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Sentenza — n. 20460/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20460/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 12 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato nei confronti di Marco Vancini la misura dell'affidamento in prova terapeutico, con decorrenza dal 13 ottobre 2017. Il difensore di Marco Vancini ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione di norme processuali per la omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il Tribunale aveva provveduto alla nomina di un difensore di ufficio - cui aveva comunicato l'avviso di udienza - nonostante in atti vi fosse la nomina di un difensore di fiducia. Infatti, agli atti risultava la nomina dello "scrivente difensore" da parte del condannato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale" e "anche quanto al precedente procedimento di sospensione della misura alternativa in data 18/02/2020, non revocata".

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20460/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Marco Vancini ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione di norme processuali per la omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il Tribunale aveva provveduto alla nomina di un difensore di ufficio - cui aveva comunicato l'avviso di udienza - nonostante in atti vi fosse la nomina di un difensore di fiducia. Infatti, agli atti risultava la nomina dello "scrivente difensore" da parte del condannato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale" e "anche quanto al precedente procedimento di sospensione della misura alternativa in data 18/02/2020, non revocata".

Parole chiave

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revoca dell'annullamento abbandono del procedimento procedura disciplinare degli avvocati vizio di procedura cancellazione dall'albo avvocati procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANCINI MARCO nato a MILANO il 22/09/1991 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Vincenzo Senatore che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 12 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato nei confronti di Marco Vancini la misura dell'affidamento in prova terapeutico, con decorrenza dal 13 ottobre 2017.

2. Il difensore di Marco Vancini ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione di norme processuali per la omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il Tribunale aveva provveduto alla nomina di un difensore di ufficio - cui aveva comunicato l'avviso di udienza - nonostante in atti vi fosse la nomina di un difensore di fiducia. Infatti, agli atti risultava la nomina dello "scrivente difensore" da parte del condannato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale" e "anche quanto al precedente procedimento di sospensione della misura alternativa in data 18/02/2020, non revocata".

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Dall'esame degli atti, consentito trattandosi di verificare la sussistenza dei presupposti di eccezione processuale, risulta che la parte aveva partecipato all'udienza con l'assistenza del difensore di ufficio, avvocato Pagliardi, mentre non risulta che fosse stata formalizzata, nel presente procedimento, la nomina fiduciaria dell'avv. Cristallo. Sul punto, il ricorso ha dedotto che l'avvocato Cristallo era stato nominato "in relazione al procedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale", aveva presentato diverse memorie in relazione alle segnalazioni delle forze dell'ordine in relazione alla condotta del Vancini, ed era stato avvisato di un precedente procedimento di sospensione della misura.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mandato conferito al difensore nella fase ordinaria del giudizio di sorveglianza, relativo all'esame dell'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non può estendersi alla fase, del tutto eventuale e diversa, del procedimento di revoca della misura stessa, con la conseguenza che la parte, qualora voglia continuare a essere difesa dallo stesso legale, deve procedere a nuova nomina, in mancanza della quale viene nominato il difensore di ufficio e il precedente difensore di fiducia non può dolersi di non aver ricevuto l'avviso di udienza (Sez. 1, 28/01/2014 n. 24938, Mihalachi, Rv. 262131;

Sez. 1, 06/03/2009 n. 12900, De Santis, Rv. 243561; Sez. 1, n. 21291 del 04/03/2016, Arnone, Rv. 270575). Nel procedimento in esame, dunque, legittimamente è stato nominato, d'ufficio, al condannato un difensore, che lo ha assistito all'udienza nella quale si è discusso della revoca della misura alternativa, e nella quale, tra l'altro, la parte, presente, non ha fatto risultare di aver nominato, nella specifica procedura, un difensore di fiducia, nomina che, in effetti, non risulta in atti. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente F BFchi