Cassation Court dismisses prosecutor's appeal, ruling execution jurisdiction belongs to the last appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a GIP order granting a convicted defendant's request for execution jurisdiction transfer. The prosecutor argued the Naples Court of Appeal held jurisdiction because its October 2020 judgment was the last to become final. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that execution jurisdiction is functionally determined by the chronologically last final judgment, which in this case was the appellate ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665, comma 4, c.p.p.; The competence for execution proceedings in cases involving multiple final judgments belongs to the court that issued the last judgment to become final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE nel procedimento a carico di: D'ANIELLO PAOLO nato a AVERSA il 04/11/1994 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza 20 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta formulata nell'interesse di D'Aniello Paolo, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Napoli in data 14.10.2020, irrevocabile dal 30.10.2020, del 12.7.2019, irrevocabile dal 29.11.2019, e del 4.6.2019, irrevocabile dal 10.1.2020; per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del condannato nella misura complessiva di anni sei, mesi uno di reclusione ed C. 1.567,00 di multa.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza del condannato era la Corte di appello di Napoli, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dalla citata Corte territoriale il 14.10.2020, che aveva riformato la pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 5.7.2018, riconoscendo il vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 19.12.2017, irrevocabile dal 5.10.2018, e riformulando il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Premesso che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la stessa può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le tante: Cass. Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Rv. 233583; Cass. Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Rv. 240812; Cass. Sez. 1 n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775), osserva il Collegio che è principio consolidato quello secondo cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima.
L'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, introduce, infatti, un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015 - dep. 03/08/2015 - confl. comp. in proc. pen. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014 - dep. 16/12/2014 - confl., comp. in proc. Armanio, Rv.261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 - dep. 09/04/2014 P.M. in proc.
Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004 - dep. 17/05/2004 - confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). L'esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo a un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia.
5. In applicazione del superiore principio di diritto, poiché la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo è quella emessa dalla Corte di appello di Napoli del 14.10.2020, irrevocabile dal 30.10.2020, la competenza a decidere sull'istanza formulata in executivis dal condannato è della citata Corte, dovendosi, altresì, precisare che detta sentenza ha riformato quella di primo grado sia riconoscendo il vincolo della continuazione con i reati giudicati con altra pronuncia, sia riformulando il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la modificazione, in sede di appello, del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti esula dalla semplice riforma concernente soltanto la pena, cui fa riferimento l'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., e dà luogo, quindi, al radicamento della competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice d'appello (cfr., tra le tante, Cass.
Sez. 1, n. 39123 del 22/09/2015, Rv. 264541, secondo cui "in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza in executivis a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen.").
6. L'ordinanza impugnata, va, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid