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Sentenza — n. 19908/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19908/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19908/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 ottobre 2021 il Tribunale di Mantova ha rigettato l'istanza, proposta da Danilo D'Aniello, intesa, tra l'altro, alla declaratoria di non esecutività di quattro sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Ha, in proposito, rilevato che la proposizione dell'eccezione del condannato, il quale ha dedotto la nullità della notifica delle sentenze contumaciali, risulta preclusa dall'accertata conoscenza, in capo allo stesso, delle predette decisioni, risalente quantomeno al 14 novembre 2019, data di notifica del provvedimento di cumulo che ne fa menzione, nonché dalla successiva promozione, con riferimento a tre di esse, di procedimento volto al riconoscimento della continuazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19908/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527; Sez. 6, n. 7706 del 11/11/2003, dep. 2004, Burgio, Rv. 229505).3. Il Tribunale di Mantova, con la decisione impugnata, non si è uniformato al citato principio di diritto, in forza del quale avrebbe dovuto, in via preliminare, effettuare, se del caso esercitando i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., la verifica, finalizzata all'accertamento della rituale formazione del titolo esecutivo, della regolarità della notifica degli estratti contumaciali delle sentenze di condanna poste in esecuzione e, solo all'esito, dare corso ad ogni eventuale, ulteriore incombente.

Parole chiave

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esecuzione della sentenza dichiarazione di esecutività revoca dell'annullamento domanda di continuazione dell'esecuzione decisioni incidentali diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANIELLO DANILO nato a POMPEI il 21/01/1977 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di MANTOVA fr, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dekordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2021 il Tribunale di Mantova ha rigettato l'istanza, proposta da Danilo D'Aniello, intesa, tra l'altro, alla declaratoria di non esecutività di quattro sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Ha, in proposito, rilevato che la proposizione dell'eccezione del condannato, il quale ha dedotto la nullità della notifica delle sentenze contumaciali, risulta preclusa dall'accertata conoscenza, in capo allo stesso, delle predette decisioni, risalente quantomeno al 14 novembre 2019, data di notifica del provvedimento di cumulo che ne fa menzione, nonché dalla successiva promozione, con riferimento a tre di esse, di procedimento volto al riconoscimento della continuazione.

2. Danilo D'Aniello propone, con l'assistenza dell'avv. Roberto Romano, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di verificare, preliminarmente, la regolarità della notifica degli estratti contumaciali delle sentenze di condanna poste in esecuzione, in assenza della quale avrebbe dovuto dichiarare la non esecutività delle decisioni, ultroneo rivelandosi il distinto profilo della loro effettiva conoscenza in capo al destinatario, funzionale all'eventuale rimessione in termini per la proposizione di impugnazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali. (Nella specie, si è escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza)» (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362;

Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527; Sez. 6, n. 7706 del 11/11/2003, dep. 2004, Burgio, Rv. 229505).3. Il Tribunale di Mantova, con la decisione impugnata, non si è uniformato al citato principio di diritto, in forza del quale avrebbe dovuto, in via preliminare, effettuare, se del caso esercitando i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., la verifica, finalizzata all'accertamento della rituale formazione del titolo esecutivo, della regolarità della notifica degli estratti contumaciali delle sentenze di condanna poste in esecuzione e, solo all'esito, dare corso ad ogni eventuale, ulteriore incombente.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Mantova per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova. Così deciso il 20/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Da9 e ptie