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Sentenza — n. 22207/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22207/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Aosta, rideterminava nei confronti di Soliman Elsayed Said Mohamed e di altri due imputati non ricorrenti la pena in anni uno di reclusione ed euro 20.000 di multa, mentre riduceva la pena nei confronti di El Sharkawi Yasser ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 75.000 di multa. I due ricorrenti sono imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 e 3 ter d. I.vo 286 del 1998 per avere organizzato ed effettuato il trasporto dall'Italia verso la Francia di 16 cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno; reato commesso in Courmayeur fino al 18 marzo 2018.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 606, comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Il motivo di ricorso, in definitiva, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

Parole chiave

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immigrazione clandestina allontanamento asilo di curdi siriani esecuzione dell'allontanamento asilo contravvenzione alla legge sugli stranieri pene condizionali

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
I due ricorrenti sono imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 e 3 ter d.
art. 163 cod. pen
Di conseguenza, avendo la Corte territoriale accolto la richiesta di riduzione della pena al di sotto del limite di cui all'art. 163 cod. pen., la stessa ha effettuato d'ufficio la valutazione sulla concedibilità del beneficio, ai sensi dell'art.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
Il motivo di ricorso, in definitiva, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SOLIMAN ELSAYED SAID MOHAMED nato a DAKAHLIYA( EGITTO) il 07/02/1989 EL SHARKAWI YASSER nato a EL DAKAHLIA( EGITTO) il 19/07/1975 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo la DECLARATOPRIA DI Inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Aosta, rideterminava nei confronti di Soliman Elsayed Said Mohamed e di altri due imputati non ricorrenti la pena in anni uno di reclusione ed euro 20.000 di multa, mentre riduceva la pena nei confronti di El Sharkawi Yasser ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 75.000 di multa. I due ricorrenti sono imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 e 3 ter d. I.vo 286 del 1998 per avere organizzato ed effettuato il trasporto dall'Italia verso la Francia di 16 cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno; reato commesso in Courmayeur fino al 18 marzo 2018.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Elsayed Said Mohamed Soliman, deducendo vizio della motivazione con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il beneficio era stato negato in quanto precluso da precedenti penali; tuttavia, l'imputato aveva disconosciuto di essere l'autore del furto oggetto di una sentenza di condanna nel 2000; inoltre, con l'unica sentenza di condanna per guida senza patente che non era stata revocata era stata inflitta soltanto la pena dell'ammenda. Era illogico il rinvio operato alla valutazione del giudice dell'esecuzione: la contestazione relativa all'attribuibilità della condanna per furto permetteva la concessione dei benefici di legge. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Ricorre per cassazione anche il difensore di El Sharkawi Yasser, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione non era sufficiente con riferimento alla richiesta della difesa di determinare la pena nei minimi edittali assoluti.

4. Il Sostituto Procuratore generale, Franca Zacco, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Come esattamente rilevato dal Sostituto Procuratore generale, nell'atto di appello la difesa di Soliman non aveva avanzato richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma solo quella di riduzione della pena stessa. Di conseguenza, avendo la Corte territoriale accolto la richiesta di riduzione della pena al di sotto del limite di cui all'art. 163 cod. pen., la stessa ha effettuato d'ufficio la valutazione sulla concedibilità del beneficio, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno insegnato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Il motivo di ricorso, in definitiva, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

2. La censura relativa alla misura della pena avanzata dalla difesa di El Sharkawi Yasser è del tutto generica: la motivazione in ordine alla misura della pena inflitta è ampia e argomentata e tiene conto della maggiore gravità della condotta rispetto a quella degli altri coimputati, alla luce del numero di stranieri trasportati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden