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Sentenza — n. 22220/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant having fully served his sentence before filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had fully served his detention sentence before the appeal was filed. The defense argued that family ties and a prior annulment of an expulsion order should have been considered, but the Court found no standing. The decision rests on the principle that once the underlying interest in the appeal vanishes due to the completion of the sentence, the appeal loses its admissibility regardless of other legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal for cassation becomes inadmissible if the interest in the decision ceases to exist after its filing, such as when the detained person has fully served their sentence, without resulting in a condemnation for costs or fines.

Parole chiave

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surrender of interest inadmissibility of appeal completion of sentence detention period cassation procedure riesame del decreto espulsione espulsione di familiari sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIFTARI VESEL nato a GOSTIVAR( MACEDONIA) il 30/06/1987 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG ( Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa M. Francesca Loy, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento del 24 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di Macerata disponeva, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l'espulsione del cittadino straniero Miftari Vejsel, condannato a pena detentiva in esecuzione la cui fine era prevista per il 12 agosto 2021.

2. Miftari Vejsel proponeva impugnazione che veniva rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con provvedimento del 5 maggio 2021.

3. Il difensore di Miftari Vejsel ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di considerare sia i legami familiari del condannato, sia il giudicato derivante dal decreto n. 110 del 2019, emesso dal Giudice di pace di Fermo e recante l'annullamento di un decreto di espulsione precedentemente adottato nei confronti dello stesso soggetto dall'Autorità amministrativa.

4. Questo Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto dagli atti emerge che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, e in mancanza di esecuzione dell'espulsione, Miftari Vejsel ha espiato interamente la pena detentiva precedentemente inflittagli. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc., pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2022. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 04- 1 DEPOSITAT IN