Sentenza — n. 20449/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ALBERTO nato a NAPOLI il 19/07/1967 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza pronunciata in data 20-21 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Coppola Alberto avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per diversi reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., commessi negli anni 2018 e 2019 (capi C 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 29, 33 e 35).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, infatti, evita il confronto, necessariamente specifico, con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato che, riportando ampi stralci delle comunicazioni intercettate tra l'indagato con altri correi, evidenzia chiaramente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì 2 5 NE 327 6.1. L'assunto difensivo, sviluppato mediante numerose osservazioni in diritto dirette in astratto al compendio indiziario sulla fattispecie associativa, viene però dedotto in termini assai generici, non contestando il contenuto delle intercettazioni riportate nell'ordinanza gravata.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ALBERTO nato a NAPOLI il 19/07/1967 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza pronunciata in data 20-21 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Coppola Alberto avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per diversi reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., commessi negli anni 2018 e 2019 (capi C 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 22, 29, 33 e 35).
Nell'ambito di complesse indagini, denominate operazione "Dedalo", relative ad un traffico di prodotti petroliferi condotto da un gruppo di persone che aveva immesso sul mercato, come gasolio da autotrazione, idrocarburi privi delle caratteristiche necessarie in quanto frutto della miscelazione di oli minerali di scarsa qualità con gasolio, era emerso che il modus operandi prevedeva l'acquisto, in violazione della normativa doganale, del prodotto petrolifero dall'estero e lo stoccaggio in strutture a disposizione di soggetti vicini al clan Mancuso.
Al fine della immissione nel mercato veniva formata falsa documentazione che simulava l'acquisto da parte di società petrolifere, ignare del coinvolgimento documentale nel traffico svolto attraverso società, così dette cartiere, gestite da soggetti compiacenti, con l'utiiizzo di documentazione di trasporto falsa al fine di assicurarsi senza rischi evidenti la fase del trasporto su strada. Infine, il prodotto veniva ceduto ad altre società operanti nel territorio siciliano. La posizione di Coppola Alberto veniva ritenuta di rilievo nel momento costitutivo ed organizzativo del sodalizio criminoso, quale intraneo al "Clan Moccia" operante nella zona di Afragola e al "Clan dei Casalesi", come "imprenditore affiliato al sodalizio" all'interno del quale, operando sul piano imprenditoriale in accordo con Antonio Moccía, provvedeva ad effettuare investimenti in attività legali "ripulendo" il denaro proveniente dalle attività delittuose del sodalizio criminale.
2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di un motivo. 2.1. Con detto motivo, si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 416-bis, 648-ter e 512-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al quadro di gravità indiziaria relativo alle imputazioni contestate unitamente all'aggravante.
3. Prima dell'udienza veniva depositata memoria.
4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il motivo risulta essere generico, ai limiti dell'inammissibilità.
6. Il ricorso, infatti, evita il confronto, necessariamente specifico, con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato che, riportando ampi stralci delle comunicazioni intercettate tra l'indagato con altri correi, evidenzia chiaramente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì 2 5 NE 327 6.1. L'assunto difensivo, sviluppato mediante numerose osservazioni in diritto dirette in astratto al compendio indiziario sulla fattispecie associativa, viene però dedotto in termini assai generici, non contestando il contenuto delle intercettazioni riportate nell'ordinanza gravata.
In particolare, sull'aggravante mafiosa contestata, a fronte di una specifica indicazione di altre indagini da cui era possibile sostenere l'intraneità dell'indagato al "Clan Moccia" e la relativa provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del carburante, insieme alla trascrizione delle intercettazioni da cui derivava l'affermazione dei giudici di merito che l'attività era posta in essere per agevolare detto gruppo mafioso, il motivo viene articolato quasi completamente senza alcun riferimento a detto specifico compendio probatorio valorizzato dall'ordinanza impugnata. 6.2.
Sulle esigenze cautelari, la contestata motivazione non contiene affermazioni illogiche o contraddittorie e, in quanto tale, è insindacabile nel giudizio di legittimità. Sul pericolo di recidiva e sulla necessità della custodia in carcere, il Tribunale ha rilevato che la presunzione normativa di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. era comunque riscontrata dai dati specifici relativi al contesto mafioso in cui si inseriscono i fatti relativi al ricorrente e la professionalità dimostrata nell'agire, come emerge dalle intercettazioni riportate.
7. Va dunque rigettato il ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mandi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 10 novembre 2021 Il v Cos igliere estensore Il Presidente i~m