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Sentenza — n. 21249/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21249/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21249/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ferrante Antonino, nato a Palermo il 26/02/1970; Avverso l'ordinanza emessa il 03/11/2021 dalla Corte di appello di Catania; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; 0,,

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen; Sentenza — n. 21249/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, cui la Corte di appello di Catania si conformava correttamente, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata l'eventuale riduzione a norma dell'art. 78 cod. pen., la carcerazione presofferta sia da esso detraibile in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all'inizio del periodo di detenzione.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena formazione di una pena complessiva revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
Ne consegue che la determinazione delle pene concorrenti avrebbe dovuto essere operata sommando la pena relativa a tale reato, quantificata in sei anni e otto mesi di reclusione, a quella del precedente cumulo e, su di essa, si sarebbe dovuto applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Ferrante Antonino, nato a Palermo il 26/02/1970; Avverso l'ordinanza emessa il 03/11/2021 dalla Corte di appello di Catania; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; 0,,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 03/11/2021 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato ad Antonino Ferrante, relativo all'ordine di esecuzione di pene concorrenti adottato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania il 24/06/2020, finalizzata a ottenere, previa applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., la quantificazione della pena da scontare in trent'anni di reclusione e 15.493,00 euro di multa, dalla quale dovevano essere ulteriormente detratti il periodo di pena presofferta e 1395 giorni di liberazione anticipata. Il respingimento dell'istanza di Antonino Ferrante veniva giustificato dalla Corte di appello di Catania sull'assunto che l'ordine di esecuzione controverso riguardava reati commessi in epoca antecedente alla data del 28/10/2007; mentre, il 18/10/2011, dopo l'inizio dell'esecuzione delle pene di cui allo stesso provvedimento di cumulo, era stato commesso un ulteriore reato.

2. Avverso questa ordinanza Antonino Ferrante, a mezzo dell'avvocato Natalia Ranieri, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione etneo, nel procedere alla determinazione della pena relativa all'ordine di esecuzione adottato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania il 24/06/2020, non aveva fatto corretta applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Si deduceva, in proposito, che l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato ad Antonino Ferrante discendeva dal fatto che il reato commesso il 18/10/2011 si era perfezionato quando erano in esecuzione le pene comprese nel provvedimento di cumulo adottato dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania 1'11/06/2013.

Ne consegue che la determinazione delle pene concorrenti avrebbe dovuto essere operata sommando la pena relativa a tale reato, quantificata in sei anni e otto mesi di reclusione, a quella del precedente cumulo e, su di essa, si sarebbe dovuto applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Antonino Ferrante è infondato.2. Occorre premette9che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso il principio secondo cui, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che la sua esecuzione sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può essere effettuato il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali (Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078-01; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero, Rv. 242574-01;

Sez. 1, n. 34348 dell'11/05/2005, Morabito, Rv. 232277-01). Ne discende che, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che la sua esecuzione sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali, provvedendo al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione del presofferto dalla sommatoria ottenuta. Su questa piattaforma dosimetrica occorre procedere a un nuovo cumulo parziale, che comprende la pena che residua dal cumulo parziale precedente e le pene inflitte per i reati commessi successivamente dal condannato, che deve svilupparsi fino all'inizio della, eventuale, detenzione successiva.

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, cui la Corte di appello di Catania si conformava correttamente, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata l'eventuale riduzione a norma dell'art. 78 cod. pen., la carcerazione presofferta sia da esso detraibile in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all'inizio del periodo di detenzione.

In caso contrario occorre procedere a cumuli parziali raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile; inoltre, ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o col nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali ed a quello totale il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.

Operando diversamente, infatti, si determinerebbe l'inammissibile conseguenza, con derivazione di precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente all'epoca in cui la pena è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione» (Sez. 1, n. 2347 del 18/05/1993, Galdo, Rv. 146618-01).

3. In questa, univoca, cornice ermeneutica la Corte di appello di Catania evidenziava che l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania 1'11/06/2013 riguardava reati commessi in epoca antecedente alla data del 28/10/2007; mentre, il nuovo reato in esecuzione era stato commesso il 18/10/2011, dopo l'inizio dell'esecuzione delle pene di cui allo stesso provvedimento di cumulo. Ne consegue che, nel caso di specie, non era possibile includere tutte le pene in esecuzione in un unico provvedimento di cumulo, atteso che ci si trovava di fronte a reati commessi in epoche diverse, per i quali Ferrante era stato sottoposto a periodi di carcerazione patiti in tempi differenti.

Ne discende che, nel caso in esame, ostava all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. a tutte le pene, unitariamente valutate, eseguite nei confronti di Antonino Ferrante, la circostanza che il reato giudicato con la sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di Catania il 04/07/2019 era stato commesso il 18/10/2011, in epoca successiva all'inizio dell'esecuzione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania 1'11/06/2013, individuato nella data del 29/10/2007.

Non si può, in proposito, non richiamare conclusivamente, in linea con la giurisprudenza citata nel paragrafo precedente, il seguente principio di diritto: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione» (Sez. 1, n. 46602 dell'01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182-01;

Sez. 1, n. 4940 del 12/10/1998, Monopoli, Rv. 211803-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonino Ferrante deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale n ro Centon