Italian Court of Cassation annuls prison health deferment order due to insufficient reasoning on medical compatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples prison surveillance tribunal's order denying a health-based deferment of sentence execution. The defendant argued that his severe visual impairments made continued detention incompatible with his health, while the lower court rejected this without sufficiently explaining how his conditions were compatible with prison life. The supreme court ruled that the lower tribunal failed to verify the specific conditions required by law before concluding that transfer to a clinical facility was unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 146, 147 c.p.; Art. 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.: The court must explicitly verify and explain the compatibility of a prisoner's health conditions with detention before rejecting a deferment request; a mere assertion of compatibility without addressing the necessity of transfer constitutes a violation of reasoning.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IAVARAZZO TAMMARO nato a VILLA LITERNO il 16/01/1964 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena Tammaro Iavarazzo, volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione, per motivi di salute.
2. il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) e lett. e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 147 cod. pen. e 47 ord. pen. e vizi di motivazione in ordine all'affermazione della compatibilità delle condizioni di salute di Tammaro Iavarazzo con la detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I profili di censura afferenti alla motivazione del provvedimento impugnato sono fondati, con il conseguente assorbimento di ogni altra doglianza. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel valutare l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute di Tammaro Iavarazzo, avrebbe dovuto verificare, e spiegare congruamente nell'ordinanza, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, se sussistessero le condizioni per l'applicazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. e dell'art. 47-ter, comma 1-ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 1.2.
L'apparato argomentativo dell'ordinanza ora impugnata, invece, risulta insufficiente a spiegare le ragioni che hanno indotto il giudice del merito al rigetto della domanda. Il Tribunale di sorveglianza, dopo aver affermato, fra l'altro, che il detenuto è affetto da grave ipovisus per pseudofachia, glaucoma in terapia farmacologica cronica e subatrofia del nervo ottico e da maculopatia atrofica, osserva che nella nota inviata dal referente sanitario della casa di reclusione di Augusta si evidenzia che il detenuto, pur necessitando di assistenza continua negli atti della vita quotidiana, versa in condizioni di sostanziale compatibilità con il regime carcerario, ancorché assai stringata, e si conclude che è necessario un trasferimento presso un centro clinico detentivo ove il condannato possa essere seguito adeguatamente.
Il Tribunale di sorveglianza, poi, afferma che è necessario onerare l'Amministrazione penitenziaria dell'immediato trasferimento di Tammaro Iavarazzo in una struttura detentiva idonea che gli fornisca, quanto prima, il supporto terapeutico necessario. Il Tribunale di sorveglianza, però, non chiarisce come la corretta applicazione delle norme dirette alla tutela del diritto del condannato alla salute possa ritenersi assicurata, senza che sia stata prima verificato l'avvenuto trasferimento del detenuto in una struttura adeguata.
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2022. IL CONSIGLIERE ESTENSOR