Sentenza — n. 20513/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGANO FRANCESCO nato a Calatabiano il 12/09/1979 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20513/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.i.p. ha osservato che, nella fattispecie, la confisca è da ritenersi obbligatoria essendosi formato il c.d. 'giudicato cautelare' sul sequestro preventivo dei beni in questione (a seguito della conferma da parte del Tribunale del riesame del decreto di sequestro preventivo emesso unitamente all'ordinanza cautelare personale in data 18 dicembre 2009 del medesimo G,i,p.) e perché a Francesco Mangano, con sentenza in data 20 dicembre 2010 del G.i.p. del Tribunale di Catania, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (con la quale però si era omesso di statuire in ordine alla destinazione dei beni oggetto di sequestro preventivo), è stata applicata la pena anche per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGANO FRANCESCO nato a Calatabiano il 12/09/1979 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 23 luglio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta di incidente di esecuzione del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 9 luglio 2021 ha disposto, per quanto qui di interesse, la confisca dei seguenti beni intestati a Francesco Mangano:
i) conto corrente n.04/01/02923 e conto deposito a risparmio sul rapporto n.01/10/61543 accesi presso la Banca di Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano; ii) conto corrente n.67718163 presso Posta Italiane S.p.A.; iii) autovettura Renault Modus targata DN359YT; iiii) motociclo Honda 450X targato CP49301.
2. Il G.i.p. ha osservato che, nella fattispecie, la confisca è da ritenersi obbligatoria essendosi formato il c.d. 'giudicato cautelare' sul sequestro preventivo dei beni in questione (a seguito della conferma da parte del Tribunale del riesame del decreto di sequestro preventivo emesso unitamente all'ordinanza cautelare personale in data 18 dicembre 2009 del medesimo G,i,p.) e perché a Francesco Mangano, con sentenza in data 20 dicembre 2010 del G.i.p. del Tribunale di Catania, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (con la quale però si era omesso di statuire in ordine alla destinazione dei beni oggetto di sequestro preventivo), è stata applicata la pena anche per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen.
3. Avverso la citata ordinanza Francesco Mangano propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo censurandola, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa motivazione. 3.1.In particolare il ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della documentazione da lui prodotta nel corso dell'incidente di esecuzione a conferma della lecita provenienza dei beni confiscati.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Anzitutto il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento posto a fondamento del provvedimento impugnato, vale a dire la natura obbligatoria della confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., a seguito sia della formazione del c.d. 'giudicato cautelare' sul sequestro preventivo dei beni, sia dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per violazione dell' art. 416-bis cod. pen. 2.1.Inoltre, egli chiede in questa sede una nuova valutazione nel merito circa la lecita provenienza dei beni a lui confiscati, giudizio che è precluso in sede di legittimità essendo invece riservato al procedimento relativo al sequestro preventivo.
3. Deve poi aggiungersi che, trattandosi di una fattispecie di confisca obbligatoria, vige il divieto di restituzione delle cose già sottoposte a sequestro preventivo (Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, Lucente, Rv. 269701; Sez. 2, n. 35100 del 10/6/2015, Di Domenico, Rv. 264511) considerato che costituisce circostanza pacifica il fatto che la sentenza di applicazione della pena, pronunciata a carico del Mangano, riguarda il reato di associazione di stampo mafioso.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2022. Il Cops gliereiest nsore Il Presid