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Sentenza — n. 20507/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the supervision court correctly limited the 2018 order to computer use without printing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the supervision court correctly refused to extend the 2018 order to include printing capabilities. The detainee argued that refusing to print files equated to denying computer access for defense preparation, but the court found no such authorization in the prior decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.: The remedy of ottemperance is strictly limited to the content of the definitive prior decision; new requests exceeding that scope cannot be entertained.

Parole chiave

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ottemperanza magistrato di sorveglianza diritti detenuti limitazione provvedimento ricorso inammissibile abuso di un impianto per l'elaborazione di dati terminali di computer diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 677 cod. proc. pen.
Art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.
Come è noto il citato art. 35-bis - introdotto nell'ordinamento dall'art.
Art. 35-bis, comma 6, Ord. pen.
Come è noto il citato art. 35-bis - introdotto nell'ordinamento dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco
Esso rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv.
Sez. 1, n. 30382 del 30/05/2019, Attanasio
Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019
Il carattere vincolante della decisione, oggetto di ottemperanza, si misura parimenti in rapporto a quest'ultimo (Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019).
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte cost., sentenza n. 26 del 1999
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 22/07/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cuneo - provvedendo ai sensi degli artt. 666, comma 4, cod. proc. pen., e 35-bis, comma 5, Ord. pen. - ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di Alessio Attanasio (detenuto presso la Casa circondariale di Novara in regime ex art.41-bis Ord. pen.), tesa ad ottenere l'ottemperanza del precedente provvedimento del medesimo Ufficio giudiziario in data 28 dicembre 2018 , nella parte inerente la possibilità di estrarre copie cartacee dei files prodotti dal personal computer in dotazione. Secondo il giudice adito al provvedimento, rispetto al quale era stata chiesta l'ottemperanza, non poteva essere ricondotto il contenuto preteso considerato che lo stesso non era relativo alla stampa dei files. Pertanto considerato che il detenuto, nel corso della udienza in camera di consiglio, aveva dichiarato che presso l'istituto di Novara non gli era impedito l'uso del personal computer anche per la preparazione della propria difesa, il Magistrato di sorveglianza ha deciso nei termini sopra indicati.

2. Alessio Attanasio ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia; con l' unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), violazione di legge con riferimento agli artt. 666, comma 2, e 677 cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, Ord. pen. Il giudice a quo avrebbe indebitamente negato la tutela in ottemperanza, avendo erroneamente interpretato le sue dichiarazioni poiché il mancato utilizzo della stampante per estrarre copie cartacee riguardanti la propria difesa equivale, in realtà, al mancato utilizzo dei computer per la preparazione della propria difesa come invece autorizzato con il precedente provvedimento del 28 dicembre 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Come è noto il citato art. 35-bis - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, svolgentesi in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, e destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare, nella specie, l'operato dell'Amministrazione stessa.

Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, e al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto (come nel caso del conflitto di attribuzioni deciso da Corte cost. n. 135 del 2013), i commi 5 ss. del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione.

Esso rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996-01), nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, e d'altra parte non possono essere rimessi in discussione, se non muta il quadro regolatorio legale, le statuizioni di accoglimento già adottate. La legge delinea, in questo modo, un rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'Amministrazione tempi e modalità .di adempimento, può dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi del giudicato e, all'occorrenza, può nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo (art. 35-bis, comma 6, Ord. pen.; v., in motiv., Sez. 1, n..30382 del 30/05/2019, Attanasio, Rv. 276406).

L'effetto conformativo, che la decisione assunta in cognizione è idoneo a produrre, è da porre, tuttavia, in stretta correlazione con il caso individualmente trattato e definito. Il carattere vincolante della decisione, oggetto di ottemperanza, si misura parimenti in rapporto a quest'ultimo (Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019).

3. Ciò posto si rileva che in precedenza, davanti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo, Attanasio si era lamentato delle limitazioni frapposte all'uso del personal computer, e tra queste aveva indicato l'impossibilità di stampare i documenti digitali. Il reclamo, come visto, era stato tuttavia accolto per quanto di ragione e, a definizione di esso, il Magistrato adito, con il provvedimento del 28 dicembre 2018, aveva concesso al detenuto di potersi servire, secondo più ampie modalità, del «computer» in discorso, nonché, acquistandoli se del caso a proprie spese, «delle cuffie, del masterizzatore/lettore CD/DVD e del pacchetto Microsoft Office», con divieto di accesso alla rete Internet.

Nella udienza in camera di consiglio relativa al presente procedimento il ricorrente ha fatto riferimento unicamente al rifiuto da parte della direzione del carcere di stampare i files digitali. Considerato che quanto stabilito dal Magistrato di sorveglianza può essere difeso mediante azione di ottemperanza non oltre però tale latitudine contenutistica e pertanto, non essendo stato autorizzato con il citato provvedimento del 28 dicembre 2018 l'utilizzo della stampante, la decisione di non luogo a provvedere adottato con l'ordinanza impugnata risulta corretta.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2022. Il pernsigliereQensore Il Presidente i Gi