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Sentenza — n. 20469/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20469/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 21 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta, presentata da Mohamed Abdel Rahman Ismail El Sobhy, di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Premesso che il richiedente, detenuto dal 30 settembre 2010 con fine pena al 26 dicembre 2023, aveva prospettato la possibilità di un'occupazione lavorativa in Milano, il Tribunale ha ritenuto, nonostante la condotta regolare e partecipativa al trattamento, la non idoneità della misura alternativa richiesta al conseguimento dell'obiettivo rieducativo sul rilievo che il trasferimento nella città di Milano, luogo dove il detenuto aveva posto in essere le condotte che gli erano valse la condanna per il reato di partecipazione ad associazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avrebbe favorito la ripresa dei contatti con coloro che erano stati suoi sodali.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha fondato il giudizio su una complessità di dati, che sono stati valutati secondo la prospettiva propria del giudizio, dandone motivazione che risulta adeguata e ineccepibile nell'ambito del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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lavoro del detenuto assistenza riabilitativa immigrazione clandestina sicurezza sociale dei lavoratori migranti motivi soggettivi successivi alla fuga aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDEL RAHMAN ISMAIL EL SOBHY nato il 22/07/1985 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Antonietta Picardi che h chiesto il rigetto del ricorso. , (,4

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 21 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la richiesta, presentata da Mohamed Abdel Rahman Ismail El Sobhy, di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Premesso che il richiedente, detenuto dal 30 settembre 2010 con fine pena al 26 dicembre 2023, aveva prospettato la possibilità di un'occupazione lavorativa in Milano, il Tribunale ha ritenuto, nonostante la condotta regolare e partecipativa al trattamento, la non idoneità della misura alternativa richiesta al conseguimento dell'obiettivo rieducativo sul rilievo che il trasferimento nella città di Milano, luogo dove il detenuto aveva posto in essere le condotte che gli erano valse la condanna per il reato di partecipazione ad associazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avrebbe favorito la ripresa dei contatti con coloro che erano stati suoi sodali.

2. Il difensore di Mohamed Abdel Rahman Ismail El Sobhy ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione, in quanto la decisione di rigetto della istanza era stata fondata sulla indimostrata presenza, nell'attualità, di rapporti con coloro che, oltre dieci anni prima, erano stati i sodali del condannato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto. L'oggetto del giudizio sulla richiesta di ammissione alle misure alternative alla detenzione riguarda l'idoneità della misura richiesta, tenuto conto del profilo soggettivo dell'istante e del contenuto della misura richiesta, a conseguire l'obiettivo della risocializzazione. L'ordinanza impugnata ha dato conto dei dati disponibili, concernenti, da una parte, il percorso riabilitativo compiuto dal detenuto e, dall'altra, il contenuto della misura richiesta, osservando che le emergenze positive, desumibili dall'adesione al trattamento e alle positive esperienze extra murarie compiute nel territorio prossimo all'istituto di pena, non parevano sufficienti a garantire una prognosi favorevole a fronte del contenuto della misura, caratterizzata dal trasferimento del condannato in Milano, e dunque nel medesimo territorio dove lo stesso aveva assunto una posizione di vertice all'interno di un sodalizio criminoso.

Il Tribunale ha fondato il giudizio su una complessità di dati, che sono stati valutati secondo la prospettiva propria del giudizio, dandone motivazione che risulta adeguata e ineccepibile nell'ambito del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ye I Bi?hi . Carlo Zaza chu.X. DEPOSITAT