Cassation annuls lower court order dismissing mafia association charges due to insufficient evidentiary reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed the lower court's order dismissing the custodial measure against Mario Reale, arguing the decision violated procedural articles regarding evidence evaluation. The court found the trial judge atomistically assessed witness statements without properly cross-referencing intercepted conversations that corroborated Reale's leadership role in the criminal organization. Consequently, the Cassation Court annulled the order and remanded the case for a new trial to ensure a comprehensive review of all incriminating evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273, Art. 192 c.p.p.; The lower court's decision to exclude serious indicia of criminal association is void if it fails to conduct a holistic comparison of all available evidence, including intercepted communications, rather than relying on a fragmented assessment of witness testimonies.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: REALE MARIO nato a NAPOLI il 03/06/1969 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale presso questa Corte di Cassazione, Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, annullava la misura della custodia cautelare in carcere che il Giudice per le indagini preliminari distrettuale aveva emesso nei confronti di Reale Mario, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La vicenda cautelare in esame si inscriveva nell'ambito dell'indagine che aveva riguardato i clan Reale, Formicola e Rinaldi e la relativa confederazione che, a partire dal 2014, si era aggregata e schierata contro altra struttura associativa, quella deì Mazzarella, al pari operante nell'area di San Giovanni a Teduccio.
La prima questione era relativa alla possibilità di ipotizzare una associazione di tipo mafioso diversa e ulteriore rispetto ai singoli sodalizi che la componevano. In realtà piuttosto che una nuova organizzazione la confederazione avrebbe realizzato una condivisione di comuni scelte strategiche finalizzate a contrapporsi al clan Mazzarel la. Gli esiti delle intercettazioni escludevano che si fosse aggregato un gruppo diverso e ulteriore rispetto a quelli che singolarmente lo componevano. Per l'indagato, osservava il Tribunale, le dichiarazioni di D'Amico Umberto risultavano generiche, anche nella parte in cui lo indicava come capo del sodalizio e quelle di Schisa Tommaso erano altrettanto generiche non avendolo la fonte narrativa neppure riconosciuto.
2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli, direzione distrettuale antimafia, e deduce essenzialmente due motivi di doglianza. 2.1. Lamenta il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. Il Tribunale, pur ritenuta l'esistenza del clan Reale, era giunto, osserva, alla conclusione che nell'ambito del cartello delle famiglie Rinaldi e Formicola, a carico di Reale Mario non esistessero confortanti elementi indiziari. Nel raggiungere la conclusione anzidetta, ha osservato il ricorrente che il Tribunale aveva esaminato in maniera frammentaria le dichiarazioni di D'Amico Umberto e di Schisa Tommaso, per ritenerle non assistite da attendibilità intrinseca ed estrinseca.
Lo stralcio delle dichiarazioni rese evidenziava come il primo dei collaboratori era stato interpretato in maniera decontestualizzata e frammentaria. Il Tribunale si era limitato a esaminare gli stralci dei verbali in cui Reale Mario era indicato come capo clan.Umberto D'Amico, appartenente al clan D'Amico-Mazzarella, aveva indicato Mario Reale come capo del clan Reale e non aveva spiegato sul punto il Tribunale quali altri elementi concreti avrebbe dovuto offrire la fonte collaborativa sul conto dell'indagato. Egli aveva riconosciuto ai Reale, in tutti i verbali di interrogatorio, la forza di un'autonoma associazione, collegata ai Rinaldi.
Raccontava delle azioni di fuoco cui avevano preso parte Reale Carmine, Pasquale e Luongo Salvatore, oltre alla vicenda in cui Nurcaro aveva agito contro i D'Amico, andando a fermare una piazza di spaccio, azione posta in essere proprio per conto dei Reale. Si è appreso dal suo racconto che: - dopo una fase di pace, seguita alla scarcerazione di Patrizio Reale, costoro avevano iniziato a commettere nuovamente estorsioni nelle piazze di spaccio dei D'Amico-Mazzarella, generando anche azioni di fuoco; - aveva conosciuto diversi esponenti del clan Reale, dal capo Antonio Reale a Pasquale Reale, figlio di Mario, e aveva attribuito all'anzidetto Mario Reale il ruolo di capo clan.
Si trattava di dichiarazioni che sul ruolo dell'indagato trovavano conferma in quanto affermato da Schisa Tommaso, appartenete al clan De Luca Bossa-Minichini- Schisa, strettamente collegato ai Rinaldi, Reale e Formicola. Pur non avendo riconosciuto Mario Reale, il collaboratore aveva spiegato che il clan era retto da un fratello di Carmine Reale, rimesso in libertà nel 2017. Contrariamente il Tribunale del riesame aveva valorizzato la sola dichiarazione negativa del collaboratore che non riconosceva Reale Mario, senza considerare tutti i particolari che erano stati riferiti.
Schìsa, invero, sapeva che il clan era retto da un fratello di Carmine Reale, scarcerato nel 2017. Effettivamente l'indagato era stato scarcerato nel 2017 e il mancato riconoscimento da parte del collaboratore non poteva significare inattendibilità della dichiarazione. La ricostruzione contenuta nell'ordinanza Montescuro era, poi, altro elemento di rilievo, da considerare in maniera diversa. Si era, invero, sottolineato come in quella vicenda si evidenziava che ì proventi delle estorsioni venivano ripartiti tra i diversi clan e che lo stesso Reale Mario, scarcerato il 31 maggio 2017, aveva preteso l'attribuzione della quota di spettanza.
I Montescuro, invero, erogavano i proventi estorsivi ai clan di riferimento e non si era spiegata la ragione per la quale, ammesso che Reale Mario non fosse stato un capo clan, aveva, comunque, preteso l'attribuzione del dovuto sulle quote estorsive. Il Tribunale del riesame, poi, non aveva esaminato il contenuto delle intercettazioni disponibili e non aveva spiegato perché il relativo contenuto non potesse costituire riscontro rispetto a quanto detto dai due collaboratori (D'Amico e Schisa).Erano emblematiche le affermazioni captate nella panda di Argano Nino, braccio destro di Montescuro e seguite attraverso la localizzazione dell'autovettura.
Costoro si erano recati presso il rione Pazzigno chiedendo di Marittello, proprio per la richiesta avanzata di ricevere il provento estorsivo che competeva ai Reale. Sulla vicenda vi erano state le rimostranze di Mario Reale che pretendeva chiarimenti sulla ragione per la quale egli non ricevesse da mesi la quota estorsiva che gli spettava quale vertice del clan eponimo e che era versata da Mattiello Francesco. D'altro canto, la stessa storia giudiziaria e quanto emergeva in un precedente giudizio di prevenzione erano elementi idonei a supportare il ruolo di Mario Reale.
Egli aveva richiesto di modificare gli orari delle prescrizioni imposti dal decreto di applicazione della misura di prevenzione, proprio per evitare di essere destinatario di agguati, essendo preoccupato per la sua incolumità. Questo dato, dunque, attestava secondo il ricorrente altro elemento che descriveva in capo a Reale Mario una posizione di vertice, e attiva anche dopo la sua scarcerazione, posizione che lo esponeva a possibili azioni di fuoco nella specifica congiuntura di scontro tra le diverse famiglie dislocate sul territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sono fondate per le ragioni che si passa ad esporre.
1. Come rilevato nell'atto di impugnazione, le considerazioni esposte dal Tribunale non si confrontano compiutamente con tutti gli elementi che, nell'ordinanza genetica erano stati richiamati a fondare la piattaforma di gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame, ha annotato il P.M. ricorrente, aveva escluso che vi fossero dati di valenza tale da sorreggere il ruolo associativo di Mario Reale, sia pur in chiave indiziaria. La valutazione si era fondata sull'esame delle sole dichiarazioni di D'Amico Umberto e Schisa Tommaso, ritenute inattendibili.
Sia il primo che il secondo non avevano reso dichiarazioni concretamente idonee ad enucleare elementi che potessero dare conto della partecipazione al clan con ruolo apicale. D'Amico riferiva particolari scarsamente significativi in concreto e Schisa non aveva riconosciuto Reale, se non dopo averne ascoltato il nominativo e aver spiegato che si trattava del fratello dei due Reale, Patrizio e Carmine, che era stato scarcerato nel 2017. Il richiamo delle dichiarazioni riportate dal Tribunale in maniera decontestualizzata e senza considerare la valenza unitaria di esse e l'attendibilità intrinseca segnavano, al contrario, un elemento rilevante.
Mario Reale, infatti, aveva spiegato lo stesso Tribunale del riesame, nell'esaminare la posizione di Carmine Reale, era stato anche indicato dal collaboratore D'Amico come un soggetto di vertice. L'attendibilità di D'Amico non era discutibile trattandosi di un profondo conoscitore degli assetti associativi e di uno dei protagonisti del contrasto con i Reale, i Rinaldi e i Formicola essendosi accusato di diversi reati. Gli elementi indicati si collegavano alle ulteriori conoscenze attinte dalla fonte collaborativa che aveva indicato Mario Reale come vertice della struttura cui attribuiva azioni di fuoco e condotte tipiche, come il gesto di Nurcaro che si era recato a fermare una piazza di spaccio sotto il controllo dei Mazzarella.
Il collaboratore ha raccontato che, dopo un periodo di pace, i Reale avevano iniziato a porre in essere azioni di estorsione sulle piazze di spaccio D'Amico- Mazzarella. Il riconoscimento e il ruolo di Mario Reale come elemento di vertice oltre a essere riferito da D'Amico risultava convalidato da Schisa Tommaso (capo clan legato ai De Luca Bossa, Minichini e Schisa). Né si rivelava risolutivo il particolare relativo al mancato riconoscimento da parte del collaboratore di Mario Reale che aveva indicato come elemento di vertice. In particolare, Mario Reale era stato indicato, pur non essendo stato riconosciuto, come elemento subentrato al vertice del clan, dopo la sua scarcerazione nel 2017.
Questo particolare escludeva che, pertanto, si potesse addivenire alla conclusione che il dichiarante non fosse attendibile avendo egli dimostrato di conoscere, comunque, il ruolo di Mario Reale effettivamente e realmente scarcerato il 31/5/2017. Né si sarebbe potuto ritenere completo il ragionamento del Tribunale del riesame che si era limitato a introdurre come elemento di riscontro la sola ordinanza relativa al clan Montescuro, tra l'altro, richiamata in maniera anche frammentaria. Il titolo cautelare dimostrava chiaramente l'operatività dell'organizzazione, operante nel rione Pazzigno e riconosciuta dal clan Montescuro come destinataria della quota dei proventi estorsivi, di cui Mario Reale, uscito dal carcere, pretendeva la corresponsione.
Ciò nonostante, il Tribunale del riesame aveva ritenuto che il dato relativo alla corresponsione delle quote estorsive non fosse di per sé bastevole a dare conto del ruolo di Mario Reale. Si sarebbe, tuttavia, dovuta spiegare la ragione per la quale i Montescuro nel parlare con Mario Reale avessero garantito, appunto, il pagamento di quelle quote. Ciò perché unica ragione logica, nella specifica congiuntura fattuale, era che il pagamento avvenisse in funzione del ruolo di Mario Reale, da reputare alla stregua di un vertice della struttura associativa.
Anche le conversazioni richiamate integralmente dal Giudice per le indagini preliminari erano elemento di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori.Nel titolo impugnato, poi, non vi era un confronto approfondito con la conversazione registrata a bordo della panda, durante la quale Argano Nino (mennuzzo) braccio destro di Carmine Montescuro, faceva espresso riferimento a Montescuro Carmine, chiamandolo Marittello, e ad altro accesso nel rione Pazzigno quando, ivi portatosi, chiedeva, appunto, di Marittello per un incontro richiesto da Mario Reale, che si era lamentato proprio del fatto che non venisse corrisposta, oramai da mesi, la quota estorsiva spettante al clan.
Questo dato, dunque, dimostrava come egli interloquisse per conto della struttura associativa e nell'interesse di essa, per i benefici economici da assicurare ai suoi aderenti. I dati segnalati e i contenuti delle conversazioni relative ai rilievi sulla "vicenda analizzata nell'ordinanza Montescuro" non avrebbero potuto essere ignorati, facendo semplicemente riferimento alle imputazioni provvisorie elevate in quella sede e, dunque, omettendo un confronto con le risultanze acquisite su quei fatti, pur sotto il profilo del riscontro delle accuse. La motivazione del provvedimento impugnato, esaminando la posizione di Mario Reale, ha svalutato allo stesso modo di cui sopra, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni acquisite e parimenti ha ritenuto assenti altre risultanze.
Sennonché, il Tribunale, come pure rilevato nel ricorso, ha omesso del tutto di confrontarsi con gli altri elementi - tratti da altre fonti - del pari valorizzati nel titolo emesso dal Giudice per le indagini preliminari quantomeno in funzione di un riscontro; piuttosto risulta prevalere una valutazione atomistica e superficiale degli elementi a disposizione e si giunge a ritenere non esistente un quadro idoneo a integrare la piattaforma di gravità indiziaria. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, la motivazione adottata dai giudici di merito non si sottrae alle censure mosse dal ricorrente con riguardo all'esclusione dei gravi indizi a carico di Mario Reale.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio per nuovo giudizio. Il Tribunale del riesame di Napoli, Giudice del rinvio, attenendosi ai principi sopra indicati e considerando che due chiamate in reità, egualmente attendibili possono vicendevolmente riscontrarsi, sottoporrà a scrutinio attento le fonti di conoscenza e gli eventi oggetto di racconto, verificando, in uno scrutinio unitario, in che termini essi siano adeguati indicatori di attività associativa da parte dell'indagato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale