Cassation court dismisses appeals against execution suspension denial for burglary crimes committed before new law. The court rejects retroactive application of new procedural bars. The court upholds the principle of non-retroactivity for procedural execution rules. The court affirms that execution orders cannot be split based on crime timing. The court rules that the entire sentence must be executed under existing laws. The court denies suspension due to the nature of the crimes involved. The court maintains that the new law does not apply to past crimes. The court concludes that the appeals are legally unfounded and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Rosa Longiaric and Marika Goman inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the execution order should be suspended because their crimes were committed before a 2008 law added burglary to the list of offenses barring suspension. The court rejected this claim, ruling that the principle of non-retroactivity applies to procedural norms affecting sentence execution and that the entire cumulative sentence must be executed as a single unit at the start of enforcement. Consequently, the court held that the new law could not be applied retroactively to invalidate the execution order for crimes committed prior to its enactment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 624-bis cod. pen.; The principle of non-retroactivity of procedural norms affecting sentence execution precludes applying new bars to offenses committed before their enactment, and the execution order cannot be split based on the timing of constituent crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LONCIARIC ROSA nato a BUSSOLENGO il 13/05/1971 GOMAN MARIKA nato a MILANO il 15/03/1978 avverso il decreto del 11/11/2021 del TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Ettore Pediciní che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto depositato in data 11 novembre 2021 il Tribunale di Matera, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da Marika Goman e da Rosa Longiaric, di sospensione dell'esecuzione. L'esecuzione era relativa a pena inflitta con sentenza di condanna per il reato continuato di furto in abitazione, commessi dal 9 aprile 2008 al marzo 2009, e dunque era applicabile la norma di cui all'art. 656, comma 9 lettera a, cod. proc. pen. che prevede la non applicabilità della particolare disciplina di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di condanna per furto in abitazione.
2. Il difensore di Marika Goman e Rosa Longiaric ha presentato, con distinti atti di impugnazione dal contenuto sovrapponibile, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale, in quanto la condanna era stata pronunciata in relazione a reati uniti nel vincolo della continuazione, e commessi, in parte, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 125/2008 che aveva inserito l'art. 624-bis cod. pen. tra i reati ostativi della procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. La norma di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - come risultante dalla sentenza 2 marzo 2018, n. 41 della Corte costituzionale - stabilisce la speciale procedura della sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso in cui si debba emettere ordine di esecuzione di pena non superiore ad anni quattro. La medesima disposizione, al comma 9, introduce una serie di deroghe alla menzionata procedura in relazione al titolo di reato della condanna. In particolare, con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 è stato inserito nel così detto catalogo dei reati ostativi anche la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.
Si deve aggiungere che, a seguito della pronuncia costituzionale n. 32/2020, è ora pacifico il principio della irretroattività delle norme, anche processuali, che incidono sull'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 17203 del 28/02/2020, POSOCCO, Rv. 279215; per orientamento precedente: Sez. 1, n. 39984 del 09/04/2019, DI BARTOLOMEO, Rv. 277486). Nel caso in esame si tratta dell'esecuzione di pena non superiore ad anni quattro di reclusione, inflitta per il reato continuato di cui all'art. 624-bis cod. pen., commesso, quanto a Rosa Longiaric, fra il 9 aprile 2008 e 1'11 marzo 2009, e, quanto a Marika Goman, fra 1'8 gennaio 2009 e il 6 marzo 2009.
Dunque, quanto a Marika Goman, l'esecuzione riguarda pena inflitta con condanna relativa a reati di cui all'art. 624-bis cod. pen. commessi dopo l'entrata in vigore della novella legislativa che ha introdotto la menzionata fattispecie nel catalogo dei reati ostativi. Quanto a Rosa Longiaric, l'esecuzione riguarda pena inflitta per reati ostativi, unificati nella continuazione, uno dei quali commesso prima della menzionata modifica normativa. Ora, posto che ai fini della individuazione della norma applicabile vige il criterio del tempus commissi delicti e dunque viene il rilievo il momento consumativo del reato, e non quello antecedente della deliberazione criminosa, si pone la questione se il provvedimento di esecuzione delle pene debba essere frazionato in relazione alle pene suscettibili, o meno, di sospensione.
Il collegio ritiene che si debba rispondere negativamente. Invero, nel nostro ordinamento vige il principio della unicità del rapporto esecutivo, derogabile, con il conseguente scioglimento del cumulo, solo "nel corso dell'esecuzione della pena al fine di consentire la valutazione della sussistenza, o meno, di ostacolo, veniente dalla tipologia di un dato reato, giudicato in continuazione, alla concessione dei benefici penitenziari" (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355). Con specifico riguardo alla fase dell'inizio dell'esecuzione, si è già affermato che non è consentito lo scioglimento del cumulo in presenza dell'ulteriore ragione di deroga dalla disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione, costituita dalla condizione di detenzione ovvero di latitanza del condannato al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420).
Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,