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Sentenza — n. 20462/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20462/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di Elsayed Elfeky, ed altri, in relazione all'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 235 cod. pen, art. 235 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20462/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata ha pronunciato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati, cittadini stranieri, cui è stata applicata la pena della reclusione in misura superiore ad anni due. La norma dell'art. 235 cod. pen. stabilisce che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato alla "reclusione per un tempo superiore ai due anni". Con la novella di cui alla legge n. 103/2017 l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stata limitata ai "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Parole chiave

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espulsione giudiziaria riesame del decreto espulsione sospensione dell'allontanamento allontanamento malgrado rischio di persecuzione ricusazione del pubblico ministero ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
La sentenza impugnata ha pronunciato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 235 cod. pen
La norma dell'art. 235 cod. pen.
art. 235 cod. proc. pen
che abbia omesso di disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 235 cod. proc. pen., non è impugnabile.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: ELFEKY ELSAYED ABDELSATAR ELSAYED nato il 18/01/1998 ELASMAR MARAWAN nato il 16/10/1998 ASANI DAMJANO nato il 19/07/1994 EL KLIFA AHMED KHALED MOHAMED RASHA nato il 21/06/1995 TAHOUN AHMED RASHA nato il 14/05/1999 avverso la sentenza del 25/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Luigi Cuomo che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova nei confronti di Elsayed Elfeky, ed altri, in relazione all'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. I difensori di Ahmed Tahoun e di Ahmed El Khlifa hanno depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata ha pronunciato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati, cittadini stranieri, cui è stata applicata la pena della reclusione in misura superiore ad anni due. La norma dell'art. 235 cod. pen. stabilisce che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato alla "reclusione per un tempo superiore ai due anni". Con la novella di cui alla legge n. 103/2017 l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stata limitata ai "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Con riguardo al caso in cui il giudice, nel pronunciare ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., abbia omesso di applicare una misura di sicurezza, la giurisprudenza ha precisato che " La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione " (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, SAVIN, Rv. 279348). In relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, di cui all'art. 235 cod. pen., consolidata è la giurisprudenza nel senso che si tratta di misura di sicurezza facoltativa, che richiede il presupposto del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, JAMAL, Rv. 281123;

Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, JRIJI, Rv. 279388;Sez. 1, n. 18901 del 21/03/2019, HU YINYAN, Rv. 276186; Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, RACZKA, Rv. 274652). Ne consegue che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso di disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 235 cod. proc. pen., non è impugnabile. Ai sensi dell'art. 591, comma 1 lettera b), cod. proc. pen., va dunque dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ichele Bianchi . Carlo Zaza PaA•91 :7 [)/ DEPOSITATA