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Sentenza — n. 22217/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the constitutional issue was already resolved in the final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the request for penalty adjustment was already examined during the trial phase. The defense argued the execution judge should have re-evaluated recidivism after the constitutional ruling, but the court found the matter was definitively settled in the 2018 judgment. Consequently, the appeal was rejected for being manifestly unfounded and without merit.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for penalty adjustment based on a subsequent constitutional ruling is inadmissible if the issue was already definitively resolved in the final judgment of the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata principle recidivism adjustment constitutional ruling execution phase recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Con l'unico motivo viene denunciata la assenza di motivazione e la violazione dell'art. 99 cod. pen. in quanto il giudice dell'esecuzione, a seguito della dichiarata incostituzionalità, doveva comunque rivedere il giudizio sulla recidiva, a prescindere dalla motivazione data nel giudizio di cognizione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 99 cod. pen
Con l'unico motivo viene denunciata la assenza di motivazione e la violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 185/2015
Corte di assise di appello di Reggio Calabria, sentenza n. 30.10.2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUZZISE ANTONIO nato a SEMINARA il 17/05/1967 avverso l'ordinanza del 01/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Piero Gaeta che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza depositata il 25 gennaio 2021 Antonio Bruzzise ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 27 luglio 2015, a seguito della pronuncia costituzionale n. 185/2015, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'obbligatoria applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen. Con ordinanza depositata in data 14 aprile 2021 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, rilevando che riguardava questione già oggetto di motivo di impugnazione nel giudizio di cognizione, che era stato definito con sentenza pronunciata da Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice di rinvio, in data 30.10.2018, e divenuta irrevocabile il 11.9.2019.

2. Il difensore di Antonio Bruzzise ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la assenza di motivazione e la violazione dell'art. 99 cod. pen. in quanto il giudice dell'esecuzione, a seguito della dichiarata incostituzionalità, doveva comunque rivedere il giudizio sulla recidiva, a prescindere dalla motivazione data nel giudizio di cognizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La difesa ha chiesto la rideterminazione, in executivis, della pena in relazione a pronuncia di incostituzionalità di norma (l'art. 99, comma 5, cod. pen.) incidente sul trattamento sanzionatorio, pronuncia che non era sopravvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, bensì, come precisato, nel corso del giudizio di cognizione. La questione, inoltre, era stata espressamente devoluta con il ricorso per cassazione e respinta sul rilievo che i giudici del merito avevano applicato la recidiva, non in forza dell'automatismo legale dichiarato incostituzionale, bensì in ragione di una specifica motivazione in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato.Si tratta dunque di questione già esaminata dal giudice della cognizione e che quindi non può essere proposta in sede esecutiva.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore ,.1Il residente Michele Bi