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Sentenza — n. 20456/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against special early release denial for recidivist crimes under Art. 4-bis Ordinance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of special early release for the defendant. The defendant argued that recent Constitutional Court rulings prevented an absolute denial of benefits for those convicted under Article 4-bis of the Penal Ordinance. The court rejected this, ruling the lower decision was legally sound and based on clear reasoning regarding the specific nature of the recidivist crimes.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the surveillance judge's refusal of special early release for recidivists is based on clear, complete, and adequate reasoning consistent with established case law.

Parole chiave

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special early release recidivist crimes inadmissible appeal Art. 4-bis Ordinance penal surveillance procedural inadmissibility Constitutional Court rulings esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen.
Con provvedimento del 23 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile, richiamando l'art. 666, comma 2, in relazione all'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
art. 678 cod. proc. pen
666, comma 2, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen., l'istanza avanzata da Francesco Rea, condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata speciale in riferimento alla detenzione espiata negli anni 2010-2015.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/01/1964 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuli, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 23 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile, richiamando l'art. 666, comma 2, in relazione all'art. 678 cod. proc. pen., l'istanza avanzata da Francesco Rea, condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata speciale in riferimento alla detenzione espiata negli anni 2010-2015. Il provvedimento era basato sul rilievo che l'espiazione si riferiva a pena inflitta per reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen.

2. Avverso il diniego del beneficio, il difensore di Francesco Rea ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le violazioni degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, e 546, comma 1, cod. proc. pen., e vizi di motivazione. Secondo il ricorrente, il Magistrato di sorveglianza non ha spiegato perché ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza e non ha tenuto conto degli interventi della Corte costituzionale sull'art. 4-bis ord. pen., interventi per effetto dei quali non può essere negata in modo assoluto la concessione dei benefici penitenziari ai soggetti che siano stati condannati per i reati contemplati in tale articolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi formulati sono manifestamente infondati, sia con riguardo alle deduzioni di violazioni di legge, sia con riguardo a quelle inerenti alla motivazione del provvedimento. 1.1. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia ed è basata su motivazione chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, nel ricollegare la declaratoria di inammissibilità dell'istanza - riguardante la liberazione anticipata speciale come emerge specificamente dal testo - al fatto incontestato che nel periodo in valutazione il ricorrente stava espiando una pena per reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen. 1.2.

In relazione al tema indicato, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza, è manifestamente ìnfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati; ciò in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati (Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 2017, Rv. 269411 - 01).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 dicembre 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ,