Sentenza — n. 20752/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava, in punto di penale responsabilità, la decisione dibattimentale del locale Tribunale, con cui Michele Cirella era stato dichiarato colpevole del tentato omicidio del figlio Gennaro, posto in essere nell'abitazione familiare nella serata del 4 gennaio 2017. Ferme altresì le statuizioni civili risarcitorie, la Corte territoriale riduceva la pena principale alla misura di quindici anni di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore generale presso questa Corte, e le parti civili costituite, hanno tempestivamente concluso come in epigrafe. La difesa dell'imputato ha trasmesso le sue conclusioni oltre il termine di legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cirella Michele, nato a Napoli il 16/12/1937 avverso la sentenza del 26/06/2020 della Corte ch appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili Cirella Federica, Cirella Gennaro, Gianniello Rachele, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di Cirella Salvatore Pio, avvocato Girolamo Catena, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese, diritti e onorari di parte civile; lette le conclusioni del difensore della parte civile Cirella Michele, classe 1991, avvocato Giuseppe Mosca, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi l'imputato alla rifusione delle spese, diritti e onorari di parte civile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava, in punto di penale responsabilità, la decisione dibattimentale del locale Tribunale, con cui Michele Cirella era stato dichiarato colpevole del tentato omicidio del figlio Gennaro, posto in essere nell'abitazione familiare nella serata del 4 gennaio 2017. Ferme altresì le statuizioni civili risarcitorie, la Corte territoriale riduceva la pena principale alla misura di quindici anni di reclusione.
2. Al fatto erano presenti numerosi congiunti dell'imputato e della vittima. Dal loro racconto si appurava che, all'esito di un'accesa discussione, insorta per questioni di futura divisione ereditaria, l'imputato si era munito di pistola (prelevata dalla tasca del cappotto riposto in camera da letto) e l'aveva puntata alla testa del figlio, immediatamente esplodendo, a minima distanza, un colpo che attingeva la regione parietale destra del suo cranio„ provocando gravissime lesioni, non sfociate, per le successive pronte cure ospedaliere, unite a buona sorte, in esito più tragico.
3. Non essendovi effettive incertezze sulla dinamica dell'occorso, i giudici di merito derivavano concordemente il dolo omicida dalle modalità inequivoche della condotta. Michele Cirella aveva adoperato uno strumento micidiale di offesa, con esso aveva colpito una parte vitale del corpo della vittima, aveva agito da vicino e con la certezza di raggiungere il bersaglio. La disgrazia non si era compiuta per puro miracolo, a fronte di una volontà diretta all'obiettivo ferma e risoluta.
4. Avverso la sentenza di secondo grado Michele Cirella, assistito dal suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, articolando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. Sarebbe mancato, nei suoi confronti, rituale avviso per l'udienza dibattimentale di primo grado, tenutasi il 10 maggio 2018 e alla quale non aveva partecipato. Il Tribunale aveva disposto che all'imputato fosse dato tale avviso, stante la sua assenza all'udienza precedente dovuta a legittimo impedimento. All'udienza del 10 maggio 2018 sarebbe stata svolta attività processuale, in tesi pregiudizievole, quale l'acquisizione - in luogo dell'esame - dei verbali di interrogatorio formati nelle indagini preliminari.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, sul presupposto dell'insufficienza degli elementi di prova raccolti a giustificare la pronuncia di penale responsabilità. Quest'ultima poggerebbe, in modo determinante, sulle dichiarazioni della nuora dell'imputato, Rachele Gianniello, che, non avendo assistito al fatto, aveva potuto riferirne solo de relato. Impreciso sarebbe il racconto della vittima. Non lineare la ricostruzione offerta dalla consulenza tecnico-balistica. Con il medesimo secondo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione, da parte del giudice di primo grado, di prova testimoniale in tesi decisiva, e comunque della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di appello, funzionale all'ascolto dei medesimi testimoni.
5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore generale presso questa Corte, e le parti civili costituite, hanno tempestivamente concluso come in epigrafe. La difesa dell'imputato ha trasmesso le sue conclusioni oltre il termine di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, il Collegio - dopo aver compulsato gli atti, come consentito dalla natura della questione sollevata„ di mero rito - rileva che, nel corso dell'udienza del 10 maggio 2018, interessata dal preteso vizio di citazione, il giudice di primo grado si limitò ad acquisire i verbali dei pregressi interrogatori dell'imputato, e ciò fece previo espresso consenso all'acquisizione fornito dalla difesa. Nessun'altra attività di rilievo processuale fu in detta udienza compiuta. L'imputato risulta regolarmente citato per le udienze successive o vi ha comunque partecipato.
Il motivo è dunque manifestamente infondato, alla stregua del principio di diritto secondo cui, nei casi in cui l'omessa citazione sia circoscritta a un'udienza, o ad un determinato segmento della sequela procedimentale da svolgere in contraddittorio, la nullità sussiste, e contamina l'ulteriore corso del giudizio, soltanto nei casi in cui, in detta udienza o segmento, sia stata compiuta attività processuale rilevante e incidente sulla decisione finale (Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv. 267670-01; Sez. 1, n. 479 del 17/11/2015, dep. 2016, Iero, Rv. 265854-01;
Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264158-01), come qui da escludere.3. Con il secondo motivo l'interessato svolge generiche e inconcludenti contestazioni in ordine alle prove testimoniali e ai rilievi tecnici, invero granitici, che hanno condotto entrambi i giudici del merito ad affermarne la penale responsabilità. Basti dire che il suo operato, come in narrativa ricostruito, cadde sotto la diretta osservazione di plurimi familiari (la moglie, Assunta Ambrosini, e l'altro figlio, di nome Antonio) e che, su di esso, ha puntualmente riferito, in termini consonanti, la stessa vittima.
I rilievi tecnico-balistici confermano essersi trattato di uno sparo alla testa, esploso da brevissima distanza, e ciò è accaduto ad opera di persona avvezza all'uso di armi, sì da rendere non ipotizzabile un errore di mira o un'intenzione men che letale. Quanto ai testimoni, di cui la Corte territoriale ha ricusato l'ammissione, la Corte stessa - al di là di ogni questione, relativa alla ritualità della decadenza dall'assunzione della prova, decretata in primo grado - ha reputato, argomentando in proposito in modo ineccepibile, totalmente superfluo il loro ascolto, alla luce della completezza del materiale istruttorio già raccolto, alieno da discrasie rilevanti ai fini del giudizio da rendere.
Occorre, in proposito, rammentare che, ai fini della possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve ritenersi «decisiva» la sola prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella 'motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (da ultimo, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670-01), come nella specie è da escludere. Sotto concorrente e complementare profilo, la riapertura dell'istruttoria in appello - fuori dell'ipotesi di prove «nuove», tali perché sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - è evenienza eccezionale, subordinata, pur a fronte di tempestiva richiesta difensiva a norma del comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., alla valutazione giudiziale, di natura discrezionale, che non si possa decidere allo stato degli atti, per l'insufficienza degli elementi istruttori qià acquisiti; il contrario opinannento è insindacabile in cassazione se, come nella specie, logicamente motivato (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardi, Rv. 256968-01; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391-01).
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. Segue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano rispettivamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio alla parte civile Cirella Michele, classe 1991, che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge, e dalle parti civili Cirella Federica, Cirella Gennaro, Gianniello Rachele, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di Cirella Salvatore Pio, che liquida in complessivi eu