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Sentenza — n. 21934/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21934/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Robuamo Vanesio ricorre avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 6 maggio 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 maggio 2019, definitiva il 24 settembre 2020. Il Presidente ha evidenziato che il reato oggetto della citata sentenza era ostativo all'applicazione della richiesta misura alternativa alla detenzione, in quanto ricompreso nell'elenco di cui all'art. 4 bis Ord. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21934/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che la costruzione della proposizione normativa di cui all'art. 47 ter Ord. pen., e il carattere di specialità di tale norma disciplinante la detenzione domiciliare, rispetto a quella dell'art. 4-bis Ord. pen. riferibile alle misure alternative in genere, comportano che, se per un verso l'esclusione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare è riferibile a tutti i reati contemplati dall'art. 4-bis Ord. pen., ciò non implica, per altro verso, che possano ritenersi recepite nell'art. 47-ter Ord. pen., ai fini della detenzione domiciliare, anche le distinzioni di disciplina che caratterizzano le varie «fasce» di reati separatamente previste nel citato art. 4 bis Ord. pen.

Parole chiave

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restrizione di libertà detentore del domicilio inviolabilità del domicilio motivo della detenzione revoca del permesso di dimora domicilio fisso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANESIO ROBUAMO nato a NAPOLI il 04/01/1951 avverso il decreto del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/seAUtg le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giuseppe Riccardi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Robuamo Vanesio ricorre avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 6 maggio 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 maggio 2019, definitiva il 24 settembre 2020. Il Presidente ha evidenziato che il reato oggetto della citata sentenza era ostativo all'applicazione della richiesta misura alternativa alla detenzione, in quanto ricompreso nell'elenco di cui all'art. 4 bis Ord. pen.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata dichiarato de plano l'inammissibilità della richiesta, omettendo di svolgere alcune considerazioni sul fatto che, ai sensi 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., la richiesta misura alternativa alla detenzione poteva essere concessa, nonostante avesse ad oggetto un reato indicato nel comma 1 del richiamato articolo, purche9gsse stata l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che nei casi in cui l'integrale accertamento dei fatti avesse reso comunque impossibile un utile collaborazione con la giustizia. Secondo il ricorrente, quindi, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a svolgere l'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che la costruzione della proposizione normativa di cui all'art. 47 ter Ord. pen., e il carattere di specialità di tale norma disciplinante la detenzione domiciliare, rispetto a quella dell'art. 4-bis Ord. pen. riferibile alle misure alternative in genere, comportano che, se per un verso l'esclusione della possibilità di concedere la detenzione domiciliare è riferibile a tutti i reati contemplati dall'art. 4-bis Ord. pen., ciò non implica, per altro verso, che possano ritenersi recepite nell'art. 47-ter Ord. pen., ai fini della detenzione domiciliare, anche le distinzioni di disciplina che caratterizzano le varie «fasce» di reati separatamente previste nel citato art. 4 bis Ord. pen.

Ne deriva l'irrilevanza - ai fini dell'esclusione della detenzione domiciliare per l'espiazione di pene inflitte per uno dei reati ivi elencati - della insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, insussistenza che, proprio in considerazione della precisa struttura del cennato richiamo normativo operato dall'art. 47-ter Ord. pen., non estende la sua valenza alla detenzione domiciliare, ma ha un peso solo ai fini della concessione delle misure alternative regolate dall'art. 4-bis ord. pen. e diverse dalla detenzione domiciliare.

Per le ragioni esposte, non hanno pregio le osservazioni contenute negli scritti difensivi con riferimento alla mancanza di collegamenti di Vanesio con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, né la censura secondo la quale sarebbe illogico che il Presidente del Tribunale di sorveglianza abbia affermato l'inammissibilità de plano della richiesta di detenzione domiciliare. Pertanto, in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47-ter Ord. pen. all'art. 4 bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/05/20