttamente conto dell'autonomia di una deliberazione risalente a ben un anno e mezzo prima la decisione relativa all'iniziale partecipazione associativa.

6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 aprile 2022. Il Cons gli e est