Sentenza — n. 20779/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 20604 del 15 febbraio 2021 la Corte di cassazione, Sezione Quinta, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da Pasquale Oliva avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, 1'8 ottobre 2018, ha confermato la sua responsabilità per il reato di violenza privata continuata in danno di Antonio Maiorana e Natalia Garreffa, con condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese e dieci giorni di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 20779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021, la revoca della sentenza impugnata, conclusione condivisa dal ricorrente nell'atto depositato il 2 aprile 2022, mentre le parti civili, ritualmente avvisate per l'udienza del 13 aprile 2022, non hanno svolto attività difensiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVA PASQUALE nato a PRAIA A MARE il 07/01/1960 avverso la sentenza del 08/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA. il quale ha chiesto la revoca della sentenza impugnata; lette le conclusioni del ricorrente, il quale ha chiesto la revoca della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 20604 del 15 febbraio 2021 la Corte di cassazione, Sezione Quinta, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da Pasquale Oliva avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, 1'8 ottobre 2018, ha confermato la sua responsabilità per il reato di violenza privata continuata in danno di Antonio Maiorana e Natalia Garreffa, con condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese e dieci giorni di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili.
2. Pasquale Oliva propone, con l'assistenza dell'avv. Alfonso Guaragna, ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto affidato ad un unico motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza resa dal giudice di legittimità in esito ad udienza pubblica svoltasi in assenza del difensore di fiducia, che non è stato ritualmente avvisato.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 19 novembre 2021, la revoca della sentenza impugnata, conclusione condivisa dal ricorrente nell'atto depositato il 2 aprile 2022, mentre le parti civili, ritualmente avvisate per l'udienza del 13 aprile 2022, non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Risulta dagli atti che Pasquale Oliva propose ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro 1'8 ottobre 2018 a mezzo dell'unico difensore di fiducia, avv. Alfonso Guaragna, il quale ricevette rituale avviso dell'udienza pubblica fissata per la trattazione dell'impugnazione e programmata per il 14 aprile 2020. La sopravvenuta emergenza pandemica impedì, tuttavia, lo svolgimento dell'udienza, che venne rinviata a nuovo ruolo. Individuata la nuova data di udienza nel 15 febbraio 2021, il relativo avviso venne notificato, anziché all'avv.
Alfonso Guaragna, all'avv. Fabio Sarra, medio tempore nominato difensore d'ufficio — su impulso, per la verità, dello stesso imputato, ma senza che, tuttavia, quello di fiducia fosse mai stato revocato o avesse rinunciato all'incarico — il quale depositò conclusioni scritte. Sussiste, quindi, la dedotta causa di nullità — concretatasi nell'omessa citazione dell'unico difensore di fiducia dell'imputato per l'udienza destinata alla trattazione del ricorso da lui presentato nell'interesse dell'assistito — che, vulnerando il diritto di difesa dell'imputato, ha viziato l'attività svolta all'udienza del 15 febbraio 2021 e la sentenza emessa all'esito.
Tanto giustifica la revoca della sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen., pertinente rivelandosi il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato» (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv. 279493; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569). Segue la fissazione, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dell'udienza per la trattazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell'8 ottobre 2018.
Revoca la sentenza impugnata e dispone fissarsi per la discussione l'udienza del 22 giugno 2022. Così deciso il 13/