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Sentenza — n. 20468/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20468/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonino Patti ricorre avverso l'ordinanza del 7 luglio 2021 del Tribunale di Patti che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 23 marzo 2016, definitiva il 6 settembre 2016, in ordine ai reati di tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio, ai sensi degli artt. 56, 629 e 424 cod. pen., commessi tra il 21 maggio e il 7 luglio 2013. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che tra marzo e aprile 2018, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, Patti aveva commesso il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed era stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione dal Tribunale di Patti con sentenza del 15 luglio 2019, definitiva il 30 novembre 2019.

Regesto Legislator

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artt. 168 cod. pen, art. 385 cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20468/2022 — snpen · Corte di Cassazione: riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale sanzioni penali recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento penale pene condizionali carcerazione preventiva eccessiva

Disposizioni normative citate

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artt. 168 cod. pen
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen.
art. 385 cod. pen
pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Patti, con la sentenza del 15 luglio 2019, aveva applicato a Patti la pena di giorni venti di reclusione in continuazione con il reato di evasione, ai sensi dell'art. 385 cod.
art. 163 cod. pen
riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATTI ANTONINO nato a MISTRETTA il 12/01/1994 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Pietro Molino, chiede l'annullamento dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Antonino Patti ricorre avverso l'ordinanza del 7 luglio 2021 del Tribunale di Patti che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 23 marzo 2016, definitiva il 6 settembre 2016, in ordine ai reati di tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio, ai sensi degli artt. 56, 629 e 424 cod. pen., commessi tra il 21 maggio e il 7 luglio 2013. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che tra marzo e aprile 2018, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, Patti aveva commesso il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed era stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione dal Tribunale di Patti con sentenza del 15 luglio 2019, definitiva il 30 novembre 2019.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Patti, con la sentenza del 15 luglio 2019, aveva applicato a Patti la pena di giorni venti di reclusione in continuazione con il reato di evasione, ai sensi dell'art. 385 cod. pen., commesso il 18 maggio e il 5 giugno 2019, giudicato dal Tribunale di Patti con sentenza del 18 giugno 2019, definitiva 1'11 luglio 2019. Il ricorrente, quindi, sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto solo riconoscere le ipotesi di revoca di diritto del beneficio ex art. 168, primo comma, cod. pen. e non anche quelle discrezionali di cui al secondo comma del medesimo articolo, che implicano una valutazione riservata solo al giudice della cognizione.

Infine, nel ricorso viene chiesta alla Corte di cassazione la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato:

1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato che Patti, nel quinquennio dal passaggio in giudicato del provvedimento con il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, aveva commesso un ulteriore delitto per il quale era stata inflitta una pena detentiva, a nulla rilevando che tale pena era stata inflitta in continuazione con quella applicata dal Tribunale di Patti con sentenza del 15 luglio 2019 e che tale ultimo giudice della cognizione non aveva ritenuto di procedere, in relazione ai reati sottoposti al suo esame, alla revoca di diritto.

Come infatti è stato precisato nel ricorso, la condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022 Il Consig iere estensore Il Presidente Domeffico Fiord lisi