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Sentenza — n. 21930/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21930/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Jebari Hassib Ben Mohamed Sghaier ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2020 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, in seguito alla pronuncia n. 40 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto di reclusione, anziché quella di anni sei, ha parzialmente accolto la richiesta di rideterminazione della pena del condannato. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato: - la pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa applicata con la sentenza n. 904/14 del Tribunale di Perugia con sentenza del 2 ottobre 2014, definitiva 1'11 febbraio 2016 (indicata erroneamente dal ricorrente come definitiva in data 20 dicembre 2013), in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa ridotta ad anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, diminuita per il rito di un terzo ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; - la pena di anni dodici di reclusione ed euro 40.000,00 di multa inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 12 ottobre 2015, definitiva il 5 marzo 2016, in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il capo 17A, aumentata per la continuazione di mesi diciotto ed euro 5.000,00 per ciascuno dei reati ex art. 81 cod. pen., per complessivi anni dieci, mesi sei di reclusione ed euro 40.000,00.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 21930/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 73, comma 1, T.U. stup., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di applicare il minimo della pena base, così come già deciso dai giudici della cognizione in entrambi i procedimenti oggetto della richiesta.

Parole chiave

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adeguamento della pena pena minima commisurazione della pena per stupefacenti alleggerimento della pena riduzione della multa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JEBARI HASSIB BEN MOHAMED SGHAIER nato il 20/12/1970 avverso l'ordinanza del 18/05/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~2 le conclusioni del PG /.\ Il Procuratore generale, Nicola Lettieri, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Jebari Hassib Ben Mohamed Sghaier ricorre avverso l'ordinanza del 18 maggio 2020 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, in seguito alla pronuncia n. 40 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto di reclusione, anziché quella di anni sei, ha parzialmente accolto la richiesta di rideterminazione della pena del condannato. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato: - la pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 12.000,00 di multa applicata con la sentenza n. 904/14 del Tribunale di Perugia con sentenza del 2 ottobre 2014, definitiva 1'11 febbraio 2016 (indicata erroneamente dal ricorrente come definitiva in data 20 dicembre 2013), in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa ridotta ad anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, diminuita per il rito di un terzo ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00, in ordine al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; - la pena di anni dodici di reclusione ed euro 40.000,00 di multa inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 12 ottobre 2015, definitiva il 5 marzo 2016, in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il capo 17A, aumentata per la continuazione di mesi diciotto ed euro 5.000,00 per ciascuno dei reati ex art. 81 cod. pen., per complessivi anni dieci, mesi sei di reclusione ed euro 40.000,00.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 73, comma 1, T.U. stup., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di applicare il minimo della pena base, così come già deciso dai giudici della cognizione in entrambi i procedimenti oggetto della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato dal giudice di merito, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 73, comma 1, T.U. stup., nella parte in cui fissa in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, il minimo della pena edittale, devono ritenersi illegali le pene inflitte a Jebari Hassib Ben Mohamed Sghaier con le sentenze oggetto dell'istanza, con conseguente necessità di modificare l'entità delle pene stesse. Nel caso di specie, però, il giudice dell'esecuzione, una volta accolta la richiesta della parte, ha rideterminato le relative pene, senza offrire sul punto alcuna motivazione.

Sul punto, si evidenzia che quanto più il giudice dell'esecuzione intenda discostarsi dal minimo edittale - come avvenuto nel caso in esame - tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificatamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di fornire alcuna motivazione in ordine alla dosimetria della pena base oggetto della sentenza del Tribunale di Perugia del 2 ottobre 2014 e in ordine alla quantificazione della pena per i reati posti in continuazione oggetto della sentenza del Tribunale di Roma.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, in accoglimento del ricorso la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 04/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Dome co Fiordalisi Angela Tardio D EPOSI