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Ordinanza — n. 20069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente 012,14_ beit\L-2,t- sul ricorso proposto da: ARLANDA ROLAND nato il 20/11/1965 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; - • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza in data 22 febbraio 2022 la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha respinto il ricorso proposto da Roland Arlanda avverso l'ordinanza in data 26 aprile 2021 dalla Corte di appello di Palermo; considerato che per mero errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza non è stata inserita la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita; ritenuto, pertanto, necessario integrare il predetto dispositivo nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "+condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Emana Sky Andre, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 17036/2022, pronunciato all'udienza del 22 febbraio 2022 su ricorso di Arlanda Roland, nel senso che, dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto " condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Emana Sky Andre, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato".

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione preventiva impugnabilità della decisione di rinvio legalità del fermo sospensione di pena arresto procedimento penale pendente
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Testo completo

a seguente 012,14_ beit\L-2,t- sul ricorso proposto da: ARLANDA ROLAND nato il 20/11/1965 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; - • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che, con sentenza in data 22 febbraio 2022 la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha respinto il ricorso proposto da Roland Arlanda avverso l'ordinanza in data 26 aprile 2021 dalla Corte di appello di Palermo; considerato che per mero errore materiale nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza non è stata inserita la statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita; ritenuto, pertanto, necessario integrare il predetto dispositivo nel senso che dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto "+condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Emana Sky Andre, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato"; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.

P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 17036/2022, pronunciato all'udienza del 22 febbraio 2022 su ricorso di Arlanda Roland, nel senso che, dopo le parole "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", sia scritto e letto " condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Emana Sky Andre, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2