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Sentenza — n. 20766/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing defect does not fit statutory grounds for plea bargain appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20766/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged lack of motivation regarding sentencing falls outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain verdicts. The appellant argued the trial court failed to properly justify the fine amount, but the Procurator General requested dismissal based on the narrow scope of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that since the defect does not relate to the defendant's will, legal qualification, or the legality of the penalty, the appeal cannot proceed.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to defects concerning the defendant's will, the link between request and verdict, legal qualification, or penalty legality; general sentencing flaws are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing motivation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure fine commutation pagamento dell'ammenda fissazione della multa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza pronunciata in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di C 2.000 di ammenda nei confronti di Fabrizio Mugavero, imputato del reato di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103/2017
Law n. 110/1975
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di C 2.000 di ammenda nei confronti di Fabrizio Mugavero, imputato del reato di cui all'art.
art. 4 legge n. 110/1975
pen., ha applicato la pena di C 2.000 di ammenda nei confronti di Fabrizio Mugavero, imputato del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975.
art. 616 cod. proc. pen
per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUGAVERO FABRIZIO (CUI:01CXTPF) nato a GENOVA il 30/05/1977 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Della Cardia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di C 2.000 di ammenda nei confronti di Fabrizio Mugavero, imputato del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. Riconosciuta l'attenuante speciale e le attenuanti generiche, il Tribunale ha fissato la pena base in C 3.000 di ammenda, ridotta per la scelta del rito.

2. Il difensore di Fabrizio Mugavero ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con unico motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata ha pronunciato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Con la novella di cui alla legge n. 103/2017 l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stata limitata ai "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il ricorso ha denunciato la carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elemento atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore I