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Sentenza — n. 20058/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20058/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2020, ha dichiarato Luigi Savarese responsabile del reato previsto e punito dall'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 (commesso il giorno 1 settembre 2017) e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato, applicata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla confisca dell'arma sequestrata.

Regesto Legislator

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art. 438 cod. proc. pen, art. 442 cod. proc. pen, art. 442 c.p; Sentenza — n. 20058/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 271752).Si osserva, in particolare, che il già menzionato art. 442 cod. proc. pen., pur essendo norma di carattere processuale ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito, e che l'art. 2, comma 4, cod. pen., che ne fonda l'efficacia retroattiva, costituisce lo strumento di diritto interno di attuazione nel nostro ordinamento del principio sovranazionale della retroattività della lex mitior. 2.2.

Parole chiave

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sanzione penale infrazione alla legge sulle armi riduzione della multa adeguamento della pena riduzione della pena procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 438 cod. proc. pen
pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui, nel momento dosimetrico della sanzione per il reato contravvenzionale ascritto, il Tribunale ha operato, in considerazione della scelta del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438 cod.
art. 442 cod. proc. pen
L'unico motivo di impugnazione riguarda la dedotta erronea riduzione della pena da parte del giudice del merito nella misura di un terzo e non della metà, in violazione della nuova previsione dell'art. 442 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 442 c.p
280539), intervenute sul tema, hanno affermato, in tale prospettiva interpretativa, che il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Savarese Luigi nato a Napoli il 27/11/1990 avverso la sentenza del 14/09/2020 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giorgio Poscia; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2020, ha dichiarato Luigi Savarese responsabile del reato previsto e punito dall'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 (commesso il giorno 1 settembre 2017) e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato, applicata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla confisca dell'arma sequestrata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato che ne chiede l'annullamento senza rinvio, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b) , cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui, nel momento dosimetrico della sanzione per il reato contravvenzionale ascritto, il Tribunale ha operato, in considerazione della scelta del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., la riduzione della pena di euro 1.500,00, già diminuita per le attenuanti generiche, nella misura di un terzo anziché della metà, secondo quanto previsto dall'art. 442 del codice di rito, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, e chiedendo la rideterminazione della pena nella misura di euro 750,00 di ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'unico motivo di impugnazione riguarda la dedotta erronea riduzione della pena da parte del giudice del merito nella misura di un terzo e non della metà, in violazione della nuova previsione dell'art. 442 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2010-, e, quindi, dopo la commissione del fatto ascritto, avvenuta in data 1 settembre 2017, ma prima della celebrazione del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. 2.1. Si rileva che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 24897 de 18/05/2021, Bara, Rv. 281488;

Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Lazzara, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 271752).Si osserva, in particolare, che il già menzionato art. 442 cod. proc. pen., pur essendo norma di carattere processuale ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito, e che l'art. 2, comma 4, cod. pen., che ne fonda l'efficacia retroattiva, costituisce lo strumento di diritto interno di attuazione nel nostro ordinamento del principio sovranazionale della retroattività della lex mitior. 2.2.

Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539), intervenute sul tema, hanno affermato, in tale prospettiva interpretativa, che il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l'imputato.

Nella motivazione si è, tra l'altro, evidenziato che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., «prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell'opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali», e si è rimarcato che «il carattere tassativo di questa previsione nell'indicazione del quantum della riduzione scolpisce [...] nitidamente il contenuto dell'obbligo decisorio sul punto, al quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all'imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge».

3. La sentenza impugnata non ha tenuto conto della nuova disciplina normativa. La pena - stabilita per il reato contravvenzionale ascritto, previa concessione delle attenuanti generiche, in euro 1.500,00 di ammenda - doveva essere ridotta per il rito nella misura non del terzo, come è avvenuto, ma della metà. A tale riduzione, che comporta la corretta determinazione della pena in euro 750,00 di ammenda (pena base euro 2.000,00 di ammenda, ridotta ad euro 1.500.00 per le attenuanti generiche e ridotta ulteriormente della metà ad euro 750,00 per la diminuente prevista per la scelta del rito)., si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla stessa legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata - rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831). La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura appena indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in euro 750,00. Così deciso il 28 f